accertamento
Decreto Sviluppo: il «doppio gioco» della sospensione
Novità per le istanze di sospensione inoltrate al giudice tributario e per la sospensione delle azioni esecutive per i nuovi atti emessi dal 1° ottobre
Con la conversione nella L. n. 106 del 12 luglio 2011, il cosiddetto “Decreto Sviluppo” (DL n. 70/2011) contribuisce ad allentare la morsa dell’attività di riscossione coattiva tanto attuale, ossia legata al vigente regime della riscossione frazionata con la cartella di pagamento, quanto futura, quella prevista con la pressoché immediata esecutività degli atti emessi dal prossimo 1° ottobre.
Cerchiamo di fare chiarezza tra le due diverse previsioni: la prima, di immediato interesse ai fini dell’attività di difesa del contribuente, e la seconda, destinata a impattare sulle condotte difensive di fine anno.
Quanto alla disposizione immediatamente applicabile, si tratta della previsione secondo cui “l’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa”, in ragione del nuovo comma 5-bis dell’art. 47 del DLgs. n. 546/1992 – articolo disciplinante l’istanza di sospensione giudiziale nell’ambito del rito tributario – introdotta, per gli amanti della puntualità, dall’articolo 7, comma 1, lettera gg-novies della citata legge di conversione n. 102.
Il condizionale è d’obbligo, atteso che il tutto, ragionevolmente, dovrebbe tener conto degli organici delle Commissioni e, soprattutto, dello stock delle controversie pendenti: pragmaticamente, inoltre, occorre sottolineare la circostanza che la novella legislativa non prevede alcuna conseguenza in caso di mancata decisione – originariamente contemplava, invece, sanzioni alquanto dure nei confronti dei Giudici inadempienti, poi emendata nel corso dell’iter parlamentare – per cui potrebbe accadere che, in determinate aree del Paese, il nuovo comma 5-bis vada soltanto ad arricchire il novero delle buone intenzioni.
L’altra disposizione di interesse in materia di “sospensione”, ma il tratto comune è soltanto linguistico e non procedurale, riguarda i nuovi accertamenti esecutivi, emessi dal prossimo primo ottobre in materia di imposte dirette, IRAP e IVA.
Ebbene, trova conferma definitiva la previsione che, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme provvisoriamente dovute – il 30% delle maggiori imposte e dei relativi interessi, in ragione di un’ulteriore novità anch’essa recata dall’iter di conversione del DL n. 70/2011 – entro il termine di presentazione del ricorso, da cui, perdurando l’inadempienza, l’affidamento del gravame all’agente della riscossione, l’esecuzione forzata – va ricordato, immediatamente azionabile da parte di Equitalia – è automaticamente sospesa per un periodo di centottanta giorni.
La norma puntualizza, però, che la non sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore: il che potrebbe tradursi nell’iscrizione ipotecaria su un bene immobile, nell’attesa della decisione dei Giudici in ordine all’eventuale richiesta di sospensione avanzata coevamente al ricorso ovvero alla decisione nel merito della controversia.
Cerchiamo di fare chiarezza tra le due diverse previsioni: la prima, di immediato interesse ai fini dell’attività di difesa del contribuente, e la seconda, destinata a impattare sulle condotte difensive di fine anno.
Quanto alla disposizione immediatamente applicabile, si tratta della previsione secondo cui “l’istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa”, in ragione del nuovo comma 5-bis dell’art. 47 del DLgs. n. 546/1992 – articolo disciplinante l’istanza di sospensione giudiziale nell’ambito del rito tributario – introdotta, per gli amanti della puntualità, dall’articolo 7, comma 1, lettera gg-novies della citata legge di conversione n. 102.
Nuova disposizione entrata in vigore lo scorso 13 luglio
La nuova disposizione è entrata in vigore il 13 luglio, giorno successivo a quello di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale: ne deriva quindi che, per tutte le istanze di sospensione presentate a decorrere da questa data, le Commissioni tributarie “dovrebbero” decidere entro sei mesi dalla data di relativa presentazione.Il condizionale è d’obbligo, atteso che il tutto, ragionevolmente, dovrebbe tener conto degli organici delle Commissioni e, soprattutto, dello stock delle controversie pendenti: pragmaticamente, inoltre, occorre sottolineare la circostanza che la novella legislativa non prevede alcuna conseguenza in caso di mancata decisione – originariamente contemplava, invece, sanzioni alquanto dure nei confronti dei Giudici inadempienti, poi emendata nel corso dell’iter parlamentare – per cui potrebbe accadere che, in determinate aree del Paese, il nuovo comma 5-bis vada soltanto ad arricchire il novero delle buone intenzioni.
L’altra disposizione di interesse in materia di “sospensione”, ma il tratto comune è soltanto linguistico e non procedurale, riguarda i nuovi accertamenti esecutivi, emessi dal prossimo primo ottobre in materia di imposte dirette, IRAP e IVA.
Ebbene, trova conferma definitiva la previsione che, in caso di mancato pagamento da parte del contribuente delle somme provvisoriamente dovute – il 30% delle maggiori imposte e dei relativi interessi, in ragione di un’ulteriore novità anch’essa recata dall’iter di conversione del DL n. 70/2011 – entro il termine di presentazione del ricorso, da cui, perdurando l’inadempienza, l’affidamento del gravame all’agente della riscossione, l’esecuzione forzata – va ricordato, immediatamente azionabile da parte di Equitalia – è automaticamente sospesa per un periodo di centottanta giorni.
La norma puntualizza, però, che la non sospensione non si applica alle azioni cautelari e conservative nonché a ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore: il che potrebbe tradursi nell’iscrizione ipotecaria su un bene immobile, nell’attesa della decisione dei Giudici in ordine all’eventuale richiesta di sospensione avanzata coevamente al ricorso ovvero alla decisione nel merito della controversia.
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