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mercoledì 6 luglio 2011

Reclamo e mediazione per le liti «bagatellari»

Contenzioso

Reclamo e mediazione per le liti «bagatellari»

Per i soli atti che contestano maggiori imposte sino a 20.000 euro, passaggio obbligato per il reclamo

/ Sabato 02 luglio 2011
Se non è una piccola rivoluzione poco ci manca: ma quella del “reclamo” previsto dalla c.d. “manovra correttiva” che ci tocca anche quest’anno non è di quelle che sembrano eccellere per chiarezza e puntualità (si vedano le condivisibili tesi espresse in “Con la manovra correttiva, probabile condono sulle liti fiscali” del 1° luglio).
Il nuovo istituto, applicabile alle controversie di valore non superiore a 20.000 euro – per valore della controversia si intendono le sole maggiori imposte contestate – relative ai soli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, impone al contribuente la preventiva sottoposizione all’ufficio, che ha emesso l’atto, di un reclamo o di una proposta di mediazione: pena l’inammissibilità dell’eventuale ricorso “diretto”.
L’oggetto del reclamo, secondo le prime bozze del decreto, potrebbe contenere:
- una proposta di mediazione;
- una proposta di annullamento totale dell’atto;
- una proposta di annullamento parziale dell’atto.
È impossibile non considerare che le tre ipotesi prospettate riproducono, in questo ibrido, una sorta di editio minor, seppure riveduta e corretta, di istituti civilistici quali la “mediazione” e l’“autotutela”: ma se quest’ultima è presente nell’ordinamento tributario – e almeno in teoria pienamente applicabile – la “mediazione” che si cerca di far sbarcare nell’ambito delle piccole liti risulta alquanto strana, non fosse altro perché manca l’organo terzo, e super partes, chiamato a dirimere la questione.
E allora, molto meno prosaicamente e più pragmaticamente, l’istituto del reclamo si traduce nell’obbligo di anticipare al Fisco le proprie tesi difensive, dalle quali far derivare, in caso di accoglimento, l’annullamento o la riduzione della pretesa, ovvero, in caso di rigetto, la costituzione in giudizio della controparte Agenzia delle Entrate.
Infatti, tenuto conto che l’atto di “reclamo” muta geneticamente in ricorso laddove:
- siano decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione;
- l’ufficio destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all’annullamento totale o parziale dell’atto, né l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione che non viene a sua volta accettata dal contribuente;
è ragionevole ritenere che un contribuente proceda, pressoché sistematicamente, a richiedere l’annullamento totale della pretesa e non formalizzi alcuna richiesta di revisione parziale dell’atto per non incorrere nell’ammissione di colpevolezza, ancorché parziale, laddove la sua proposta non venisse accolta, così da far divenire il suo atto come introduttivo della lite dinanzi alla competente Commissione tributaria.
Mediazione dinanzi alla parte in causa
Ma c’è di più. Quando la norma sarà a regime interesserà certamente i nuovi accertamenti esecutivi, per cui occorre raccordare il dies a quo per il pagamento delle imposte provvisoriamente dovute, quello di presentazione del ricorso, con il procedimento del reclamo: quest’ultimo, come visto in precedenza, si prospetta “ballerino” per effetto del possibile “batti e ribatti” tra contribuente e ufficio, tale da far peccare quanto a certezza il nuovo procedimento.
Infine, non sembrano essere previsti benefici per chi si accorda con l’ufficio in termini di accordo sull’atto impositivo ricevuto, al pari di quanto accade oggi con una nutrita serie di circostanze, che vanno dalla possibilità di definire il processo verbale di constatazione o l’“invito a comparire” sino alla possibilità di addivenire alla conciliazione giudiziale a processo avviato.
Ma diamo al nuovo venuto il beneficio del dubbio: l’iter legislativo potrebbe riservare non poche sorprese.

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