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martedì 12 luglio 2011

Il settore di attività influisce sul concetto di inerenza

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Il settore di attività influisce sul concetto di inerenza

Quando un costo è connesso alla produzione di un ricavo, il rapporto costo-ricavo comporta l’inerenza della spesa sostenuta e la sua deducibilità

/ Martedì 12 luglio 2011
Se tra la spesa sostenuta e l’attività o i beni da cui derivano i ricavi del contribuente sussiste una relazione diretta, la presenza di tale nesso attribuisce alla spesa il carattere di inerenza e la rende deducibile. È questo il principio affermato dalla C.T. Reg. di Milano nella sentenza n. 113/28/11, depositata il 5 luglio 2011, con riferimento alle spese di rappresentanza.
Poiché la sentenza in esame si riferisce al periodo d’imposta 2004 e a un accertamento IRAP, i concetti in essa espressi sono in parte superati e non in linea con le novità introdotte relativamente alle spese di rappresentanza dalla L. n. 244/2007 e dal DM attuativo 19 novembre 2008.
Con riferimento all’IRAP, per esempio, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, tali spese sono interamente deducibili così come imputate a Conto economico, non rilevando più i limiti forfetari e quantitativi previsti dalle regole IRES.
Inoltre, è da considerarsi superata la richiamata distinzione tra spesa di rappresentanza e spesa di pubblicità utilizzata in passato dal SECIT e dal Comitato consultivo per le norme antielusive, secondo cui sono spese di rappresentanza i costi finalizzati a creare, mantenere e accrescere il prestigio della società migliorandone l’immagine, senza dar luogo ad aspettative di incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità e propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative aventi ad oggetto il prodotto e tendenti ad accrescere il volume delle vendite dello stesso.
La sentenza in esame assume però rilevanza con riferimento al concetto di inerenza indicato (in linea, peraltro, con la definizione fornita nelle disposizioni attuative dell’art. 108 comma 2 del TUIR dal DM del 2008), secondo cui una componente di reddito è inerente quando risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici ed è coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l’impresa si trova a operare.
Con la pronuncia in commento, la C.T. Reg. ha accolto l’appello di una società, operante nel settore della moda, riconoscendo la piena deducibilità, quali spese di pubblicità o costi inerenti l’attività aziendale, di spese sostenute per:
- l’assistenza e la consulenza per la definizione delle politiche pubblicitarie;
- l’organizzazione di eventi (sfilate e inaugurazioni di boutiques);
- viaggi, spese relative a costi di ristorazione, abiti, accessori offerti a ospiti VIP.
L’inerenza prescinde dall’economicità della singola operazione
Viene affermato che il concetto di inerenza non è legato al conseguimento immediato dei ricavi, bensì all’attività di impresa in senso lato, come attività potenzialmente produttiva di reddito. L’inerenza di una componente di reddito non deve essere giudicata in base all’economicità della singola operazione: essa va valutata con riferimento allo scopo ultimo perseguito, alla sua sinallagmaticità con la produzione dei ricavi a prescindere dal fatto che essi siano concretamente conseguiti.
In pratica, occorre considerare se tra spesa e attività o beni da cui derivano ricavi sussista una relazione immediata e diretta e, in caso affermativo, l’onere risulta deducibile (parere Comitato consultivo norme antielusive 19 febbraio 2001 n. 1).
In linea con tali conclusioni anche l’ultima parte della sentenza, che considera indeducibili le spese sostenute dalla società per servizi personali di sorveglianza e sicurezza della stilista della casa di moda, in quanto tale costo non può annoverarsi tra le spese funzionali alla produzione del reddito (cfr. Cass 11 agosto 1995 n. 8818, riferita alla deducibilità del riscatto per la liberazione di un dirigente).

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