decreto sviluppo
Il Decreto Sviluppo è legge
Ieri il Senato ha approvato definitivamente l’articolo unico del Ddl. di conversione, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia
Ora manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con 162 voti favorevoli, 134 contrari e un’astensione, infatti, ieri l’Aula del Senato ha approvato definitivamente l’articolo unico del Ddl. n. 2791 di conversione in legge del DL n. 70/2011, contenente disposizioni urgenti per l’economia (c.d. “Decreto Sviluppo”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il Ddl. era stato già approvato dalla Camera dei deputati, il 21 giugno scorso (si veda “Il DL Sviluppo passa alla Camera” del 22 giugno 2011). Si ricorda che il DL deve essere convertito entro il 12 luglio 2011.
Riepilogando le disposizioni in materia fiscale (art. 7 del DL n. 70/2011), sono presenti novità sui fronti dell’accertamento e della riscossione. Innanzitutto, si allungano i tempi per l’esecuzione forzata dell’agente di riscossione, che passano da 120 a 180 giorni. Vale a dire che l’esecuzione è sospesa per 180 giorni dall’affidamento, in carico agli agenti della riscossione, dei nuovi atti esecutivi; la sospensione, inoltre, continua a riguardare le azioni esecutive e non quelle cautelative e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Per ciò che concerne, invece, le verifiche e i controlli fiscali e contributivi, il Ddl. stabilisce che il periodo di permanenza nella sede del contribuente non può superare 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di un trimestre, nei casi di verifica presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. Per il calcolo dei giorni lavorativi, vanno considerati quelli di effettiva presenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, in materia di riscossione coattiva, nel caso di debiti fino a 2.000 euro, le azioni cautelari ed esecutive vanno precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi sei mesi dalla spedizione del primo. La modifica riguarda più che altro il fermo delle auto, mentre, per ciò che concerne l’ipoteca esattoriale, per i debiti inferiori a 20.000 euro non è azionabile se è ancora proponibile o è stato proposto ricorso contro il ruolo e il debitore risulta proprietario dell’unità immobiliare da lui adibita a propria abitazione principale.
Riguardo, ancora, il credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2 del DL n. 70/2011), sono previsti due bonus – credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti pubblici di ricerca e per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto stesso – accanto ai quali figura il rifinanziamento di cui all’art. 1, commi 271-279 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) del credito d’imposta con i Fondi strutturali europei.
Abolito, poi, in relazione dalla detrazione IRPEF del 36% prevista dall’art. 1 della L. n. 449/97, l’obbligo di inviare, prima dell’inizio dei lavori, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Novità anche per i fabbricati rurali: nel caso in cui un fabbricato abbia i requisiti per connotarsi quale rurale ai fini fiscali, ma sia iscritto in Catasto in una categoria catastale diversa da A/6 e D/10, deve essere presentata, all’Agenzia del Territorio, una domanda di variazione della categoria entro il 30 settembre 2011.
Tra le altre misure contenute nel provvedimento, figura una nuova parziale proroga del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in relazione al termine previsto dall’art. 12, comma 5 del DM 26 maggio 2011, per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Tale termine viene prorogato dal 2 gennaio 2012 a un periodo non antecedente al 1° giugno 2012, da determinarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 70/2011, nei modi di cui all’art. 28, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52.
Riepilogando le disposizioni in materia fiscale (art. 7 del DL n. 70/2011), sono presenti novità sui fronti dell’accertamento e della riscossione. Innanzitutto, si allungano i tempi per l’esecuzione forzata dell’agente di riscossione, che passano da 120 a 180 giorni. Vale a dire che l’esecuzione è sospesa per 180 giorni dall’affidamento, in carico agli agenti della riscossione, dei nuovi atti esecutivi; la sospensione, inoltre, continua a riguardare le azioni esecutive e non quelle cautelative e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
Per ciò che concerne, invece, le verifiche e i controlli fiscali e contributivi, il Ddl. stabilisce che il periodo di permanenza nella sede del contribuente non può superare 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di un trimestre, nei casi di verifica presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. Per il calcolo dei giorni lavorativi, vanno considerati quelli di effettiva presenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria.
Inoltre, in materia di riscossione coattiva, nel caso di debiti fino a 2.000 euro, le azioni cautelari ed esecutive vanno precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi sei mesi dalla spedizione del primo. La modifica riguarda più che altro il fermo delle auto, mentre, per ciò che concerne l’ipoteca esattoriale, per i debiti inferiori a 20.000 euro non è azionabile se è ancora proponibile o è stato proposto ricorso contro il ruolo e il debitore risulta proprietario dell’unità immobiliare da lui adibita a propria abitazione principale.
Riguardo, ancora, il credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art. 2 del DL n. 70/2011), sono previsti due bonus – credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca realizzati da Università o enti pubblici di ricerca e per i datori di lavoro che, nel Mezzogiorno, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto stesso – accanto ai quali figura il rifinanziamento di cui all’art. 1, commi 271-279 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) del credito d’imposta con i Fondi strutturali europei.
Abolito, poi, in relazione dalla detrazione IRPEF del 36% prevista dall’art. 1 della L. n. 449/97, l’obbligo di inviare, prima dell’inizio dei lavori, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Novità anche per i fabbricati rurali: nel caso in cui un fabbricato abbia i requisiti per connotarsi quale rurale ai fini fiscali, ma sia iscritto in Catasto in una categoria catastale diversa da A/6 e D/10, deve essere presentata, all’Agenzia del Territorio, una domanda di variazione della categoria entro il 30 settembre 2011.
Riaperta la rinegoziazione dei mutui «variabili»
Un’altra misura concerne la possibilità, fino al 31 dicembre 2012, per coloro che, prima del 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL n. 70), avevano stipulato (o si erano accollati in seguito al frazionamento) contratti di mutuo ipotecario per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto e di importo originario non superiore a 200.000 euro, di ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo.Tra le altre misure contenute nel provvedimento, figura una nuova parziale proroga del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in relazione al termine previsto dall’art. 12, comma 5 del DM 26 maggio 2011, per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti. Tale termine viene prorogato dal 2 gennaio 2012 a un periodo non antecedente al 1° giugno 2012, da determinarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 70/2011, nei modi di cui all’art. 28, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52.
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