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Ecco i versamenti da eseguire entro domani
Il DPCM 12 maggio 2011 ha prorogato di 20 giorni i termini per imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011
Con il DPCM 12 maggio 2011 è stata disposta, a favore dei contribuenti persone fisiche (anche non soggetti agli studi di settore) e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche se sono soggetti agli studi di settore, la proroga dei termini per il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti” dal 16 giugno 2011 al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione (versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, invece, i termini sono passati dal 7 luglio al 5 agosto 2011).I nuovi termini operano con riferimento al solo anno 2011, in deroga alle scadenze ordinarie previste dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435. Il citato DPCM, inoltre, stabilisce la proroga dei termini di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011 ed effettua il consueto differimento per i versamenti e gli altri adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto 2011, in considerazione del periodo feriale.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011 riguarda:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP e le imposte sostitutive;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16 giugno 2011 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Pertanto, ad esempio, rientrano nella proroga anche i versamenti:
- delle imposte sostitutive, in particolare: l’imposta sostitutiva sul capital gain, l’imposta sostitutiva per i “contribuenti minimi”, l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e l’imposta sostitutiva del 20% (c.d. “cedolare secca”) dovuta per il 2010 sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell’Aquila;
- dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%);
- dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti;
- del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Inoltre, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2010 nell’ambito del modello UNICO 2011.
Di seguito gli adempimenti in scadenza il 6 luglio 2011.
Imposta | Soggetti | Adempimenti |
Cedolare secca sugli affitti | Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del primo acconto della “cedolare secca sugli affitti” relativa al 2011 |
Contributi INPS artigiani e commercianti | Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell’INPS | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo dei contributi per l’anno precedente e del primo acconto dei contributi per l’anno in corso, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l’anno in corso |
INPS ex L. 335/95 | Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo dei contributi per l’anno precedente (aliquota 17% o 26,72%) e del primo acconto dei contributi per l’anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 17% o 26,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno precedente |
Diritto annuale Camere di Commercio | Imprese individuali e società di persone (se soggette agli studi di settore) | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settore | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% | |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore | Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4% | |
Imposta sostitutiva del 20% | Persone fisiche rientranti nel regime dei “minimi” | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2010 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2011 |
IRAP, imposte sostitutive e addizionali | Società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4% del saldo IRAP per l’anno 2010 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2011; delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali) |
IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2010 o in acconto per il 2011, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011 |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, sussistendone l’obbligo, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2010 o in acconto per il 2011, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011 | |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2010 o in acconto per il 2011, senza maggiorazione di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011 | |
IRPEF | Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati (se soggette agli studi di settore) | Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro. L’applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2 novembre 98 n. 165) |
Soggetti IRES “solari” che versano il saldo entro il 6 luglio | Versamento delle ritenute d’acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d’imposta precedente, a condizione che il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e che le suddette ritenute non superino l’importo di 1.032,91 euro. L’applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2 novembre 98 n. 165) | |
IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive | Persone fisiche | Versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l’anno 2010 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2011 relativo all’IRPEF, alle addizionali IRPEF e all’IRAP (se soggetto passivo) e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive) |
IVA | Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati (se soggette agli studi di settore) | Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2010, risultante dalla dichiarazione UNICO 2011, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011 |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, sussistendone l’obbligo, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno precedente (modello UNICO 2011), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011 | |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno precedente (modello UNICO 2011), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011 | |
Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore | Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l’adeguamento agli studi di settore | |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2011, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l’adeguamento agli studi di settore | |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento degli importi dovuti (comprese le eventuali maggiorazioni) per l’adeguamento agli studi di settore | |
Soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore | Termine per il versamento del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione unificata per l’anno precedente (modello UNICO 2011), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2011 |
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