Tributi locali
Agevolate le abitazioni, ma non le pertinenze
Per la C.T. Reg. del Piemonte, l’aliquota ICI agevolata riguarda solo le unità immobiliari se così dispone la deliberazione dell’ente locale
/ Venerdì 22 luglio 2011
L’aliquota agevolata dell’ICI prevista dal Comune per gli immobili locati e destinati dall’inquilino ad abitazione principale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della L. n. 431/1998, può riguardare le sole unità immobiliari e non anche le relative pertinenze, se lo stabilisce la deliberazione adottata in materia dall’ente locale.
Lo ha deciso la Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 61/2/11 del 22 marzo scorso. Avallando quanto affermato dalla C.T. Prov., è stato precisato che l’estensione alle pertinenze dell’agevolazione rappresenta una mera facoltà, che il Comune può o meno esercitare.
In materia, si ricorda che le aliquote ICI, stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, possono variare tra il 4 ed il 7 per mille.
In taluni casi, tuttavia, possono essere deliberate aliquote inferiori al limite anzidetto; è il caso, ad esempio, degli immobili oggetto di taluni interventi edilizi (si tratta degli interventi di recupero di edifici inagibili o inabitabili, di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, di interventi finalizzati al recupero degli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o volti all’utilizzo dei sottotetti), degli immobili locati ad enti o inquilini sfrattati (sulla base dei contratti di cui all’articolo 2 del DL n. 240/2004), delle unità immobiliari nelle quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termina per uso domestico (c.d. “immobili ecologici”) ovvero degli immobili locati destinati ad abitazione principale dell’inquilino sulla base degli accordi collettivi.
In relazione a quest’ultima tipologia di fabbricati, il Comune di Torino ha approvato le aliquote agevolate dello 0,1 per mille per il 2006 (deliberazione 31 gennaio 2006) e dell’1 per mille per gli anni dal 2007 al 2011 (deliberazioni 28 marzo 2007, 22 maggio 2008, 23 marzo 2009, 26 aprile 2010 e 30 marzo 2011), facendo riferimento esclusivamente alle “unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale (…)”, ed escludendo in tal modo le pertinenze dall’agevolazione.
L’applicazione dell’aliquota agevolata, peraltro, è subordinata alla presentazione del contratto di locazione registrato (ai contratti stipulati con studenti universitari fuori sede, invece, il sopracitato Comune stabilisce che debba essere allegata la copia del certificato di iscrizione).
I giudici piemontesi, al contrario di quanto sostenuto dal contribuente, hanno affermato che detta tabella costituisce parte integrante delle deliberazioni ICI adottate dal Comune di Torino.
Lo ha deciso la Commissione tributaria regionale del Piemonte con la sentenza n. 61/2/11 del 22 marzo scorso. Avallando quanto affermato dalla C.T. Prov., è stato precisato che l’estensione alle pertinenze dell’agevolazione rappresenta una mera facoltà, che il Comune può o meno esercitare.
In materia, si ricorda che le aliquote ICI, stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, possono variare tra il 4 ed il 7 per mille.
In taluni casi, tuttavia, possono essere deliberate aliquote inferiori al limite anzidetto; è il caso, ad esempio, degli immobili oggetto di taluni interventi edilizi (si tratta degli interventi di recupero di edifici inagibili o inabitabili, di realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, di interventi finalizzati al recupero degli immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici o volti all’utilizzo dei sottotetti), degli immobili locati ad enti o inquilini sfrattati (sulla base dei contratti di cui all’articolo 2 del DL n. 240/2004), delle unità immobiliari nelle quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termina per uso domestico (c.d. “immobili ecologici”) ovvero degli immobili locati destinati ad abitazione principale dell’inquilino sulla base degli accordi collettivi.
In relazione a quest’ultima tipologia di fabbricati, il Comune di Torino ha approvato le aliquote agevolate dello 0,1 per mille per il 2006 (deliberazione 31 gennaio 2006) e dell’1 per mille per gli anni dal 2007 al 2011 (deliberazioni 28 marzo 2007, 22 maggio 2008, 23 marzo 2009, 26 aprile 2010 e 30 marzo 2011), facendo riferimento esclusivamente alle “unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale (…)”, ed escludendo in tal modo le pertinenze dall’agevolazione.
L’applicazione dell’aliquota agevolata, peraltro, è subordinata alla presentazione del contratto di locazione registrato (ai contratti stipulati con studenti universitari fuori sede, invece, il sopracitato Comune stabilisce che debba essere allegata la copia del certificato di iscrizione).
L’estensione dell’agevolazione alle pertinenze è una mera facoltà
A nulla sono servite le lamentele del contribuente, secondo il quale l’esclusione delle pertinenze dall’agevolazione sarebbe in contrasto con i principi generali e con lo stesso Regolamento comunale, che non disciplina specificatamente la fattispecie degli immobili locati e destinati dal locatario ad abitazione principale (l’aliquota applicabile al caso in questione, infatti, è prevista nella tabella allegata alle deliberazioni comunali).I giudici piemontesi, al contrario di quanto sostenuto dal contribuente, hanno affermato che detta tabella costituisce parte integrante delle deliberazioni ICI adottate dal Comune di Torino.
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