SOSTITUTI D'IMPOSTA
770/2011 semplificato, scadenza al 22 agosto
Attenzione particolare al monitoraggio delle ritenute sul pignoramento presso terzi e di quelle relative alle agevolazioni sugli immobili
/ Venerdì 29 luglio 2011
Con la circolare n. 18 di ieri, l’Assonime commenta le novità riguardanti il modello 770/2011 semplificato.
I sostituti d’imposta che corrispondono redditi soggetti a ritenuta ex artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/73 e che sono tenuti al rilascio della certificazione dei sostituti d’imposta di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 322/98 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni, nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio necessari all’attività di liquidazione e controllo da parte dell’Amministrazione.
In relazione ai compensi erogati nel corso del 2010, il termine entro cui operare la trasmissione telematica del modello 770/2011 in argomento da parte dei sostituti d’imposta (originariamente fissata al 1° agosto 2011), scade il 22 agosto prossimo in virtù della proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011.
L’Assonime commenta, in particolare, l’introduzione all’interno del modello del prospetto SY, che si è reso necessario per effetto delle nuove disposizioni, in base alle quali, in caso di pignoramento presso un terzo, quest’ultimo (cioè il terzo erogatore), se è sostituto d’imposta, deve operare, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dovuta dal creditore pignoratizio (ossia, colui che vanta un credito nei confronti di un debitore e per il quale ha ottenuto un pignoramento presso terzi).
Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda dal debitore principale, la terza dalle banche e dalle Poste Italiane SpA.
Con riferimento alla sezione I del prospetto SY, l’Assonime segnala che la casella inserita al punto 5 deve essere barrata qualora la ritenuta non sia stata operata perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/73, nell’art. 11 commi 5, 6 e 7 della L. 413/91, nonché nell’art. 33 comma 4 del DPR 42/88.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 2 marzo 2011, infatti, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle apposite disposizioni. Il summenzionato pronunciamento di prassi ha anche chiarito che la ritenuta non deve essere altresì operata se le somme sono erogate a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR.
I sostituti d’imposta che corrispondono redditi soggetti a ritenuta ex artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del DPR 600/73 e che sono tenuti al rilascio della certificazione dei sostituti d’imposta di cui ai commi 6-ter e 6-quater dell’art. 4 del DPR 322/98 devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nelle certificazioni, nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio necessari all’attività di liquidazione e controllo da parte dell’Amministrazione.
In relazione ai compensi erogati nel corso del 2010, il termine entro cui operare la trasmissione telematica del modello 770/2011 in argomento da parte dei sostituti d’imposta (originariamente fissata al 1° agosto 2011), scade il 22 agosto prossimo in virtù della proroga disposta dal DPCM 12 maggio 2011.
L’Assonime commenta, in particolare, l’introduzione all’interno del modello del prospetto SY, che si è reso necessario per effetto delle nuove disposizioni, in base alle quali, in caso di pignoramento presso un terzo, quest’ultimo (cioè il terzo erogatore), se è sostituto d’imposta, deve operare, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dovuta dal creditore pignoratizio (ossia, colui che vanta un credito nei confronti di un debitore e per il quale ha ottenuto un pignoramento presso terzi).
Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme, la seconda dal debitore principale, la terza dalle banche e dalle Poste Italiane SpA.
Con riferimento alla sezione I del prospetto SY, l’Assonime segnala che la casella inserita al punto 5 deve essere barrata qualora la ritenuta non sia stata operata perché il credito vantato dal percipiente è riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del DPR 600/73, nell’art. 11 commi 5, 6 e 7 della L. 413/91, nonché nell’art. 33 comma 4 del DPR 42/88.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 2 marzo 2011, infatti, il prelievo alla fonte non deve essere effettuato se la somma non rientra fra quelle assoggettabili a ritenuta in base alle apposite disposizioni. Il summenzionato pronunciamento di prassi ha anche chiarito che la ritenuta non deve essere altresì operata se le somme sono erogate a titolo di risarcimento di un danno emergente, che abbia, cioè, provocato una lesione effettiva e immediata al patrimonio del creditore pignoratizio ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR.
Nella sezione III ristrutturazioni e risparmio energetico
La sezione III del prospetto SY deve essere compilata da Poste Italiane SpA e dagli istituti di credito per evidenziare la ritenuta d’acconto del 10% (ora ridotta al 4% dal DL 98/2011) operata sui pagamenti relativi a bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Assonime osserva che il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 94288 del 30 giugno 2010, ha chiarito la disposizione riguarda esclusivamente i bonifici aventi ad oggetto gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico.
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