La nuova Iva "immobiliare"
dopo il decreto legge crescita
dopo il decreto legge crescita
Un riepilogo delle regole relative
all'imposta sul valore aggiunto applicabili a locazioni e cessioni di
fabbricati, così come si presentano in seguito al Dl 83/2012
L'articolo 9 del decreto legge 83/2012 (cosiddetto decreto crescita)
ha cambiato il regime Iva nel settore immobiliare, apportando delle
modifiche all'articolo 10, commi 8, 8-bis ed 8-ter, del
Dpr 633/1972, ampliando così il raggio d'azione dell'imponibilità in
relazione alle cessioni e alle locazioni effettuate dalle imprese
costruttrici o da quelle che hanno eseguito lavori di recupero,
concedendo a quest'ultime, in taluni casi, di optare per l'applicazione
dell'imposta.Si analizzano di seguito, distinguendo tra locazioni e cessioni, le novità introdotte.
Locazioni
LOCATORE | CONDUTTORE | IVA | |
ABITATIVI |
Impresa costruttrice o di ripristino CON OPZIONE |
chiunque | imponibile |
Impresa costruttrice o di ripristino SENZA OPZIONE |
chiunque | esente | |
Locazioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali CON OPZIONE |
chiunque | imponibile | |
Locazioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali SENZA OPZIONE |
chiunque | esente | |
Altro soggetto IVA | chiunque | esente | |
STRUMENTALI | Soggetto IVA CON OPZIONE | chiunque | imponibile |
Soggetto IVA SENZA OPZIONE | chiunque | esente |
Prima dell'attuale riforma vigeva un generale sistema di esenzione, ad esclusione, da manifestarsi tramite opzione in atto, delle locazioni di fabbricati abitativi di durata non inferiore a quattro anni in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, ovvero, di locazioni di alloggi sociali. Erano altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali, così come definiti dal comma 8-ter dell'articolo 10, Dpr 633/1972, concessi a soggetti non esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a soggetti con un pro-rata non superiore al 25 per cento e, infine, quando in atto si manifestava la volontà di optare per l'imposizione.
Il nuovo comma 8 dell'articolo 10 conferma un generale regime di esenzione Iva, a esclusione dei seguenti casi in cui il locatore abbia espressamente manifestato la volontà per l'imponibilità:
- locazioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001
- locazioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali così come definiti dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008
- locazioni di fabbricati strumentali.
Cessioni
ABITATIVI | CEDENTE | CESSIONARIO | IVA |
Impresa costruttrice o di ripristino che vende prima dei 5 anni |
chiunque | imponibile | |
Impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni CON OPZIONE |
chiunque | imponibile | |
Impresa costruttrice o di ripristino che vende dopo 5 anni SENZA OPZIONE oppure altro soggetto IVA |
chiunque | esente | |
Impresa che vende fabbricati destinati ad alloggi sociali CON OPZIONE |
chiunque | imponibile | |
STRUMENTALI |
Impresa costruttrice o di ripristino che vende prima dei 5 anni |
chiunque | imponibile |
Altro soggetto IVA (comprese le imprese costruttrici o di ripristino dopo i 5 anni) SENZA OPZIONE |
chiunque | esente | |
Altro soggetto IVA comprese le imprese costruttrici o di ripristino CON OPZIONE |
chiunque | imponibile |
La previgente normativa disponeva, per quanto concerne la cessioni di immobili abitativi, l'imponibilità per i trasferimenti effettuati dalle imprese costruttrici o di ripristino eseguiti prima dei cinque anni dall'ultimazione e per le cessioni di fabbricati abitativi locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata, ovvero destinati ad alloggi sociali, dove il cedente manifestava l'opzione per l'imposizione. Per i fabbricati strumentali, invece, la vecchia disposizione legislativa prevedeva l'imponibilità per le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino eseguite prima dei quattro anni dall'ultimazione, ovvero, per le quali i cessionari erano soggetti privati oppure soggetti passivi con diritto alla detrazione non superiore al 25 per cento; o, infine, quelle per cui il cessionario manifestava la volontà di optare per l'imponibilità.
Il novellato comma 8-bis dell'articolo 10 stabilisce, invece, che le cessioni di immobili abitativi sono esenti dall'Iva ad eccezione delle seguenti fattispecie:
- cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001 entro 5 anni dall'ultimazione
- cessioni effettuate da imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3 comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001 dopo 5 anni dall'ultimazione, ma con opzione per l'imponibilità espressa nel relativo atto
- cessioni di fabbricati destinati ad alloggi sociali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
- effettuate dalle imprese costruttrici o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, lavori di recupero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Dpr 380/2001, entro 5 anni dall'ultimazione.
- effettuate da qualsiasi soggetto Iva, con opzione nel relativo atto per l'imponibilità al tributo.
Ultima novità introdotta dal Dl 83/2012, riguarda l'obbligatorietà del meccanismo del reverse charge per le cessioni, sia di fabbricati abitativi sia strumentali, nell'ambito delle quali il cedente abbia manifestato l'opzione e il cessionario sia naturalmente un soggetto passivo Iva.
FONTE FISCO OGGI Giuseppe Catania
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