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giovedì 20 dicembre 2012

Deduzione analitica IRAP cumulabile con quella forfetaria


Imposte dirette

Deduzione analitica IRAP cumulabile con quella forfetaria

Le istruzioni al modello di istanza di rimborso definiscono le condizioni che consentono di sommare i benefici

/ Mercoledì 19 dicembre 2012
Le istruzioni al modello dell’istanza di rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (si veda “Pronto il modello di rimborso per l’indeducibilità IRAP” del 18 dicembre 2012) contengono alcuni chiarimenti utili anche per la corretta quantificazione del beneficio “a regime”.
In particolare, le istruzioni analizzano il caso in cui il contribuente, che presenta la domanda di rimborso, abbia già usufruito della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP versata (di cui all’art. 6 del DL 185/2008, conv. L. 2/2009):
- sia “a regime”, vale a dire in sede di UNICO (a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008);
- sia attraverso l’invio all’Agenzia delle Entrate di apposita istanza di rimborso, relativamente ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008.
In proposito, viene precisato che, ai fini del rimborso, la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 1-ter del DL 201/2011, deve essere determinata al netto del 10% dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta, nel caso in cui la deduzione forfetaria sia stata giustificata, esclusivamente, dalla partecipazione al valore della produzione netta di spese per il personale dipendente e assimilato non ammesse in deduzione.
In altre parole, nella determinazione dell’ammontare da chiedere a rimborso, le istruzioni sanciscono la cumulabilità delle due deduzioni (forfetaria e analitica) nelle ipotesi in cui:
- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli interessi passivi;
- la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di interessi passivi e costi per il personale dipendente e assimilato.
Unicamente nel caso in cui la deduzione del 10% sia stata applicata a fronte del sostenimento di soli costi per il personale dipendente e assimilato, nel calcolo dell’IRPEF/IRES rimborsabile le due deduzioni non possono essere cumulate, con il risultato che la quota di IRAP deducibile ai sensi dell’art. 2 del DL 201/2011 deve essere determinata al netto dell’IRAP già dedotta con riferimento al medesimo periodo d’imposta.
Atteso che, a regime (vale a dire, a partire da UNICO 2013), le modalità di calcolo dell’ammontare deducibile non mutano, quanto sopra riportato consente di affermare che, per il periodo d’imposta 2012 e i successivi, la deduzione forfetaria del 10% e quella analitica sono tra loro cumulabili.
Infatti, in seguito alle modifiche apportate dal citato art. 2, commi da 1 a 1-ter del DL 201/2011, la quota deducibile pari al 10% dell’IRAP versata non è più forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge, ma solo più all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Privilegiata l’interpretazione letterale della norma
In pratica, ipotizzando che il plafond per il calcolo della quota di IRAP deducibile (vale a dire, l’imposta versata nel 2012, assumendo gli acconti 2012 nel limite dell’imposta che sarà dovuta a saldo a giugno 2013) ammonti a 31.750 euro e che l’importo deducibile a fronte della quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato sia pari a 21.603,35 euro, l’ulteriore 10% deducibile andrebbe computato su 31.750 euro e non su 10.146,65 euro (vale a dire, sulla differenza tra quanto versato a titolo di IRAP nel 2012 – 31.750 euro – e quanto dedotto a titolo di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato – 21.603,35 euro). Il beneficio complessivamente spettante risulterebbe quindi pari a 24.778,35 euro (21.603,35 + 31.750 × 0,10) e non a 22.618,02 euro (21.603,35 + 10.146,65 × 0,10).
Viene quindi privilegiato il dato letterale della disposizione (con evidenti vantaggi per il contribuente), laddove – sotto il profilo sistematico – poteva apparire preferibile la tesi opposta (si veda anche la circ. Assonime 28 maggio 2012 n. 14, § 2.4).
 / Luca FORNERO FONTE:EUTEKNE

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