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mercoledì 26 dicembre 2012

Ai nastri di partenza il DVR «standardizzato» per le piccole imprese


diritto del lavoro

Ai nastri di partenza il DVR «standardizzato» per le piccole imprese

Dal prossimo 1° gennaio, sono utilizzabili le nuove procedure standard di redazione per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti

/ Lunedì 24 dicembre 2012
A decorrere dal 1° gennaio 2013, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno redigere il Documento di Valutazione Rischi (DVR) ex DLgs. n. 81/2008 secondo un’apposita procedura standardizzata reperibile in allegato al Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, emanato di concerto dai Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno. Finisce quindi il periodo di proroga disposto dal DL 12 maggio 2012 n. 57, il quale aveva esteso fino al 31 dicembre 2012 – derogando al precedente termine del 30 giugno – la possibilità per i piccoli datori di lavoro, di continuare ad autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio anziché redigere il vero e proprio DVR.
Ora, ottemperando alla disposizione dell’art. 29, comma 5 del DLgs. n. 81/2008, il recente decreto interministeriale ha dunque reso disponibili le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi dedicate ai piccoli datori di lavoro, utilizzabili dal 1° gennaio 2013. Tuttavia, si ricorda che, come chiarito dalla Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro nella risposta n. 7/2012, il fatto che i datori di lavoro di cui si tratta dispongano delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR nelle aziende di minori dimensioni, non implica che essi non possano dimostrare di aver rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi in qualunque modo ritengano opportuno allo scopo e, quindi, anche attraverso la predisposizione di un documento redatto sulla base di procedure non corrispondenti a quelle standardizzate, ma comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del DLgs. n. 81/2008.
Per quanto riguarda il documento operativo allegato al decreto interministeriale, si evidenzia una sua suddivisione in due sezioni: una prima di carattere illustrativo dedicata alla procedura standardizzata per la valutazione dei rischi previste dall’art. 6, comma 8, lett. f) e dall’art. 29, comma 5 del DLgs. 81/2008, e una seconda con la relativa modulistica da utilizzare per la redazione del DVR.
Tuttavia, una prima doverosa osservazione riguarda il novero dei soggetti interessati, che risulta formato non solo dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori, ma anche da quelli fino a 50 unità, per i quali, si precisa, l’utilizzo di tali procedure rappresenta una mera facoltà.
Detto ciò, lo stesso documento ministeriale ricorda in modo analitico i casi di esclusione dalle procedure standard in argomento, con riferimento alle aziende che, per particolari condizioni di rischio o dimensione, sono tenute ad effettuare la valutazione rischi ai sensi dell’art. 28 del DLgs. n. 81/2008. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle industrie ad alto rischio, delle centrali termoelettriche, delle fabbriche di esplosivi, oppure di aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologicicancerogeni e così via.
Per quanto riguarda il concreto svolgimento della valutazione dei rischi sulla base della procedura standardizzata, si precisa che la responsabilità è sempre attribuita al datore di lavoro, che coinvolgerà determinati soggetti quali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS o RLST), i Dirigenti o i Preposti, i lavoratori medesimi nonché altre persone esterne all’azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali.
Inoltre, i compiti che verranno attribuiti ai soggetti coinvolti in sede di elaborazione del documento sulla sicurezza ai sensi della nuova procedura, riguardano essenzialmente la valutazione dei rischi, l’indicazione delle misure di protezione e prevenzione, la predisposizione di un programma di attuazione. Da un punto di vista strettamente operativo, invece, nel documento allegato al decreto interministeriale del 30 novembre 2012 si precisa che il datore di lavoro in collaborazione con il RSPP – se persona diversa dallo stesso datore – e il Medico competente, dovrà effettuare la valutazione dei rischi e la compilazione della modulistica dedicata, previa consultazione del RLS/RSLT, tenendo peraltro conto di tutte le informazioni in possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori.
Tale attività è suddivisa in determinate fasi, ovvero la descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni, l’identificazione dei pericoli presenti nella medesima azienda, la valutazione dei rischi associati a pericoli identificati nonché l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e, infine, la definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
In ultimo, viene ricordato che l’attività di valutazione dei rischi, essendo per sua natura un processo dinamico, deve essere riesaminata nel caso si manifestino eventi significativi che incidano nella sfera della sicurezza in azienda, come il verificarsi di incidenti o infortuni.
 / Luca MAMONE

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