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martedì 18 dicembre 2012

Gli accertamenti sul 2007 sono da notificare entro fine mese

Accertamento

Gli accertamenti sul 2007 sono da notificare entro fine mese

Sempre entro fine anno, occorre notificare le cartelle da 36-bis/54-bis sul 2008, mentre se si tratta di 36-ter l’anno è il 2007

/ Lunedì 17 dicembre 2012
Con l’approssimarsi del periodo di fine anno, si avvicina anche il termine entro cui, a pena di decadenza, devono essere notificati gli atti impositivi ad opera dell’Amministrazione finanziaria.
Nello specifico, per gli avvisi di accertamento imposte sui redditi/IVA/IRAP, l’atto, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quindi entro il 31 dicembre 2012 vanno notificati gli accertamenti sull’annualità 2007 (UNICO 2008).
Se si tratta di omessa dichiarazione, il termine è più lungo, in quanto coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Perciò, entro fine anno devono essere notificati gli atti sul periodo d’imposta 2006.
Il tutto è vero a meno che non sussistano cause di proroga (sulle quali sarà dedicato un prossimo intervento): basti pensare al caso in cui il contribuente abbia commesso reati fiscali. In questa ipotesi, i termini di decadenza sono raddoppiati in merito al periodo d’imposta in cui la violazione è stata commessa.
Un discorso leggermente diverso va fatto per le sanzioni: esse, se collegate all’evasione come quelle da infedele/omessa dichiarazione, devono essere contestate unitamente all’accertamento, per cui, in punto termini, seguono quelli appena illustrati.
Invece, per quelle svincolate dall’imposta (caso classico quelle sul modulo RW, sulla contabilità o sulle omesse comunicazioni), il termine, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Hanno, pertanto, rilievo le violazioni commesse nel 2007.
Anche le cartelle di pagamento devono essere notificate entro termini decadenziali, previsti in questo caso dall’art. 25 del DPR 602/1973.
Occorre distinguere la tipologia di iscrizione a ruolo:
- se si tratta di liquidazioni automatiche, il termine è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro fine anno decade quindi il 2008, UNICO 2009);
- se si tratta di controlli formali, il termine è il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro fine anno decade quindi il 2007, UNICO 2008);
- se si tratta di accertamenti definitivi, il termine coincide con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è diventato definitivo.
Il 31 dicembre decade il 2006 se ci fu omessa dichiarazione
La giurisprudenza ha affermato che la presentazione di dichiarazioni rettificative non incide sui termini di decadenza, in quanto ciò deve essere sostenuto in via espressa dal Legislatore. Pertanto, i termini illustrati dovrebbero rimanere fermi anche qualora il contribuente abbia inviato una dichiarazione integrativa per gli anni passati (si vedano le sentenze della Provinciale di Siracusa 246 e 247 del 2012).
Come ultima considerazione, è opportuno ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza (si veda, da ultimo, la sentenza 4883 del 2012), la notifica, per il notificante (quindi Agenzia delle Entrate), si perfeziona quando il plico è consegnato all’agente notificatore. Per questo motivo, l’atto è tempestivo se, per esempio, è ricevuto dal contribuente dall’1 gennaio 2013 in poi ma è stato consegnato all’agente, al più tardi, il 31 dicembre 2012.
Al fine di verificare ogni aspetto problematico dei termini di decadenza, con riferimento alle varie imposte, si rinvia all’apposita Scheda Eutekne di dicembre 2012.

Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione presentata)
Anno d’impostaAnno di presentazione della dichiarazioneTermine accertamento ordinarioTermine prorogato
dal DL n. 223/2006 (reati)
2005200631.12.201031.12.2014
2006200731.12.201131.12.2015
2007200831.12.201231.12.2016
2008200931.12.201331.12.2017
2009201031.12.201431.12.2018
2010201131.12.201531.12.2019
2011201231.12.201631.12.2020
2012201331.12.201731.12.2021

Tabella riepilogativa (avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA, IRAP dichiarazione omessa)
Anno d’impostaAnno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentataTermine accertamento ordinarioTermine prorogato ai sensi della L. n. 289/2002Termine prorogato dal DL n. 223/2006 (reati)
2000200131.12.200631.12.200831.12.2011
2001200231.12.200731.12.200931.12.2012
2002200331.12.2008
31.12.2013
2003200431.12.2009
31.12.2014
2004200531.12.2010
31.12.2015
2005200631.12.2011
31.12.2016
2006200731.12.2012
31.12.2017
2007200831.12.2013
31.12.2018
2008200931.12.2014
31.12.2019
2009201031.12.2015
31.12.2020
2010201131.12.2016
31.12.2021
2011201231.12.2017
31.12.2022
2012201331.12.2018
31.12.2023

Tabella riepilogativa (cartelle di pagamento)
Periodo d’impostaAnno in cui è stata presentata la dichiarazione (o in cui l’accertamento è divenuto definitivo)Termine per la notifica della cartella di pagamentoTipologia di iscrizione a ruolo
2003200831.12.2010Accertamento definitivo
2004200531.12.2009Controllo formale
(art. 36-ter DPR n. 600/1973)
2007200831.12.2011Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR n. 600/1973)
2009201031.12.2013Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR n. 600/1973)
2010201131.12.2015Controllo formale
(art. 36-ter DPR n. 600/1973)
2011201231.12.2015Liquidazione automatica
(art. 36-bis DPR n. 600/1973)
2012201331.12.2016Liquidazione automatica (art. 36-bis DPR n. 600/1973)

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