Accertamento
Il tardivo pagamento di 3 giorni non «travolge» la dilazione
Deve sempre essere valido il principio di collaborazione tra contribuente e Fisco
Il comportamento del contribuente che ritarda solamente di 3 giorni
il pagamento di una rata relativa alla dilazione delle somme risultanti
dagli “avvisi bonari”, ai sensi del DLgs. 462/97, non può essere
paragonato al comportamento tenuto nel caso di mancato pagamento.
In quel caso, infatti, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti (ex art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97) al momento dell’emissione della cartella di pagamento (2009) il mancato pagamento di anche una sola rata comportava la decadenza della rateazione e l’importo dovuto per le imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, veniva iscritto a ruolo.
Secondo la C.T. Prov. di Torino del 23 febbraio 2012 n. 24/06/12, tale tardività non può essere trattata allo stesso modo del mancato pagamento.
Inoltre, per i Giudici, richiamando la circ. dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2001 n. 65 in tema di accertamento con adesione, la lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti, in presenza di valide giustificazioni giunte da parte del contribuente (nel caso di specie, il ritardo dovuto era imputabile a problemi tecnici della banca), devono essere opportunamente prese in considerazione dall’Ufficio al fine di valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.
Peraltro, la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata ribadita nella circolare n. 9 del 2012 in tema di mediazione.
La Commissione, dunque, giustifica il ritardato versamento quando questo non dipenda da manovre dilatorie, ma da semplici anomalie tecniche. Oltretutto, l’Ufficio ha l’onere di considerare al pari dei principi costituzionali lo Statuto del Contribuente, che sancisce la piena e continua collaborazione tra contribuente e Fisco.
Il medesimo caso è stato più volte oggetto di attenzione da parte di Eutekne.info, in riferimento alla condotta assunta dall’Agenzia delle Entrate relativa al disconoscimento (quasi immediato) del beneficio del termine per violazioni da parte del contribuente di carattere meramente irrisorio (si vedano “Niente decadenza della dilazione per tardivo versamento di appena 4 giorni” del 7 maggio 2012 e “Dilazione degli avvisi bonari: un giorno di ritardo, salta la rateazione” del 31 agosto 2011).
Dello stesso avviso è stata la giurisprudenza. La sentenza emessa dalla C.T. Prov. di Genova n. 35 dello scorso 26 gennaio ne è un esempio.
Nel caso di specie, i Giudici avrebbero discusso al massimo sull’applicazione di un’eventuale sanzione per omesso versamento, peraltro definibile mediante ravvedimento operoso, ma non di certo sul disconoscimento di tutto il piano di dilazione per il tardivo versamento di appena 4 giorni.
Sul punto è intervenuto, di recente, il famoso “Decreto Monti”.
Dunque, se la rata (tardiva) viene pagata entro il termine della rata successiva, non cessa il beneficio della dilazione, ma viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97, commisurata all’importo della rata versata in ritardo.
Si rileva che il DL 201/2011 stabilisce espressamente che le nuove norme “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, quindi le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione sono, di fatto, una soluzione “obbligata”, almeno per la dilazione degli avvisi bonari.
/ Alfio CISSELLO e Elena SCRIBONI fonte:EUTEKNE
In quel caso, infatti, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti (ex art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97) al momento dell’emissione della cartella di pagamento (2009) il mancato pagamento di anche una sola rata comportava la decadenza della rateazione e l’importo dovuto per le imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, veniva iscritto a ruolo.
Secondo la C.T. Prov. di Torino del 23 febbraio 2012 n. 24/06/12, tale tardività non può essere trattata allo stesso modo del mancato pagamento.
Inoltre, per i Giudici, richiamando la circ. dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2001 n. 65 in tema di accertamento con adesione, la lieve carenza e tardività dei versamenti eseguiti, in presenza di valide giustificazioni giunte da parte del contribuente (nel caso di specie, il ritardo dovuto era imputabile a problemi tecnici della banca), devono essere opportunamente prese in considerazione dall’Ufficio al fine di valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione.
Peraltro, la presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata ribadita nella circolare n. 9 del 2012 in tema di mediazione.
La Commissione, dunque, giustifica il ritardato versamento quando questo non dipenda da manovre dilatorie, ma da semplici anomalie tecniche. Oltretutto, l’Ufficio ha l’onere di considerare al pari dei principi costituzionali lo Statuto del Contribuente, che sancisce la piena e continua collaborazione tra contribuente e Fisco.
Il medesimo caso è stato più volte oggetto di attenzione da parte di Eutekne.info, in riferimento alla condotta assunta dall’Agenzia delle Entrate relativa al disconoscimento (quasi immediato) del beneficio del termine per violazioni da parte del contribuente di carattere meramente irrisorio (si vedano “Niente decadenza della dilazione per tardivo versamento di appena 4 giorni” del 7 maggio 2012 e “Dilazione degli avvisi bonari: un giorno di ritardo, salta la rateazione” del 31 agosto 2011).
Dello stesso avviso è stata la giurisprudenza. La sentenza emessa dalla C.T. Prov. di Genova n. 35 dello scorso 26 gennaio ne è un esempio.
Nel caso di specie, i Giudici avrebbero discusso al massimo sull’applicazione di un’eventuale sanzione per omesso versamento, peraltro definibile mediante ravvedimento operoso, ma non di certo sul disconoscimento di tutto il piano di dilazione per il tardivo versamento di appena 4 giorni.
Sul punto è intervenuto, di recente, il famoso “Decreto Monti”.
La nuova dilazione degli avvisi bonari dà più tempo
Il (nuovo) art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97, modificato appunto dall’art. 10 comma 13-decies del DL 201/2011, prevede ora che il mancato pagamento di anche una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine
di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza della
rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in
misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.Dunque, se la rata (tardiva) viene pagata entro il termine della rata successiva, non cessa il beneficio della dilazione, ma viene irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97, commisurata all’importo della rata versata in ritardo.
Si rileva che il DL 201/2011 stabilisce espressamente che le nuove norme “si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, quindi le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione sono, di fatto, una soluzione “obbligata”, almeno per la dilazione degli avvisi bonari.
/ Alfio CISSELLO e Elena SCRIBONI fonte:EUTEKNE
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