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sabato 29 dicembre 2012

Accertamento Se ci sono violazioni penali, a fine anno si chiude il 2003

Accertamento

Se ci sono violazioni penali, a fine anno si chiude il 2003

L’Ufficio deve, però, allegare gli elementi specifici da cui si desume la rilevanza penale della condotta

/ Venerdì 28 dicembre 2012
I provvedimenti impositivi vanno notificati entro termini decadenziali: precisamente, per gli accertamenti, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, o quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere inviata la dichiarazione.
Entro il 31 dicembre 2012 devono, quindi, essere notificati gli accertamenti sull’anno 2007, 2006 se si tratta di omesse dichiarazioni.
Possono però sussistere cause di proroga contemplate dal Legislatore, che, allo stato attuale, riguardano solo gli avvisi di accertamento (per le cartelle di pagamento, quindi, rimangono fermi i termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73).
La più importante è il raddoppio dei termini per violazioni penali, in virtù della quale, sussistendone i presupposti di applicabilità, entro il 31 dicembre decadono le annualità 2003, UNICO 2004, e 2001, UNICO 2002 (in quest’ultimo caso, solo se si tratta di omesse dichiarazioni). Infatti, i termini divengono, rispettivamente, di otto e di dieci anni.
Innanzitutto, occorre ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 247 del 2011) ha sancito che il raddoppio opera anche se gli elementi penalmente rilevanti sono stati rinvenuti in un momento in cui gli ordinari termini decadenziali erano già spirati.
Oltre a ciò, deve trattarsi di un reato rientrante nel DLgs. 74/2000, con esclusione, perciò, di ogni altra fattispecie criminosa (delitti valutari, societari, fallimentari), ancorché fiscale (non cagionano il raddoppio né i reati di contrabbando né il recente delitto susseguente alla mancata collaborazione del contribuente nella fase di verifica, introdotto dal DL 201 del 2011).
Sull’ambito operativo della proroga illustrata si è ormai formata una copiosa giurisprudenza, la quale ha consacrato, sebbene con alcune oscillazioni, due importanti principi:
- il raddoppio opera solo se ci sono seri indizi di reato, posto che solo in presenza di tale aspetto è rinvenibile l’obbligo di denuncia del contribuente ad opera dell’Agenzia delle Entrate;
- al fine di poter consentire alla Commissione di appurare se la denuncia è stata inviata in presenza effettiva di un serio indizio di reato, la denuncia medesima deve essere allegata all’accertamento, o almeno prodotta in giudizio.
Necessaria l’allegazione della denuncia
Per l’esame della vasta giurisprudenza che si è pronunciata su detti aspetti si rinvia alla recentissima Scheda Eutekne.
Invece, con riferimento all’esito del processo penale, vi è da dire, come premessa, che esso non condiziona il contenzioso tributario. Pertanto, se il procedimento è stato archiviato dal GIP o il contribuente è stato assolto, questo non è un motivo sufficiente per sostenere l’inapplicabilità della proroga, specie se tale circostanza è dovuta a fattori solo penalistici come il decorso della prescrizione.
Diversa è la fattispecie in cui, ad esempio, l’archiviazione è scaturita dall’infondatezza nel merito della denuncia. La giurisprudenza tributaria, sul punto, ha affermato che ciò comporta l’inapplicabilità della proroga, posto che se la denuncia è infondata viene meno alla radice la causa giustificatrice del raddoppio dei termini.
 / Alfio CISSELLO FONTE.EUTEKNE

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