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sabato 29 dicembre 2012

Dal 1° gennaio, bollo sui prodotti finanziari senza limite massimo

Imposta di bollo

Dal 1° gennaio, bollo sui prodotti finanziari senza limite massimo

Lo precisa la circ. 48/2012 dell’Agenzia, che illustra la disciplina della nuova imposta
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/ Venerdì 28 dicembre 2012
A norma dell’art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, come modificato dal DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, è dovuta l’imposta di bollo:
- dell’1 per mille annuo, per il 2012;
- dell’1,5 per mille annuo, a partire dal 2013.
Con la circ. n. 48/2012 (si veda “«In chiaro» l’imposta di bollo sui conti correnti” del 22 dicembre 2012), l’Agenzia delle Entrate illustra la nuova imposta di bollo, ricordando, tra le altre cose, che l’imposta, nel 2012, era dovuta con la misura massima di 1.200 euro, limite che non opererà più dal 2013 in poi. Invece, operava nel 2012 e continuerà ad operare anche in seguito la misura minima dell’imposta, pari a 34,20 euro.
L’Agenzia ricorda che l’imposta recata dal comma 2-ter dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Testo Unico sul Bollo, ha natura sostitutiva, in quanto sostituisce l’imposta di bollo ordinaria dovuta per gli atti e documenti formati, emessi e ricevuti nell’ambito dei rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti tra l’ente gestore e la propria clientela.
L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari, sicché sono escluse le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare e da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria.
L’ambito di applicazione dell’imposta di bollo si definisce in relazione alla nozione di “prodotti finanziari”, come individuata dall’art. 1 del TUF (DLgs. 58/98). Pertanto, essa si applica a “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, tenendo conto, però, del fatto che non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da certificati. A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che sono soggette all’imposta di bollo in commento le comunicazioni relative a valori mobiliari, a quote di organismi di investimento collettivo di risparmio, a strumenti finanziari derivati ecc.
Inoltre, ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, rilevano i prodotti finanziari detenuti all’estero che siano oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o che siano custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti: in relazione a tali prodotti non trova applicazione l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, in quanto esse non si considerano tali.
L’imposta trova applicazione per i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati e per i buoni fruttiferi postali di valore superiore a 5.000 euro. Sono esenti dall’imposta, invece, i buoni fruttiferi postali il cui valore complessivo di rimborso non superi 5.000 euro. Ai fini della verifica del superamento di tale limite – precisa l’Agenzia – deve assumersi il valore effettivo di rimborso, al netto degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente alla scadenza del titolo. Nel computo non devono essere considerati i buoni fruttiferi postali emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009.
Per quanto concerne la determinazione dell’imposta, la circolare chiarisce che le aliquote dell’1 per mille (applicabile nel 2012) e dell’1,5 per mille (applicabile dal 2013 in poi), trovano applicazione sul valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L’imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentino un valore di mercato, nominale o di rimborso: in tal caso si fa riferimento al valore di acquisto.
In assenza di rendicontazioni (ed ogni caso, per i buoni fruttiferi postali), l’imposta deve essere determinata sulla base del valore dei prodotti finanziari rilevata al 31 dicembre di ciascun anno. Pertanto, per i buoni postali che scadono, ad esempio, nel corso del 2012, non deve essere applicata alcuna imposta, mentre per i buoni scaduti al 31 dicembre 2012 e acquistati in corso dello stesso anno di imposta, l’imposta è dovuta in misura piena.
In presenza di rendicontazioni periodiche, o di rapporti che iniziano o terminano in corso d’anno, l’imposta proporzionale deve essere rapportata ai giorni del periodo rendicontato.
L’imposta deve essere arrotondata a 0,10 euro per difetto o per eccesso a seconda che sia di importo superiore o inferiore a 0,05 euro. Inoltre, qualora l’imposta sulla singola rendicontazione sia di importo inferiore a 1 euro, l’imposta da applicare è comunque pari a tale importo.
Per quanto concerne le misure minima (34,20 euro) e massima (1.200 euro, applicazione solo nel 2012), la circolare ricorda che esse sono applicate prendendo in considerazione l’ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal cliente presso il medesimo gestore, ragguagliandole al periodo di durata del rapporto intrattenuto con il cliente (pertanto, per un rapporto di 6 mesi, l’imposta dovuta nell’anno non potrà esser inferiore a 17,10 euro).
  Anita MAURO fonte:eutekne

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