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mercoledì 26 dicembre 2012

Contributo unificato: conta il valore degli atti sul maggior reddito di partecipazione

Contenzioso

Contributo unificato: conta il valore degli atti sul maggior reddito di partecipazione

Il Ministero ha chiarito che, per gli obbligati solidali, bisogna pagare più contributi

/ Lunedì 24 dicembre 2012
La Direttiva 2/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze si sofferma anche sulle modalità di pagamento del contributo unificato atti giudiziari nel caso degli obbligati solidali e delle società di persone.
In merito al primo tema, viene affermato che, se due condebitori presentano ricorso, due sono le impugnazioni quindi il contributo deve essere corrisposto due volte.
Può essere il caso degli accertamenti notificati in tema di imposta di registro, ove l’imposta, a causa del vincolo solidale, viene richiesta a tutte le parti contraenti.
Nella risposta n. 4, infatti, si precisa che non si tratta di litisconsorzio necessario, tant’è che ogni condebitore può decidere, in piena autonomia, se presentare o meno ricorso.
In relazione alle società di persone, la soluzione, data nella risposta 19, dal punto di vista tecnico a nostro avviso può destare perplessità, però è l’unica percorribile dal lato operativo.
Per i tributi imputati per trasparenza, è ormai chiaro che si verte in caso di litisconsorzio necessario, quindi, se un socio o la società impugnano l’atto, tutti devono essere parte nel processo.
Correttamente, il Ministero afferma che l’avviso notificato alla società è pari a zero, perciò il contributo deve essere versato nella misura minima di 30 euro.
Per i soci, invece, il contributo va corrisposto parametrando il valore con riferimento al singolo atto sul maggior reddito di partecipazione, il che, a ben vedere, stride con il principio del litisconsorzio necessario.
Tirando le somme, per la società il contributo è pari a 30 euro (a meno che non siano contestate imposte proprie dell’ente, come l’IVA, nel qual caso occorre vagliare il valore della lite con riferimento a dette imposte), e per il socio è determinato considerando la quota parte di maggiore IRPEF a questi richiesta.
La società paga il contributo nella misura di 30 euro
Simile, in un certo senso, è l’ipotesi del consolidato fiscale, fattispecie in cui l’atto è unico, e notificato sia alla consolidata che alla consolidante.
Nonostante l’atto sia unico, e ciò sia espressamente detto dal Legislatore, il Ministero ritiene che la consolidata debba pagare il contributo nella misura di 30 euro e la consolidante in base al valore della lite.
Si tratta, tecnicamente, di una soluzione discutibile, siccome il parametro per individuare la debenza del contributo è l’atto impugnato, e poco importa quante sono le parti in giudizio. Se unico è l’atto, non ha giustificazione tecnica la richiesta dei 30 euro alla consolidata, sebbene si tratti di una cifra esigua.
È vero che, come ha affermato il Ministero, il ricorso della consolidata è pari a zero, ma ciò non rileva ai fini del contributo, in quanto, come detto, conta solo il valore dell’atto notificato dall’ente impositore.
Un ulteriore chiarimento concerne il contribuente che impugna sia l’accertamento ICI sia l’atto di classamento non notificato in precedenza.
In maniera condivisibile, nella risposta 21 si sostiene che due sono gli atti impugnati, perciò si paga il contributo sull’accertamento ICI in base al valore, e quello sul classamento nella misura fissa di 120 euro, trattandosi di provvedimento con valore non determinabile.
 / Alfio CISSELLO FONTE EUTEKNE

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