Imposte dirette
Pronto il modello di rimborso per l’indeducibilità IRAP
Scongiurato il click day: soddisfatte prima le richieste relative ai periodi d’imposta più remoti
Con il provvedimento n. 140973, diffuso ieri, 17 dicembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni, per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrisposta in eccesso per effetto della mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (ai sensi dell’art. 2 comma 1-quater del DL 201/2011, conv. L. 214/2011).
Come più volte ricordato su queste colonne, infatti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi sul modello UNICO 2013), è deducibile dall’IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.
In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 comma 12 del DL 16/2012, è stato stabilito che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione.
Condizione essenziale per l’invio della richiesta è che, nell’esercizio per cui si intende chiedere il rimborso, siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato. In caso contrario, il rimborso non compete.
Inoltre, il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011) non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso.
In proposito, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo. Pertanto, per gli acconti relativi al periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2007, anche se versati anteriormente a tale data, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell’imposta a saldo (per i soggetti solari, ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2008).
Relativamente alle modalità e ai termini di presentazione, l’istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro:
- 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28 dicembre 2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28 dicembre 2011 e il 60° giorno successivo alla data della medesima attivazione;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, negli altri casi.
Analogamente all’istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP (ai sensi dell’art. 6 del DL 185/2008), al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, viene disposta la differenziazione dei termini iniziali di invio delle istanze per ciascuna area geografica nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Si parte alle ore 12 di venerdì 18 gennaio 2013 nelle Marche per finire alle ore 12 di venerdì 15 marzo 2013 per le Province di Brescia, Cremona e Mantova.
Anche per l’erogazione dei rimborsi, i criteri sono analoghi a quelli a suo tempo previsti. In particolare, le istanze si considerano presentate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra:
- l’attivazione della procedura telematica, secondo quanto sopra riportato;
- l’invio della stessa istanza.
Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quelle previste per l’avvio della procedura telematica, alle istanze contenute nel relativo flusso telematico viene assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione del suddetto ordine di priorità.
Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti.
Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste.
Luca FORNERO
FONTE:EUTEKNE
Come più volte ricordato su queste colonne, infatti, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (con effetto quindi sul modello UNICO 2013), è deducibile dall’IRPEF/IRES la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge.
In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 comma 12 del DL 16/2012, è stato stabilito che la suddetta deduzione può essere fatta valere anche per i periodi d’imposta precedenti. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione.
Condizione essenziale per l’invio della richiesta è che, nell’esercizio per cui si intende chiedere il rimborso, siano stati sostenuti costi per il personale dipendente e assimilato. In caso contrario, il rimborso non compete.
Inoltre, il rimborso spetta esclusivamente con riferimento ai periodi d’imposta per i quali al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011) non sia ancora scaduto il termine decadenziale di 48 mesi dalla data in cui è stata versata la maggiore IRPEF/IRES della quale si chiede il rimborso.
In proposito, si ricorda che, per i versamenti in acconto, il termine di 48 mesi decorre dal momento del versamento del saldo relativo al medesimo. Pertanto, per gli acconti relativi al periodo d’imposta in corso al 28 dicembre 2007, anche se versati anteriormente a tale data, il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell’imposta a saldo (per i soggetti solari, ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2008).
Relativamente alle modalità e ai termini di presentazione, l’istanza deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), entro:
- 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di decadenza (48 mesi dalla data del versamento) che, ancora pendenti alla data del 28 dicembre 2011, ricadono nel periodo intercorrente tra il 28 dicembre 2011 e il 60° giorno successivo alla data della medesima attivazione;
- 48 mesi dal momento in cui è stato effettuato il versamento, negli altri casi.
Analogamente all’istanza di rimborso della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione del 10% dell’IRAP (ai sensi dell’art. 6 del DL 185/2008), al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, viene disposta la differenziazione dei termini iniziali di invio delle istanze per ciascuna area geografica nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale. Si parte alle ore 12 di venerdì 18 gennaio 2013 nelle Marche per finire alle ore 12 di venerdì 15 marzo 2013 per le Province di Brescia, Cremona e Mantova.
Anche per l’erogazione dei rimborsi, i criteri sono analoghi a quelli a suo tempo previsti. In particolare, le istanze si considerano presentate secondo l’ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra:
- l’attivazione della procedura telematica, secondo quanto sopra riportato;
- l’invio della stessa istanza.
Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quelle previste per l’avvio della procedura telematica, alle istanze contenute nel relativo flusso telematico viene assegnata, per l’area geografica di riferimento, l’ultima posizione del suddetto ordine di priorità.
Per le istanze pervenute nei termini, l’Agenzia delle Entrate provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d’imposta più remoti.
Nell’ambito del medesimo periodo d’imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo il predetto ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici, riferito a ciascuno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Qualora le disponibilità finanziarie di un esercizio non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d’imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all’annualità non completata, quelli relativi al primo periodo d’imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all’ammontare complessivo dei rimborsi liquidati, ferma restando la successiva integrazione dei pagamenti a saldo delle somme richieste.
Luca FORNERO
FONTE:EUTEKNE
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