imposte sostitutive
Opzioni e revoche per i nuovi minimi
Occorre utilizzare il modello AA9/11, in sede di inizio attività, ed effettuare ulteriori comunicazioni nella dichiarazione IVA
In sede di accesso al regime di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile dal 2013, i soggetti interessati (sia
quelli che iniziano l’attività, sia quelli già in attività) devono
rispettare una serie di adempimenti.
Innanzitutto, i soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al regime di vantaggio devono dichiararlo con il modello AA9/11, barrando l’apposita casella. Nell’ipotesi in cui il contribuente non intenda applicare il regime, pur presumendo di averne i requisiti, non deve barrare la predetta casella e deve adottare un comportamento coerente con tale decisione. In tal caso è possibile applicare, avendo le caratteristiche necessarie, il regime delle nuove iniziative produttive, il regime agevolato per gli “ex minimi” oppure il regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata (provv. Agenzia delle Entrate 185820/2011, § 4).
Si segnala che i soggetti che hanno le caratteristiche per utilizzare il regime di vantaggio oppure quello degli “ex minimi”, ma non intendono avvalersene, in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2013 (IVA 2014), dovranno barrare la casella relativa all’opzione, rispettivamente, per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, oppure per il regime contabile ordinario (se si considera la dichiarazione IVA 2013, il riferimento è ai righi VO33, per il regime di vantaggio, oppure VO34, per il regime degli “ex-minimi”).
Venendo ai soggetti che già svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, occorre distinguere coloro che nel 2012 fruivano del forfettino da quelli in regime ordinario (per fruire dei “nuovi minimi” l’attività deve, comunque, essere stata avviata dal 2008 e l’utilizzo del regime vale per il periodo residuo al compimento del quinquennio o fino al raggiungimento dei 35 anni di età).
Chi ha optato, ad inizio attività, per l’applicazione del regime delle nuove iniziative produttive può scegliere:
- di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso e, al termine, se sussistono i requisiti, applicare il regime di vantaggio;
- ovvero di applicare, avendone i requisiti, il regime agevolato anche se non è ancora terminato il triennio.
In quest’ultimo caso, è necessario compilare il modello AA9/11, barrando nel “quadro B” la casella “R”, relativa alla revoca del forfettino. La circ. n. 17/2012 (§ 3.1.2) ha specificato che, in caso di revoca del “forfettino”, i contribuenti non sono obbligati a comunicare l’adesione al regime di vantaggio, ma possono comunque farlo contestualmente, con lo stesso modello; inoltre, se il contribuente comunica l’adesione al regime di vantaggio senza comunicare espressamente la revoca del precedente regime, tale revoca viene comunque considerata implicita.
I soggetti che hanno optato ad inizio attività per l’applicazione del regime ordinario, pur avendo le caratteristiche per accedere al regime dei nuovi minimi, devono restare in tale regime fino al compimento del triennio minimo di durata e, al termine di questo, possono applicare il nuovo regime di vantaggio, oppure il nuovo regime agevolato per gli “ex minimi”, in presenza delle condizioni necessarie. In caso di opzione per il regime di vantaggio, occorre comunicare la revoca del regime precedentemente applicato presentando, insieme alla dichiarazione dei redditi per il 2013 (UNICO 2014 PF) ed entro gli stessi termini, il quadro VO della dichiarazione IVA: tali soggetti hanno solo la facoltà di presentare anche il modello AA9/11 per comunicare l’adesione al regime fiscale di vantaggio (circ. Agenzia delle Entrate 17/2012, § 3.1.2). Ai fini IVA, analogamente ai “forfettini”, è necessario indicare nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente all’applicazione del regime di vantaggio (per l’accesso dal 2013, rigo VA14 della dichiarazione IVA 2013).
/ Paola RIVETTI
FONTE:EUTEKNE
Innanzitutto, i soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al regime di vantaggio devono dichiararlo con il modello AA9/11, barrando l’apposita casella. Nell’ipotesi in cui il contribuente non intenda applicare il regime, pur presumendo di averne i requisiti, non deve barrare la predetta casella e deve adottare un comportamento coerente con tale decisione. In tal caso è possibile applicare, avendo le caratteristiche necessarie, il regime delle nuove iniziative produttive, il regime agevolato per gli “ex minimi” oppure il regime ordinario, in contabilità ordinaria o semplificata (provv. Agenzia delle Entrate 185820/2011, § 4).
Si segnala che i soggetti che hanno le caratteristiche per utilizzare il regime di vantaggio oppure quello degli “ex minimi”, ma non intendono avvalersene, in sede di compilazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2013 (IVA 2014), dovranno barrare la casella relativa all’opzione, rispettivamente, per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, oppure per il regime contabile ordinario (se si considera la dichiarazione IVA 2013, il riferimento è ai righi VO33, per il regime di vantaggio, oppure VO34, per il regime degli “ex-minimi”).
Venendo ai soggetti che già svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, occorre distinguere coloro che nel 2012 fruivano del forfettino da quelli in regime ordinario (per fruire dei “nuovi minimi” l’attività deve, comunque, essere stata avviata dal 2008 e l’utilizzo del regime vale per il periodo residuo al compimento del quinquennio o fino al raggiungimento dei 35 anni di età).
Chi ha optato, ad inizio attività, per l’applicazione del regime delle nuove iniziative produttive può scegliere:
- di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso e, al termine, se sussistono i requisiti, applicare il regime di vantaggio;
- ovvero di applicare, avendone i requisiti, il regime agevolato anche se non è ancora terminato il triennio.
In quest’ultimo caso, è necessario compilare il modello AA9/11, barrando nel “quadro B” la casella “R”, relativa alla revoca del forfettino. La circ. n. 17/2012 (§ 3.1.2) ha specificato che, in caso di revoca del “forfettino”, i contribuenti non sono obbligati a comunicare l’adesione al regime di vantaggio, ma possono comunque farlo contestualmente, con lo stesso modello; inoltre, se il contribuente comunica l’adesione al regime di vantaggio senza comunicare espressamente la revoca del precedente regime, tale revoca viene comunque considerata implicita.
L’ultima dichiarazione IVA va segnalata al rigo VA14
Si
ricorda, inoltre, che i “forfettini” che optano per il regime di
vantaggio per l’imprenditoria giovanile dal 1° gennaio 2013, in sede di dichiarazione annuale IVA 2013 (relativa al 2012),
sono tenuti a segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione
precedente all’applicazione del regime di vantaggio, compilando il rigo VA14.I soggetti che hanno optato ad inizio attività per l’applicazione del regime ordinario, pur avendo le caratteristiche per accedere al regime dei nuovi minimi, devono restare in tale regime fino al compimento del triennio minimo di durata e, al termine di questo, possono applicare il nuovo regime di vantaggio, oppure il nuovo regime agevolato per gli “ex minimi”, in presenza delle condizioni necessarie. In caso di opzione per il regime di vantaggio, occorre comunicare la revoca del regime precedentemente applicato presentando, insieme alla dichiarazione dei redditi per il 2013 (UNICO 2014 PF) ed entro gli stessi termini, il quadro VO della dichiarazione IVA: tali soggetti hanno solo la facoltà di presentare anche il modello AA9/11 per comunicare l’adesione al regime fiscale di vantaggio (circ. Agenzia delle Entrate 17/2012, § 3.1.2). Ai fini IVA, analogamente ai “forfettini”, è necessario indicare nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata che si tratta dell’ultima dichiarazione precedente all’applicazione del regime di vantaggio (per l’accesso dal 2013, rigo VA14 della dichiarazione IVA 2013).
/ Paola RIVETTI
FONTE:EUTEKNE
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