imposta di bollo
Dalla legge di stabilità nuova soglia per il bollo applicato alle persone giuridiche
A partire dal 2013, limite massimo di 4.500 euro per i clienti diversi dalle persone fisiche
La legge di stabilità 2013 ha introdotto a regime, a decorrere dal 2013, un limite massimo all’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela relative a prodotti finanziari.
In assenza di tale intervento, in base alla nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, l’imposta sarebbe risultata dovuta nella misura minima di 34,20 euro ma senza alcun limite massimo, poiché l’art. 19 del DL n. 201/2011 aveva fissato un tetto di 1.200 euro, ma limitatamente all’anno 2012. Il rischio era, pertanto, quello di rendere oltremodo gravoso il prelievo in caso di consistenti investimenti in prodotti finanziari, dovendosi applicare sul valore degli stessi l’imposta proporzionale, dal 2013, nella misura dell’1,5 per mille annuo.
Il limite massimo introdotto dalla legge di stabilità è pari a 4.500 euro e si applica ai soli clienti diversi dalle persone fisiche; per queste ultime, invece, il prelievo sarà quello dell’1,5 per mille senza alcun limite massimo.
Il limite massimo introdotto, ancorché quasi triplicato rispetto a quello di 1.200 euro rilevante per il solo 2012, riporta l’imposizione in questione a livelli di maggiore tolleranza, evitando veri e propri “espropri” che si sarebbero verificati in assenza di questo intervento quanto mai opportuno.
La circolare n. 48/2012 dell’Agenzia delle Entrate, a commento dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, ricorda che il decreto di attuazione della norma (art. 3, comma 7 del DM 24 maggio 2012) ha riservato una previsione ad hoc per i prodotti finanziari non depositati in custodia ed amministrazione o in relazione ai quali non sussista un rapporto stabile presso un intermediario finanziario; si tratta delle polizze assicurative dei rami vita III – index/unit linked – e V – capitalizzazione, dei buoni postali fruttiferi e dei prodotti diversi da quelli dematerializzati. Esempio di questi ultimi sono i certificati di deposito cartolari e talune obbligazioni emesse da soggetti non quotati.
Per tutti i prodotti indicati nel citato art. 3, comma 7 del provvedimento di attuazione, l’imposta di bollo in questione è dovuta, per ciascun anno, all’atto del rimborso o del riscatto. In sostanza, il prelievo è applicato dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente, allorquando sia previsto il rimborso o il riscatto del titolo.
Nella circolare dell’Agenzia, a tale riguardo, è stato chiarito che, per i buoni postali fruttiferi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato DM 24 maggio 2012, ai fini della determinazione dell’imposta da parte di Poste italiane spa, si tiene conto del valore dei buoni postali fruttiferi al 31 dicembre di ogni anno. Ciò sta a significare, ad esempio, che per i buoni rimborsati nel corso del 2012 l’imposta di bollo non è dovuta, mentre per quelli acquistati nel medesimo anno l’imposta deve essere calcolata al 31 dicembre 2012 nella misura annua prevista dalla legge, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di detenzione. Al momento del rimborso del titolo, inoltre, non deve essere applicata l’imposta relativa alla frazione dell’anno in cui il prodotto viene rimborsato, ma esclusivamente la misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso.
Resta qualche dubbio in riferimento alla tassazione dei conti correnti e dei conti deposito. La norma è chiara nello stabilire che l’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente è prevista in misura fissa su base annua e in misura proporzionale per i depositi bancari (1 per mille annuo per il 2012 e 1,5 dal 2013) che, quindi, risultano assimilati ex lege ai prodotti finanziari.
/ Luca MIELE fonte:eutekne
In assenza di tale intervento, in base alla nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, l’imposta sarebbe risultata dovuta nella misura minima di 34,20 euro ma senza alcun limite massimo, poiché l’art. 19 del DL n. 201/2011 aveva fissato un tetto di 1.200 euro, ma limitatamente all’anno 2012. Il rischio era, pertanto, quello di rendere oltremodo gravoso il prelievo in caso di consistenti investimenti in prodotti finanziari, dovendosi applicare sul valore degli stessi l’imposta proporzionale, dal 2013, nella misura dell’1,5 per mille annuo.
Il limite massimo introdotto dalla legge di stabilità è pari a 4.500 euro e si applica ai soli clienti diversi dalle persone fisiche; per queste ultime, invece, il prelievo sarà quello dell’1,5 per mille senza alcun limite massimo.
Il limite massimo introdotto, ancorché quasi triplicato rispetto a quello di 1.200 euro rilevante per il solo 2012, riporta l’imposizione in questione a livelli di maggiore tolleranza, evitando veri e propri “espropri” che si sarebbero verificati in assenza di questo intervento quanto mai opportuno.
La circolare n. 48/2012 dell’Agenzia delle Entrate, a commento dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari, ricorda che il decreto di attuazione della norma (art. 3, comma 7 del DM 24 maggio 2012) ha riservato una previsione ad hoc per i prodotti finanziari non depositati in custodia ed amministrazione o in relazione ai quali non sussista un rapporto stabile presso un intermediario finanziario; si tratta delle polizze assicurative dei rami vita III – index/unit linked – e V – capitalizzazione, dei buoni postali fruttiferi e dei prodotti diversi da quelli dematerializzati. Esempio di questi ultimi sono i certificati di deposito cartolari e talune obbligazioni emesse da soggetti non quotati.
Per tutti i prodotti indicati nel citato art. 3, comma 7 del provvedimento di attuazione, l’imposta di bollo in questione è dovuta, per ciascun anno, all’atto del rimborso o del riscatto. In sostanza, il prelievo è applicato dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente, allorquando sia previsto il rimborso o il riscatto del titolo.
Nella circolare dell’Agenzia, a tale riguardo, è stato chiarito che, per i buoni postali fruttiferi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del citato DM 24 maggio 2012, ai fini della determinazione dell’imposta da parte di Poste italiane spa, si tiene conto del valore dei buoni postali fruttiferi al 31 dicembre di ogni anno. Ciò sta a significare, ad esempio, che per i buoni rimborsati nel corso del 2012 l’imposta di bollo non è dovuta, mentre per quelli acquistati nel medesimo anno l’imposta deve essere calcolata al 31 dicembre 2012 nella misura annua prevista dalla legge, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di detenzione. Al momento del rimborso del titolo, inoltre, non deve essere applicata l’imposta relativa alla frazione dell’anno in cui il prodotto viene rimborsato, ma esclusivamente la misura del tributo memorizzata negli anni precedenti a quello del rimborso.
Resta qualche dubbio in riferimento alla tassazione dei conti correnti e dei conti deposito. La norma è chiara nello stabilire che l’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente è prevista in misura fissa su base annua e in misura proporzionale per i depositi bancari (1 per mille annuo per il 2012 e 1,5 dal 2013) che, quindi, risultano assimilati ex lege ai prodotti finanziari.
Dubbi sulla tassazione di conti correnti e conti deposito
Ma ciò che nella pratica risulta a volte difficile è distinguere il contratto di conto corrente bancario/postale dal contratto di deposito
bancario/postale, in quanto le clausole dei diversi contratti esistenti
sul mercato possono determinare la qualificazione in un senso o
nell’altro dei contratti in questione, a seconda dell’interpretazione che
si vorrà assumere. Basti pensare, ad esempio, alla circostanza che
taluni contratti di conto corrente, caratterizzati normalmente
dall’assenza di vincoli sulla liquidità, prevedono la possibilità di
vincolare le somme per un periodo di tempo prefissato assicurando una
determinata remunerazione; tratto caratteristico, quest’ultimo, dei
contratti di deposito bancario./ Luca MIELE fonte:eutekne
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