immobili
Via libera della Commissione UE al decreto IMU sugli enti non commerciali
L’Italia non dovrà recuperare gli aiuti concessi tra l’anno 2006 e il 2011, concernenti l’esenzione dal versamento dell’ICI
La Commissione UE, con un comunicato datato 19 dicembre, ha reso noto di aver dato il suo via libera al regolamento dell’IMU sugli enti non commerciali (DM 19 novembre 2012 n. 200) che riguarda l’esenzione accordata dall’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/92.Secondo Bruxelles, “il precedente sistema italiano di esenzioni all’ICI concesse a entità non commerciali per scopi specifici tra il 2006 e il 2011 era incompatibile con le regole Ue sugli aiuti di Stato”. Dopo l’apertura dell’indagine Ue nel 2010, l’Italia “ha ora adottato una nuova tassa”, l’IMU, “che non implica aiuti di Stato dal momento che le esenzioni si applicheranno solo agli immobili dove sono condotte attività non economiche”.
L’Italia, inoltre, non dovrà recuperare gli aiuti concessi tra 2006 e 2011 (si tratterebbe dell’ICI non versata da detti enti) perché sarebbe “oggettivamente impossibile” determinare le parti degli immobili nelle quali si svolge “esclusivamente” un’attività non commerciale. Come affermato dal portavoce del Commissario alla concorrenza Joaquin Almunia, sarebbe “la prima volta in assoluto nella storia degli aiuti di stato illegali che la Commissione Ue non chiede a un Paese il loro recupero”.
Facendo un passio indietro, si ricorda che, ai sensi del citato art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/92, già introdotta ai fini dell’ICI e valevole anche rispetto all’IMU in virtù del richiamo operato dall’art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2012, sono esenti dal tributo comunale gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), della L. n. 222/1985.
Il DM 19 novembre 2012 n. 200 (artt. 3 e 4) ha definito i requisiti necessari per qualificare le attività non profit come svolte con modalità non commerciali, ravvisandone alcuni (art. 3) validi per la generalità degli ENC ed afferenti il contenuto minimo dello statuto di questi ultimi, ed altri (art. 4) di settore, differenziati in funzione della tipologia di attività non profit svolta dall’ente.
Quanto ai requisiti generali, l’art. 3 del DM stabilisce che, ai fini dell’esenzione, lo statuto dell’ente debba prevedere: il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione a soci, amministratori, ecc.; l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione per il perseguimento dello scopo istituzionale; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, in favore di altro ente che svolga un’analoga attività istituzionale.
Ai fini dell’esenzione, l’art. 7 del DM pone in capo agli enti non commerciali l’obbligo di adeguare il proprio statuto ai predetti contenuti minimi entro il 31 dicembre 2012. In merito a tale aspetto, la ris. n. 1/2012/DF (§ 1) ha precisato che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dall’art. 7 del DM n. 200 si considerano soddisfatti qualora gli stessi provvedano ad adeguare ai contenuti minimi prescritti non già il proprio statuto o atto costitutivo, atteso che tali soggetti non sono obbligati ad adottare i predetti atti, bensì, semplicemente, il loro regolamento, redatto in forma di scrittura privata registrata (si veda “Esenzione IMU «a tappe» per gli enti non commerciali” del 6 dicembre).
In relazione alla tipologia di attività esercitata, inoltre, sono richiesti dall’art. 4 del DM n. 200/2012 altri requisiti speciali (si veda “Per gli enti non commerciali, esenzione IMU condizionata” del 27 novembre 2012).
Con la ris. n. 1/2012/DF, il Ministero dell’Economia ha precisato che l’assolvimento dell’IMU per l’anno 2012 da parte degli enti non commerciali deve avvenire tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 del DM n. 200/2012.
In altre parole, i requisiti fissati dal DM per individuare le “attività non commerciali” devono essere applicati già da quest’anno. Quindi, per l’anno 2012, per evitare il pagamento dell’IMU occorre che l’intero immobile sia occupato da attività svolte con modalità non commerciali (ex art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. n. 504/1992) e i requisiti per individuarle sono quelli fissati dal DM 200/2012.
Un’altra novità rispetto al passato (disciplina ICI), riguarda la disposizione per cui, dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 91-bis, commi 2 e 3 del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012) e dell’art. 5 del DM 200/2012, l’esenzione dall’IMU potrà estendersi anche alle unità immobiliari ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), seppure pro quota, secondo determinati rapporti di proporzionalità basati su spazio occupato dall’attività istituzionale, numero dei soggetti (utenti) suoi destinatari, numero di giorni nell’anno per cui si protrae l’utilizzo.
/ Arianna ZENI FONTE:EUTEKNE
Nessun commento:
Posta un commento