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martedì 18 dicembre 2012

Contenzioso Nelle cartelle di pagamento valgono solo le imposte, non i contributi INPS

Contenzioso

Nelle cartelle di pagamento valgono solo le imposte, non i contributi INPS

Sconta il contributo di 120 euro il diniego di definizione delle liti pendenti

/ Martedì 18 dicembre 2012
Le risposte 14 e 15 della direttiva 2 del Ministero dell’Economia e delle Finanze confermano a pieno titolo la linea di Eutekne.info sul calcolo del contributo unificato nelle cartelle di pagamento: si considera la sola pretesa tributaria al netto di sanzioni e interessi, quindi se ci sono anche crediti INPS o altre poste di diversa natura, essi non concorrono a formare il valore della lite (si veda “Contributo unificato da chiarire nei ricorsi contro fermi e ipoteche” del 27 luglio 2011).
I fermi di beni mobili registrati e le ipoteche, invece, risultano “legati” al credito tutelato, per cui occorre, come peraltro era già stato detto in occasione di Telefisco 2012, considerare le cartelle (limitatamente ai crediti fiscali a solo titolo di imposta) in base alle quali la misura cautelare è stata adottata.
In caso di translatio iudicii dalla giurisdizione ordinaria, il ricorso in riassunzione, per il Ministero (risposta 25), dovrà scontare il contributo unificato.
Molto importante si profila il quesito numero 18, concernente l’ipotesi in cui un contribuente, con un unico ricorso, impugni diversi atti impositivi.
Il Ministero afferma che la norma (art. 12 del DLgs. 546/92) collega il valore della lite all’atto impugnato, quindi “si ritiene che il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento ai valori dei singoli atti e non sulla somma di detti valori”.
Questa, come del resto ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2012 sul reclamo, è una soluzione conforme al dato normativo: sommare il totale degli atti significherebbe introdurre un criterio di valore che meglio si adatterebbe ad un contenzioso civile, slegato dall’atto che il contribuente impugna.
Una questione che la direttiva ha colto (a quanto pare mai messa in risalto né in giurisprudenza né in dottrina) concerne i ricorsi contro diversi atti sanzionatori, ove sarebbe corretto sommare le varie somme richieste. In effetti, l’art. 12 del DLgs. 546/92 (magari per un’errata confezione del dato positivo) si presta alla menzionata interpretazione.
Fermi e ipoteche esattoriali “legati” al credito tutelato
Per il caso del diniego di definizione delle liti pendenti ex art. 39, comma 12, del DL 98/2011, l’atto si ritiene di valore indeterminabile, per cui il contributo unificato va pagato nella misura fissa di 120 euro.
In calce alla direttiva vengono riepilogati i principali momenti processuali in cui deve essere pagato il contributo unificato, in coerenza con quanto era stato affermato nella circolare n. 1 del 2011.
A nostro avviso, a differenza di ciò che è riportato, è errato affermare la debenza del contributo nel caso del reclamo avverso i decreti presidenziali (art. 28 del DLgs. 546/92), posto che non si tratta di un grado di giudizio, ma di una sorta di “impugnazione” interna al primo grado.
Si rileva come in varie ipotesi il Ministero ritenga che il presupposto impositivo sia rinvenibile nell’iscrizione a ruolo della causa, mentre esso, come prevede l’art. 9 del DPR 115/2002, è il grado di giudizio.
Viene riproposta l’opposizione di terzo nelle situazioni in cui il contributo è dovuto, ma si rammenta che tale forma di impugnazione non esiste nel contenzioso tributario.
 / Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE

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