immobili
Beneficio «prima casa», rinuncia senza sanzione entro un anno dalla vendita
Il contribuente che, entro tale termine,
comunica all’Agenzia la volontà di non acquistare un altro immobile,
evita la sanzione del 30%
Nel caso di vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa”, il contribuente che, entro un anno, non intenda riacquistare un’unità
immobiliare da adibire a propria abitazione principale, può comunicare
tale intendimento all’Amministrazione finanziaria, dovendo così versare
le imposte in misura piena e i relativi interessi, ma evitando l’applicazione della sanzione del 30%.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 112 di ieri.
La nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 131/1986, nel disciplinare il beneficio fiscale in oggetto, ne dispone, tra l’altro, al comma 4, la decadenza nell’ipotesi in cui il contribuente effettui la cessione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato prima del decorso di cinque anni. La decadenza, però, non si verifica se, entro un anno dalla predetta cessione immobiliare, il contribuente riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. La perdita del beneficio fiscale comporta il pagamento delle imposte di registro ed ipocatastali in misura piena, oltre l’applicazione di una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del caso in cui il contribuente, a seguito di trasferimento dell’immobile prima del decorso dell’anzidetto quinquennio, decida di non riacquistare entro un anno una nuova unità immobiliare, come prescritto dalla norma al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione.
Il Fisco aveva già esaminato un caso analogo nel 2011: con la risoluzione 105, infatti, era stata considerata la situazione di un contribuente che voleva rinunciare all’agevolazione prima casa perché impossibilitato a trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato, condizione richiesta dalla summenzionata nota II-bis) ai fini della fruizione del beneficio fiscale.
Come in quell’occasione, anche con la risoluzione n. 112, la Direzione Centrale Normativa ha richiamato, innanzitutto, la sentenza della Cassazione n. 8784/2000, in base alla quale la dichiarazione resa dal contribuente, nell’atto di acquisto immobiliare, di voler usufruire dell’agevolazione “prima casa” non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto. Pertanto, una volta che il contribuente abbia dichiarato nell’atto notarile di possedere i requisiti previsti per fruire del beneficio fiscale in oggetto, questi non può successivamente rinunciare all’agevolazione già utilizzata.
A diverse conclusioni si perviene, invece, nell’ipotesi in cui l’adempimento richiesto al contribuente non attenga ai presupposti per fruire del beneficio fiscale di cui trattasi, ma ad impegni che questi è tenuto ad assolvere in epoca successiva. Ed è tanto il caso dell’impegno a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto dell’immobile per cui è stata richiesta l’agevolazione (affrontato con la predetta risoluzione 105/2011), quanto l’impegno di riacquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla cessione infraquinquennale di quello per cui era già stata utilizzata l’agevolazione (esaminato con la ris. 112).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in entrambe le ipotesi, laddove il contribuente non possa o non voglia ottemperare a tali impegni, può comunicare tale circostanza all’Ufficio competente affinché provveda alla riliquidazione delle imposte dovute.
Una volta decorso il predetto termine di un anno senza il riacquisto di altro immobile, invece, il contribuente incorrerà nella decadenza dall’agevolazione, con le relative conseguenze sanzionatorie. Questi, tuttavia, potrà avvalersi, sussistendone i presupposti, dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, dietro specifica richiesta da presentare all’Ufficio, come già indicato con la risoluzione 105/2011.
/ Alessandro BORGOGLIO fonte:eutekne
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 112 di ieri.
La nota II-bis) all’art. 1 della Tariffa, parte prima, del DPR 131/1986, nel disciplinare il beneficio fiscale in oggetto, ne dispone, tra l’altro, al comma 4, la decadenza nell’ipotesi in cui il contribuente effettui la cessione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato prima del decorso di cinque anni. La decadenza, però, non si verifica se, entro un anno dalla predetta cessione immobiliare, il contribuente riacquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. La perdita del beneficio fiscale comporta il pagamento delle imposte di registro ed ipocatastali in misura piena, oltre l’applicazione di una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.
Con la risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate si è occupata del caso in cui il contribuente, a seguito di trasferimento dell’immobile prima del decorso dell’anzidetto quinquennio, decida di non riacquistare entro un anno una nuova unità immobiliare, come prescritto dalla norma al fine di evitare la decadenza dall’agevolazione.
Il Fisco aveva già esaminato un caso analogo nel 2011: con la risoluzione 105, infatti, era stata considerata la situazione di un contribuente che voleva rinunciare all’agevolazione prima casa perché impossibilitato a trasferire la residenza entro diciotto mesi nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato, condizione richiesta dalla summenzionata nota II-bis) ai fini della fruizione del beneficio fiscale.
Come in quell’occasione, anche con la risoluzione n. 112, la Direzione Centrale Normativa ha richiamato, innanzitutto, la sentenza della Cassazione n. 8784/2000, in base alla quale la dichiarazione resa dal contribuente, nell’atto di acquisto immobiliare, di voler usufruire dell’agevolazione “prima casa” non è revocabile per definizione, tanto meno in vista di un successivo atto di acquisto. Pertanto, una volta che il contribuente abbia dichiarato nell’atto notarile di possedere i requisiti previsti per fruire del beneficio fiscale in oggetto, questi non può successivamente rinunciare all’agevolazione già utilizzata.
A diverse conclusioni si perviene, invece, nell’ipotesi in cui l’adempimento richiesto al contribuente non attenga ai presupposti per fruire del beneficio fiscale di cui trattasi, ma ad impegni che questi è tenuto ad assolvere in epoca successiva. Ed è tanto il caso dell’impegno a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto dell’immobile per cui è stata richiesta l’agevolazione (affrontato con la predetta risoluzione 105/2011), quanto l’impegno di riacquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale entro un anno dalla cessione infraquinquennale di quello per cui era già stata utilizzata l’agevolazione (esaminato con la ris. 112).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in entrambe le ipotesi, laddove il contribuente non possa o non voglia ottemperare a tali impegni, può comunicare tale circostanza all’Ufficio competente affinché provveda alla riliquidazione delle imposte dovute.
Scaduto il termine di un anno, si può usufruire del ravvedimento operoso
In
sostanza, per addivenire specificamente alla risoluzione in commento,
se il termine di un anno dalla data di cessione dell’immobile oggetto di
acquisto agevolato non è ancora spirato, il contribuente può comunicare
il proprio intendimento di non voler riacquistare un nuovo immobile
all’Ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita
dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa. Tale Ufficio,
successivamente, riliquiderà le imposte dovute in misura piena e gli interessi decorrenti dalla data dell’atto di acquisto dell’immobile; non troverà, invece, applicazione la sanzione del 30% “poiché entro il predetto termine non può essere imputato al contribuente il mancato acquisto di altro immobile”.Una volta decorso il predetto termine di un anno senza il riacquisto di altro immobile, invece, il contribuente incorrerà nella decadenza dall’agevolazione, con le relative conseguenze sanzionatorie. Questi, tuttavia, potrà avvalersi, sussistendone i presupposti, dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997, dietro specifica richiesta da presentare all’Ufficio, come già indicato con la risoluzione 105/2011.
/ Alessandro BORGOGLIO fonte:eutekne
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