adempimenti
Omessa presentazione di UNICO 2012 sanabile entro il 31 dicembre
In assenza di debiti, il ravvedimento consente di versare una sanzione pari a 25 euro
È possibile presentare tardivamente, ma validamente, il modello UNICO 2012 entro il 31 dicembre
(il 30 dicembre cade di domenica). Infatti, le dichiarazioni, il cui
termine di presentazione scadeva lo scorso 1° ottobre, si considerano
validamente presentate entro 90 giorni
dalla scadenza originaria. Inoltre, al fine di regolarizzare la
presentazione tardiva della dichiarazione è possibile fruire
dell’istituto del ravvedimento operoso.
Occorre, anzitutto, osservare che una dichiarazione si considera omessa, principalmente, quando non viene presentata o viene presentata ma con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine ultimo previsto dalla legge.
Le sanzioni applicabili sono quelle stabilite per l’omissione della specifica dichiarazione. Ad esempio, per l’omessa dichiarazione dei redditi, prevede la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro, aumentata di un terzo se l’omissione riguarda redditi prodotti all’estero, con riferimento alle imposte relative a tali redditi (art. 1, commi 1 e 3 del DLgs. 471/97). In linea generale, anche per l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta è prevista la sanzione amministrativa dal 120% al 240%, con un minimo di 258 euro (si vedano, rispettivamente, l’art. 32, comma 1 del DLgs. 446/97, l’art. 5, comma 1 del DLgs. 471/97 e l’art. 2, commi 1 e 4 del DLgs. 471/97).
Nel caso in cui, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente non risulti debitore verso l’Erario di imposte, la sanzione applicabile va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.032 euro; la sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, comma 1 del DLgs. 471/97). L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97, recante la disciplina del ravvedimento operoso, stabilisce che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Decorsi i predetti 90 giorni (quindi, oltre il 31 dicembre 2012), la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti e il contribuente non ha più modo di regolarizzare la propria posizione.
Tanto premesso, qualora dalla dichiarazione presentata entro 90 giorni non risultino debiti per imposte o ritenute, il ravvedimento operoso comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, operando il troncamento delle cifre decimali). In merito alle modalità di troncamento e arrotondamento per il calcolo delle sanzioni, si ricorda che sono stati forniti alcuni chiarimenti con le circ. Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009 n. 10 (paragrafo 5) e 21 dicembre 2001 n. 106 (paragrafo 2.5). Nelle citate circolari, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che, qualora la sanzione sia definita in cifra fissa in lire (ad esempio 500.000 lire, corrispondenti a 258 euro), ai fini del calcolo della sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento è necessario effettuare il troncamento delle cifre decimali.
Resta fermo che, in caso di dichiarazione unificata, la suddetta sanzione ridotta di 25 euro deve essere corrisposta in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione ricompresa nel modello UNICO (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002 n. 54, paragrafo 17.1). In altri termini, in caso di regolarizzazione di un modello UNICO composto da dichiarazione dei redditi e IVA, la sanzione da versare sarà pari a 50 euro.
- alla presentazione della dichiarazione entro 90 giorni;
- al versamento delle imposte o ritenute dovute;
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, con troncamento delle cifre decimali);
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione degli omessi versamenti, pari al 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), considerando che la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento “lungo”);
- al versamento degli interessi moratori sulle imposte o ritenute dovute, calcolati al tasso legale (2,5% a partire dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno.
Pamela ALBERTI FONTE:EUTEKNE
Occorre, anzitutto, osservare che una dichiarazione si considera omessa, principalmente, quando non viene presentata o viene presentata ma con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al termine ultimo previsto dalla legge.
Le sanzioni applicabili sono quelle stabilite per l’omissione della specifica dichiarazione. Ad esempio, per l’omessa dichiarazione dei redditi, prevede la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro, aumentata di un terzo se l’omissione riguarda redditi prodotti all’estero, con riferimento alle imposte relative a tali redditi (art. 1, commi 1 e 3 del DLgs. 471/97). In linea generale, anche per l’omessa presentazione delle dichiarazioni IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta è prevista la sanzione amministrativa dal 120% al 240%, con un minimo di 258 euro (si vedano, rispettivamente, l’art. 32, comma 1 del DLgs. 446/97, l’art. 5, comma 1 del DLgs. 471/97 e l’art. 2, commi 1 e 4 del DLgs. 471/97).
Nel caso in cui, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente non risulti debitore verso l’Erario di imposte, la sanzione applicabile va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.032 euro; la sanzione può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (art. 1, comma 1 del DLgs. 471/97). L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97, recante la disciplina del ravvedimento operoso, stabilisce che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Decorsi i predetti 90 giorni (quindi, oltre il 31 dicembre 2012), la dichiarazione si considera omessa a tutti gli effetti e il contribuente non ha più modo di regolarizzare la propria posizione.
Tanto premesso, qualora dalla dichiarazione presentata entro 90 giorni non risultino debiti per imposte o ritenute, il ravvedimento operoso comporta il versamento della sola sanzione ridotta pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, operando il troncamento delle cifre decimali). In merito alle modalità di troncamento e arrotondamento per il calcolo delle sanzioni, si ricorda che sono stati forniti alcuni chiarimenti con le circ. Agenzia delle Entrate 19 marzo 2009 n. 10 (paragrafo 5) e 21 dicembre 2001 n. 106 (paragrafo 2.5). Nelle citate circolari, l’Agenzia delle Entrate ha, infatti, precisato che, qualora la sanzione sia definita in cifra fissa in lire (ad esempio 500.000 lire, corrispondenti a 258 euro), ai fini del calcolo della sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento è necessario effettuare il troncamento delle cifre decimali.
Resta fermo che, in caso di dichiarazione unificata, la suddetta sanzione ridotta di 25 euro deve essere corrisposta in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione ricompresa nel modello UNICO (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2002 n. 54, paragrafo 17.1). In altri termini, in caso di regolarizzazione di un modello UNICO composto da dichiarazione dei redditi e IVA, la sanzione da versare sarà pari a 50 euro.
Ravvedimento anche su omesso versamento
Nel caso in cui l’omessa presentazione della dichiarazione abbia comportato anche l’omissione dei versamenti delle relative imposte o ritenute, qualora il contribuente o il sostituto d’imposta intenda ravvedersi, deve provvedere:- alla presentazione della dichiarazione entro 90 giorni;
- al versamento delle imposte o ritenute dovute;
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione dell’omessa presentazione della dichiarazione, pari a 25 euro (1/10 del minimo di 258 euro, con troncamento delle cifre decimali);
- al versamento della sanzione ridotta per la regolarizzazione degli omessi versamenti, pari al 3,75% (1/8 della sanzione del 30%), considerando che la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è stata commessa la violazione (c.d. ravvedimento “lungo”);
- al versamento degli interessi moratori sulle imposte o ritenute dovute, calcolati al tasso legale (2,5% a partire dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno.
Pamela ALBERTI FONTE:EUTEKNE
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