Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Agenzia delle Entrate

Attestazione del requisito idoneità finanziaria

ai sensi art 7 Reg. Europeo n. 1071/2009 – art. 7 D. D . 291/2011

Pratiche Telematiche al Registro Imprese - Invio Bilancio
Aggiornamento Consiglio di Amministrazione ed elenco Soci
Variazioni all 'Agenzia delle Entrate
Cessioni di quote di Società Srl
Gestione del contenzioso con l' Agenzia delle Entrate
Ricorsi Tributari

giovedì 20 dicembre 2012

iva

IVA per cassa anche per l’acconto con la preliquidazione

Tale metodo può convenire in presenza di operazioni attive effettuate dal 1° al 20 dicembre e per le quali non è avvenuto l’incasso al 20 dicembre
/
/ Mercoledì 19 dicembre 2012
Entro il prossimo 27 dicembre, i soggetti passivi IVA devono procedere al versamento dell’acconto IVA, utilizzando uno dei tre metodi previsti dall’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, uno dei quali è particolarmente interessante, in quanto consente di determinare l’imposta da versare in base alla liquidazione effettiva alla data del 20 dicembre.
In particolare, l’art. 6, comma 3-bis, della predetta legge n. 405/90 stabilisce che, in alternativa ai metodi storico e previsionale, il contribuente può determinare l’acconto in base all’imposta che risulta dalle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2012 (c.d. “preliquidazione”). In base a tale metodo, si ricorda brevemente, l’acconto da versare è quello che risulta dalla liquidazione ottenuta dalla seguente sommatoria algebrica:
- imposta a debito afferente le operazioni registrate nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2012 (ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2012 per i contribuenti trimestrali);
- imposta a debito relativa alle operazioni effettuate nel predetto arco temporale, ma non ancora fatturate in quanto non sono scaduti i relativi termini di emissione della fattura o di registrazione della stessa (si pensi, ad esempio, alle consegne effettuate nel mese di dicembre, documentate da DDT, per le quali si procede con l’emissione della fattura differita entro il 15 gennaio 2013);
- imposta a credito (con segno meno) relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo indicato in precedenza.
L’adozione di tale metodo potrebbe risultare praticabile, ed in alcuni casi particolarmente appetibile, anche per i soggetti passivi che hanno optato per il “nuovo” regime di IVA per cassa, di cui all’art. 32-bis del DL 83/2012, a far data dal 1° dicembre 2012. Tale regime, come noto, prevede un differimento dell’esigibilità dell’IVA a debito sulle operazioni attive, ed un corrispondente rinvio del diritto alla detrazione dell’imposta all’atto dell’incasso/pagamento dell’imposta stessa, sia pure entro il limite massimo temporale di un anno dalla data di effettuazione dell’operazione.
Tuttavia, come si legge anche nella circ. n. 44/2012, il regime di IVA per cassa produce i suoi effetti limitatamente al momento in cui diviene esigibile il tributo, e non anche per gli altri adempimenti procedurali. In particolare, si legge nel predetto documento di prassi, “resta fermo, pertanto, l’obbligo di emettere di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che l’imponibile indicato nelle fatture emesse, ancorché l’Iva non sia immediatamente esigibile, rileva anche ai fini della determinazione del volume d’affari nell’anno di effettuazione dell’operazione”. L’imposta, al contrario, si computa nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero è decorso il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Per i contribuenti trimestrali, il metodo richiede calcoli più complessi
Da quanto descritto, si dovrebbe dedurre che, per coloro che hanno optato per il regime di IVA per cassa, a far data dal 1° dicembre scorso, l’adozione del metodo della preliquidazione per il calcolo dell’acconto IVA, in luogo di quello storico, pur tenendo conto degli ordinari termini di registrazione delle fatture, comporta che l’imposta rilevante sia solamente quella divenuta esigibile dal 1° al 20 dicembre 2012 (per i contribuenti mensili), con evidente convenienza in presenza di operazioni attive, effettuate nel predetto periodo, per le quali non è avvenuto l’incasso alla data del 20 dicembre, in quanto l’imposta relativa a tali operazioni non confluisce nel calcolo dell’acconto, ferma restando la “contropartita” sul versante dell’IVA detraibile, che rileva, anche si fini del calcolo dell’acconto con il metodo della preliquidazione, solo se è stata effettivamente pagata alla data del 20 dicembre.
Per i contribuenti trimestrali, invece, il metodo in questione richiede calcoli più complessi, poiché per le operazioni effettuate nei mesi di ottobre e novembre si applicano le regole ordinarie, e solamente per le operazioni di dicembre (dall’1 al 20) si tiene conto dell’esigibilità differita.
Ovviamente, l’utilizzo del metodo della preliquidazione nell’ambito del regime di IVA per cassa presuppone che il contribuente ottenga importanti vantaggi da tale alternativa: posto che l’acconto deve essere versato entro il 27 dicembre, una corretta preliquidazione IVA a tale data con il nuovo regime per cassa richiede non solo una celere contabilizzazione delle fatture sino al 20 dicembre, ma anche un’altrettanto celere rilevazione dei relativi incassi e pagamenti.
  Sandro CERATO e Fabio GARRINI FONTE:EUTEKNE

Nessun commento:

Posta un commento