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martedì 18 dicembre 2012

Nel 730/2013, via l’IRPEF su reddito dominicale e dei fabbricati non locati


dichiarazioni

Nel 730/2013, via l’IRPEF su reddito dominicale e dei fabbricati non locati

Ciò per effetto dell’introduzione dell’IMU, mentre per gli immobili locati o affittati sono dovute entrambe le imposte

/ Lunedì 17 dicembre 2012
Partita la corsa per l’approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e relative istruzioni. L’Agenzia delle Entrate sta infatti pubblicando sul proprio sito le diverse bozze: dopo i vari modelli IVA, il CUD, i Parametri per professionisti e imprese, è stata la volta di UNICO ENC e 730/2013. In tal modo, l’Amministrazione finanziaria ha avviato la consueta procedura per l’approvazione definitiva delle dichiarazioni dei redditi 2012, da presentare il prossimo anno. Si tratta di un momento importante poiché permette ai soggetti interessati di iniziare a memorizzare le novità fiscali introdotte quest’anno.
Una delle principali novità, se non la principale, come evidenziato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2013, è l’introduzione dell’IMU che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ha preso il posto dell’ICI e ha sostituito IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti i beni immobili non locati o non affittati (art. 8, comma 1, del DLgs. n. 23/2011; circ. n. 3/DF/2012, paragrafo 13). In particolare, le istruzioni riaffermano che non sono dovute IRPEF e relative addizionali:
- sul reddito dominicale dei terreni, mentre il reddito agrario continua a essere assoggettato alle imposte sui redditi;
- sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato (uso gratuito) e (aggiungiamo noi) quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista.
Ne discende che per gli immobili (terreni e fabbricati) locati o affittati sono dovute sia le imposte sui redditi, sia l’IMU. Analogamente a quanto sottolineato dal Dipartimento delle Finanze nella citata circ. n. 3/DF/2012, le istruzioni ricordano che gli immobili esenti dall’IMU, come, ad esempio, i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art. 7, comma 1, lett. h), del DLgs. n. 504/1992; C.M. n. 9/249 del 14 giugno 1993), anche se non locati o non affittati, continuano a essere assoggettati all’IRPEF e alle relative addizionali, ove dovute.
Al riguardo, si rammenta la precisazione ministeriale in virtù della quale la locuzione “ove dovute” intende ribadire che, nel momento in cui si verifica un’esenzione ai fini dell’IMU, continuano a trovare applicazione le regole ordinarie che disciplinano l’IRPEF e le relative addizionali. Ad esempio, i fabbricati rurali strumentali di cui al vigente art. 9, comma 3-bis, del DL n. 557/1993 convertito, se ubicati nei Comuni classificati (in tutto o in parte) montani come dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT (art. 9, comma 8, del vigente DLgs. n. 23/2011), sono esenti dall’IMU. L’esenzione dal pagamento non comporta l’assoggettamento di tali fabbricati all’IRPEF e alle relative addizionali, giacché per le costruzioni rurali non sono dovute le imposte sui redditi (art. 42 del TUIR).
La presenza di una causa di esenzione dal pagamento dell’IMU va evidenziata nella colonna 9 del quadro A (Redditi dei terreni) e nella colonna 12 del quadro B (Redditi dei fabbricati). Pertanto, chi presta l’assistenza fiscale dovrà determinare il reddito dei terreni non affittati tenendo conto solo del reddito agrario indicato nella colonna 3 del quadro A, mentre per i terreni affittati sono dovute sia l’IRPEF, sia l’IMU. Con riferimento al reddito dei fabbricati, si dovrà tener conto esclusivamente dei fabbricati concessi in locazione. In buona sostanza, non essendo più dovuta l’IRPEF, è sparita l’applicazione della deduzione prevista per l’abitazione principale ed eventuali pertinenze (art. 10, comma 3-bis, del TUIR) e della maggiorazione di un terzo del reddito relativo all’abitazione tenuta a propria disposizione (art. 41 dello stesso TUIR).
Ai fini della compilazione del quadro A del modello 730/2013, si ricorda che il reddito dominicale (colonna 1) va rivalutato dell’80% (da parte di chi presta l’assistenza fiscale) e quello agrario (colonna 3) del 70%. Per quanto concerne il quadro B, invece, la rendita catastale (colonna 1) va rivalutata (sempre a cura di chi presta l’assistenza fiscale) del 5%. Anche se gli immobili non sono assoggettati all’IRPEF, vanno comunque dichiarati con i relativi codici di utilizzo (colonna 2). Ad esempio, 1 per l’immobile utilizzato come abitazione principale, 2 per l’abitazione tenuta a propria disposizione e 5 per la pertinenza (box, cantina) dell’abitazione principale.
Nella colonna 10 dello stesso quadro B si dovrà indicare, con riferimento a ciascuna unità immobiliare evidenziata nel rigo, l’importo dell’IMU dovuta per il 2012 (si prescinde dall’importo effettivamente versato dal contribuente e dalle quote Comune-Stato). Tale colonna non va compilata soltanto nei seguenti casi: esonero dal pagamento dell’IMU a causa di esenzione; immobili condominiali, se l’imposta è stata versata dall’amministratore di condominio. Se l’immobile è posseduto in comproprietà (ad es. abitazione principale dei due coniugi), ogni contribuente deve indicare l’IMU dovuta in relazione alla propria quota di possesso.
Infine, compilando il quadro I, il contribuente potrà utilizzare l’eventuale credito IRPEF per pagare l’IMU dovuta per l’annualità 2013, mediante compensazione nel solo F24.
 / Antonio PICCOLO
FONTE:EUTEKNE

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