imposte dirette
Per le auto aziendali, deducibilità a forfait non disapplicabile
Secondo l’Agenzia, tali norme non hanno
funzione antielusiva ma di sistema, volta a forfetizzare il requisito
dell’inerenza relativamente a questi costi
I nuovi limiti di deducibilità dei costi relativi all’utilizzo dei veicoli, fissati dalla legge di Stabilità a decorrere dal 2013,
rendono ancora più attuale il tema della possibilità o meno per il
contribuente di provare un utilizzo aziendale dell’auto più intenso di
quello forfetariamente previsto dal TUIR che, lo ricordiamo, consentirà
una deduzione delle spese sostenute nei soli limiti del 20%.
Il dubbio è quello della possibile disapplicazione delle norme previste dall’art. 164 del TUIR. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in modo chiaro con due risoluzioni del 2007, la n. 190 e la successiva n. 231, negando tale possibilità.
Nella prima delle due pronunce, viene ricordato che il comma 8 dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/73 prevede che le “norme tributarie le quali, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR, l’Agenzia ritiene che le stesse non possano essere suscettibili di disapplicazione in quanto tali previsioni assumono la funzione di norme di “sistema” e non di norme antielusive specifiche.
La valutazione dell’Agenzia parte dall’analisi delle disposizioni che hanno limitato la deducibilità dei costi a determinate fattispecie espressamente previste dalla norma. Con particolare riferimento al comparto professionale, oggetto della domanda posta all’Amministrazione finanziaria, la risoluzione osserva come la ratio sottostante alla previsione di una deducibilità a forfait dei suddetti costi non sia antielusiva, bensì riconducibile alla volontà del Legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene.
Considerata la difficoltà, sul piano operativo, di verificare l’eventuale “uso promiscuo” e di quantificare il reale utilizzo delle autovetture per lo svolgimento della professione, il Legislatore ha, ab origine, operato la scelta, più pragmatica, di “forfetizzare” l’inerenza relativamente ai costi connessi all’acquisto e alla gestione di tali beni. Una volta operata la scelta “forfetaria”, con cui si contrappone, ad un eventuale “uso promiscuo” del bene nella realtà, l’effetto, sul piano fiscale, di una limitata deducibilità del costo, il Legislatore prescinde dalla circostanza dell’effettiva destinazione, e in quale misura, del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio dell’attività professionale. In tale ottica non è compatibile, pertanto, la “prova contraria”, ossia la possibilità per il contribuente di dimostrare, nel caso specifico, l’esclusiva destinazione del bene allo svolgimento della professione.
Nella seconda risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento; anche in tal caso, infatti, è stato affermato che le norme in questione, in quanto finalizzate alla forfetizzazione nella deduzione di costi, non possono costituire oggetto di richiesta di disapplicazione. Ciò in quanto la norma assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva, diretta a “forfetizzare” il requisito dell’inerenza relativamente ai costi connessi all’acquisto ed alla gestione di detti beni.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è, pertanto, assolutamente chiara: la deducibilità in misura parziale, prevista forfetariamente dal testo unico, rappresenta una quantificazione predeterminata dell’inerenza del costo e, quindi, non è possibile dimostrare il contrario da parte del contribuente che utilizza il veicolo per uso aziendale con intensità maggiore rispetto a quella prevista fiscalmente.
Ciò premesso, non può non osservarsi che, a seguito del continuo decremento della quota di rilevanza fiscale dei costi (20% dal 2013), la misura a forfait di inerenza appare del tutto inadeguata e, quindi, risulta sempre più anacronistica la prassi amministrativa sopra ricordata. Ma sembra poco verosimile prevedere un cambio di rotta degli organi competenti.
Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quelle distorsioni del sistema che hanno origine a seguito di norme emanate per mere esigenze di cassa.
/ Luca MIELE fonte:eutekne
Il dubbio è quello della possibile disapplicazione delle norme previste dall’art. 164 del TUIR. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in modo chiaro con due risoluzioni del 2007, la n. 190 e la successiva n. 231, negando tale possibilità.
Nella prima delle due pronunce, viene ricordato che il comma 8 dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/73 prevede che le “norme tributarie le quali, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”.
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR, l’Agenzia ritiene che le stesse non possano essere suscettibili di disapplicazione in quanto tali previsioni assumono la funzione di norme di “sistema” e non di norme antielusive specifiche.
La valutazione dell’Agenzia parte dall’analisi delle disposizioni che hanno limitato la deducibilità dei costi a determinate fattispecie espressamente previste dalla norma. Con particolare riferimento al comparto professionale, oggetto della domanda posta all’Amministrazione finanziaria, la risoluzione osserva come la ratio sottostante alla previsione di una deducibilità a forfait dei suddetti costi non sia antielusiva, bensì riconducibile alla volontà del Legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene.
Considerata la difficoltà, sul piano operativo, di verificare l’eventuale “uso promiscuo” e di quantificare il reale utilizzo delle autovetture per lo svolgimento della professione, il Legislatore ha, ab origine, operato la scelta, più pragmatica, di “forfetizzare” l’inerenza relativamente ai costi connessi all’acquisto e alla gestione di tali beni. Una volta operata la scelta “forfetaria”, con cui si contrappone, ad un eventuale “uso promiscuo” del bene nella realtà, l’effetto, sul piano fiscale, di una limitata deducibilità del costo, il Legislatore prescinde dalla circostanza dell’effettiva destinazione, e in quale misura, del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio dell’attività professionale. In tale ottica non è compatibile, pertanto, la “prova contraria”, ossia la possibilità per il contribuente di dimostrare, nel caso specifico, l’esclusiva destinazione del bene allo svolgimento della professione.
Nella seconda risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento; anche in tal caso, infatti, è stato affermato che le norme in questione, in quanto finalizzate alla forfetizzazione nella deduzione di costi, non possono costituire oggetto di richiesta di disapplicazione. Ciò in quanto la norma assume la funzione di norma di “sistema” e non di norma antielusiva, diretta a “forfetizzare” il requisito dell’inerenza relativamente ai costi connessi all’acquisto ed alla gestione di detti beni.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate è, pertanto, assolutamente chiara: la deducibilità in misura parziale, prevista forfetariamente dal testo unico, rappresenta una quantificazione predeterminata dell’inerenza del costo e, quindi, non è possibile dimostrare il contrario da parte del contribuente che utilizza il veicolo per uso aziendale con intensità maggiore rispetto a quella prevista fiscalmente.
Ciò premesso, non può non osservarsi che, a seguito del continuo decremento della quota di rilevanza fiscale dei costi (20% dal 2013), la misura a forfait di inerenza appare del tutto inadeguata e, quindi, risulta sempre più anacronistica la prassi amministrativa sopra ricordata. Ma sembra poco verosimile prevedere un cambio di rotta degli organi competenti.
Si tratta dell’ennesima dimostrazione di quelle distorsioni del sistema che hanno origine a seguito di norme emanate per mere esigenze di cassa.
/ Luca MIELE fonte:eutekne
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