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sabato 29 dicembre 2012

dichiarazioni Crediti d’imposta «semplificati» nel quadro RU di UNICO 2013 SC

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Crediti d’imposta «semplificati» nel quadro RU di UNICO 2013 SC

Le bozze del modello introducono profonde modifiche alla struttura del quadro

/ Giovedì 27 dicembre 2012
Stando alle bozze di UNICO 2013 SC, il quadro RU del modello presenta notevoli novità riguardanti sia la struttura del modello che i crediti d’imposta ivi previsti.
Ciò che salta immediatamente all’occhio è la nuova struttura semplificata del quadro RU 2013. Tale quadro è infatti ora composto, secondo la bozza del modello, da 6 sezioni, in luogo delle 25 presenti nel modello 2012.
In particolare, la sezione I è riservata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi, escluso il credito d’imposta “Caro petrolio” (da indicare nella sezione II), il credito d’imposta “Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche” (da esporre nella sezione III) e il credito d’imposta “Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006” (da esporre nella sezione IV).
La sezione I viene definita dalle stesse istruzioni ̀ “multi modulo” e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In buona sostanza, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del quadro RU) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella “Mod. N.” posta in alto a destra del quadro, va indicato il numero del modulo compilato.
Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d’imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d’imposta. Per ciascun credito d’imposta, poi, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare.
Come sopra anticipato, la sezione II è destinata al credito d’imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio), la sezione III è riservata al credito d’imposta a favore delle Banche per il recupero del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo, la sezione IV è destinata al credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla L. n. 296/2006.
La sezione V è dedicata all’indicazione dei crediti d’imposta residui non più riportati specificatamente nel quadro RU (Altri crediti d’imposta).
Infine, la sezione VI è suddivisa in tre sotto sezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d’imposta ricevuti (VI-A) e trasferiti (VI-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C).
Modifiche per i soggetti aderenti al consolidato
Si evidenzia, inoltre, che è stata modificata la modalità di compilazione del quadro da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. Nelle sezioni del quadro RU 2013 riservate alla esposizione dei crediti d’imposta, sono stati inseriti appositi righi per l’indicazione degli importi ricevuti e trasferiti.
I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del TUIR devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l’ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V, ovvero nel quadro GC sezione V. Si ricorda che l’importo ceduto al consolidato non può superare l’importo dell’IRES dovuta dal gruppo consolidato.
Del pari, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell’art. 115 del TUIR, devono indicare l’ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV. Ugualmente, i Trust con beneficiari individuati (“Trust trasparenti” e “Trust misti”) devono indicare l’ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai beneficiari e riportata nel quadro PN, sezione IV.
 / Pamela ALBERTI FONTE:EUTEKNE

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