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giovedì 20 dicembre 2012

Per chi esce dai «nuovi» minimi, le rimanenze diventano esistenze iniziali

imposte sostitutive

Per chi esce dai «nuovi» minimi, le rimanenze diventano esistenze iniziali

In tal caso, il mancato pagamento, nel 2012, di fatture su acquisti di merci implica che esse rileveranno come esistenze iniziali nel 2013

/ Giovedì 20 dicembre 2012
Con l’avvicinarsi del periodo d’imposta 2013, i contribuenti che nel 2012 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità devono affrontare il problema se sussistono le condizioni per rimanere in detto regime ovvero uscire. Si ricorda che la disapplicazione o l’uscita dal regime in parola può avvenire:
- per opzione;
- per legge, al superamento dei limiti previsti dall’art. 1, comma 96, della L. n. 244/2007, ovvero allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99 della stessa legge;
- a seguito di accertamento divenuto definitivo, con il quale si è accertato il venir meno di una delle condizioni o al realizzo di una delle ipotesi previste, rispettivamente, nei citati commi 96 e 99.
La fuoriuscita comporta una serie di conseguenze che incidono sulla contabilità degli anni successivi. Tralasciando, quindi, la disamina delle varie “cause” che condizionano l’uscita dal regime, si pone l’accento su alcune poste contabili che potrebbero interessare il periodo transitorio. Lo scopo di regolare detto periodo è quello di evitare duplicazioni o salti di imposta nel momento in cui non si permane nel regime. In questa sede, si affronta il problema della valutazione delle rimanenze di merci e della ripresa delle quote di ammortamento concernenti i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime fiscale di vantaggio.
La stima delle rimanenze esistenti alla fine del periodo d’imposta, nel nostro caso il 31 dicembre 2012, è senz’altro un problema da non sottovalutare. Va ricordato che, nella determinazione del reddito, per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio, l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime non assume rilevanza, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse si imputa al periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Ci si chiede come si valutano le rimanenze nel momento in cui si ritorna nel regime ordinario. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 28 gennaio 2008, risposta 4.4, pur con riguardo al regime dei minimi, ha chiarito che, in generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e dedotto in vigenza del regime dei minimi (leggasi regime fiscale di vantaggio) non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento di fuoriuscita dal regime stesso. Tuttavia, prosegue il documento di prassi, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali nel periodo d’imposta successivo.
Com’è noto, nel regime “premiale”, per determinare il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 5%, vige il principio di cassa, per effetto del quale il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute nel periodo stesso. Le merci acquistate non generano eventuali rimanenze alla fine dell’esercizio, ma il costo si imputa per intero nel periodo stesso nel quale si sostiene il pagamento del fornitore. Il mancato pagamento nell’anno 2012 di fatture attinenti acquisti di merci, quindi, implica che esse rileveranno come esistenze iniziali nel 2013, secondo le ordinarie regole di competenza.
Sempre con riguardo al trattamento delle rimanenze di merci residue al passaggio dal regime dei minimi (ma vale anche per il regime di vantaggio) a quello ordinario, l’Amministrazione finanziaria è ritornata sull’argomento con la circolare n. 13 del 26 febbraio 2008, risposta 4.2, ancorché riguardante il caso in cui il contribuente fuoriesce dal regime, avendo effettuato in sede di ingresso la rettifica della detrazione IVA. L’Agenzia ha così risposto: “le rimanenze finali risultanti a seguito dell’applicazione del regime dei minimi rileveranno, come esistenze iniziali del periodo successivo soggetto al regime ordinario, per la parte che eccede l’ammontare dei componenti positivi prodotti in tale periodo [...] Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal regime dei contribuenti minimi a quello ordinario occorrerà procedere nuovamente alla rettifica della detrazione – in aumento – ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972 (si veda articolo 1, comma 101, della legge Finanziaria 2008). Poiché le merci residue saranno cedute con addebito dell’Iva occorre ripristinare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Per effettuare tale rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, le quantità e i valori dei beni merce”.
Nel regime ordinario, ripresa delle quote residue di ammortamento
Trasfondendo l’esempio contenuto nella circolare al periodo d’imposta 2012 si ha: rimanenze al 1° gennaio 2012 35.000 euro, sulle quali è stata effettuata la rettifica della detrazione in sede di ingresso nel regime; corrispettivi del 2012 20.000 euro; costi sostenti nel 2012 5.000 euro. Perdita 2012 5.000 euro, pari ai costi sostenuti. Rimanenze residue al 31 dicembre 2012 da riportare come esistenze iniziali al 1° gennaio 2013 (anno di fuoriuscita dal regime) 15.000 euro (35.000-20.000), procedendo nuovamente alla rettifica della detrazione da determinare su 15.000 euro.
Infine, l’uscita dal regime, comporta la ripresa delle quote residue di ammortamento sui beni acquistati prima dell’ingresso.  In proposito, la citata circolare n. 13/2008, risposta 3.5, precisa che durante l’applicazione del regime, le quote di ammortamento relative ai beni acquistati prima dell’ingresso non concorrono alla formazione del reddito. Le eventuali quote residue rileveranno dopo l’uscita dal regime, a condizione che il bene sia ancora esistente e utilizzabile nell’impresa. In altri termini, durante l’applicazione del regime fiscale di vantaggio gli ammortamenti non sono deducibili e il residuo costo fiscale dei beni strumentali acquistati prima dell’ingresso al regime resta sospeso.
 / Francesco BARONE FONTE:EUTEKNE

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