Contenzioso
Segreterie «tolleranti» sulle omissioni dei contribuenti per PEC e valore della lite
L’omessa indicazione del valore della lite può essere sanata con apposita comunicazione, entro 30 giorni dalla costituzione
La direttiva 2/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze contiene importanti istruzioni concernenti le omissioni dei contribuenti in relazione agli obblighi che l’introduzione del contributo unificato ha comportato, specie in merito alla redazione del ricorso.
Ora, come prevede il DPR 115/2002, occorre, pena la maggiorazione della metà del contributo unificato, indicare sempre la casella PEC del difensore, nonché l’indicazione, in calce al ricorso, del valore della causa. In difetto di quest’ultima precisazione, il valore si presume superiore a 200.000 euro, con susseguente debenza del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro.
Cominciando dalle questioni più pratiche, viene ribadito ciò che era stato annunciato con comunicato dello scorso 7 dicembre 2012 n. 180, in merito ai pagamenti tramite bollettino postale. In attesa dell’istituzione di un conto corrente postale ad hoc, i pagamenti possono continuare ad avvenire sul numero attuale, specificando che si tratta di contenzioso tributario.
Nulla, invece, è stato detto in merito alla imminente “scomparsa” della vecchia marca da applicare sulla nota di iscrizione a ruolo, il che può comportare problemi ai difensori che abbiano fatto una consistente scorta di marche, visto che le segreterie continueranno ad accettare quelle “vecchie” solo sino al 31 dicembre 2012 (si veda “La «vecchia» marca per il contributo unificato sparisce troppo in fretta” del 13 dicembre 2012).
Si evidenzia che, per C.T. Prov. Massa Carrara 12 giugno 2012 n. 239/1/12, la maggiorazione del contributo unificato non può essere pretesa ove il contribuente, successivamente alla notifica del ricorso ma prima dell’iscrizione a ruolo della causa, abbia indicato il valore in apposito atto sottoscritto dal difensore. Ciò avviene pressoché sempre siccome unitamente alla costituzione in giudizio viene depositata la nota di iscrizione a ruolo, che contiene l’indicazione del valore della causa ed è sottoscritta dal difensore.
Pare che ciò non sia condiviso dal Ministero, che, nella risposta 23, ha affermato che se ci si scorda di indicare la casella PEC occorre regolarizzare la situazione come prima illustrato, non essendo sufficiente l’indicazione del dato nella nota di iscrizione a ruolo.
La risposta 8 chiarisce che, in totale assenza dell’indicazione del valore della lite, si presume in ogni caso che esso sia superiore a 200.000 euro, siccome la segreteria non è tenuta ad esaminare gli atti di causa (esempio, gli accertamenti) per verificare tale dato.
Tra l’altro, se non viene indicato il valore della lite e viene omessa anche la casella PEC del difensore, la maggiorazione della metà del contributo viene calcolata su 1.500, e non sul contributo (inferiore) che sarebbe stato dovuto se il difensore avesse indicato il valore.
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
Ora, come prevede il DPR 115/2002, occorre, pena la maggiorazione della metà del contributo unificato, indicare sempre la casella PEC del difensore, nonché l’indicazione, in calce al ricorso, del valore della causa. In difetto di quest’ultima precisazione, il valore si presume superiore a 200.000 euro, con susseguente debenza del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro.
Cominciando dalle questioni più pratiche, viene ribadito ciò che era stato annunciato con comunicato dello scorso 7 dicembre 2012 n. 180, in merito ai pagamenti tramite bollettino postale. In attesa dell’istituzione di un conto corrente postale ad hoc, i pagamenti possono continuare ad avvenire sul numero attuale, specificando che si tratta di contenzioso tributario.
Nulla, invece, è stato detto in merito alla imminente “scomparsa” della vecchia marca da applicare sulla nota di iscrizione a ruolo, il che può comportare problemi ai difensori che abbiano fatto una consistente scorta di marche, visto che le segreterie continueranno ad accettare quelle “vecchie” solo sino al 31 dicembre 2012 (si veda “La «vecchia» marca per il contributo unificato sparisce troppo in fretta” del 13 dicembre 2012).
Attenzione a non scordare PEC e valore della lite congiuntamente
Se
il difensore omette di indicare il valore della causa, la violazione,
per evitare il pagamento del contributo nella misura massima, può essere
sanata indicando, in apposito “atto” da depositarsi entro e non oltre trenta giorni dalla
costituzione in giudizio, il suddetto valore, come peraltro consentito
nella circolare 1 del 2011 nell’ipotesi di omessa indicazione della
casella PEC del difensore, in tal caso al fine di evitare la
maggiorazione della metà del contributo unificato.Si evidenzia che, per C.T. Prov. Massa Carrara 12 giugno 2012 n. 239/1/12, la maggiorazione del contributo unificato non può essere pretesa ove il contribuente, successivamente alla notifica del ricorso ma prima dell’iscrizione a ruolo della causa, abbia indicato il valore in apposito atto sottoscritto dal difensore. Ciò avviene pressoché sempre siccome unitamente alla costituzione in giudizio viene depositata la nota di iscrizione a ruolo, che contiene l’indicazione del valore della causa ed è sottoscritta dal difensore.
Pare che ciò non sia condiviso dal Ministero, che, nella risposta 23, ha affermato che se ci si scorda di indicare la casella PEC occorre regolarizzare la situazione come prima illustrato, non essendo sufficiente l’indicazione del dato nella nota di iscrizione a ruolo.
La risposta 8 chiarisce che, in totale assenza dell’indicazione del valore della lite, si presume in ogni caso che esso sia superiore a 200.000 euro, siccome la segreteria non è tenuta ad esaminare gli atti di causa (esempio, gli accertamenti) per verificare tale dato.
Tra l’altro, se non viene indicato il valore della lite e viene omessa anche la casella PEC del difensore, la maggiorazione della metà del contributo viene calcolata su 1.500, e non sul contributo (inferiore) che sarebbe stato dovuto se il difensore avesse indicato il valore.
/ Alfio CISSELLO
FONTE:EUTEKNE
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