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sabato 29 dicembre 2012

iva Cambia il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

iva

Cambia il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

Dal 1° gennaio, tale momento coinciderà con l’inizio di trasporto o spedizione dallo Stato membro di partenza senza distinzioni

/ Sabato 29 dicembre 2012
L’art. 1 del DL n. 216/2012, successivamente trasfuso nella legge di stabilità 2013, prevede, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, importanti modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari di beni, contenuta negli artt. 39 e seguenti del DL 331/93.
Le novità riguardano due aspetti: il momento di effettuazione dell’operazione e gli adempimenti connessi, soprattutto per quanto riguarda la tempistica per l’integrazione della fattura di acquisto, ovvero l’emissione della fattura di vendita. Nel presente intervento, l’attenzione è focalizzata sul primo dei due aspetti citati, ossia il momento di effettuazione dell’operazione (c.d. “fatto generatore” dell’imposta), che assume particolare rilevanza poiché, una volta verificato, decorrono i termini per tutti gli adempimenti correlati (integrazione, fatturazione, registrazione, ecc.).
Prima delle modifiche, l’art. 39 del DL 331/93 conteneva le regole per l’individuazione del momento di effettuazione solamente per gli acquisti intracomunitari mentre, per le cessioni, ci si doveva rifare alle regole generali contenute nell’art. 6 del DPR 633/72. Più in particolare, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2012, il comma 1 dell’art. 39 dispone che “gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”.
Tuttavia, al fine di armonizzare la legislazione interna con quella comunitaria, la legge di stabilità 2013 riscrive per intero l’art. 39 del DL 331/93, prevedendo una disciplina omogenea per l’individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni (acquisti e cessioni). In particolare, dal 1° gennaio 2013, “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.
In buona sostanza, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato UE per gli acquisti), senza distinguere, a differenza del passato per gli acquisti, se il trasporto avviene come mezzi del cedente o del cessionario.
Ulteriore aspetto di particolare rilievo che è stato oggetto di modifiche riguarda l’eventuale anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione rispetto alla data di consegna o spedizione. Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2012, che prevede l’anticipazione del momento di effettuazione, sia in presenza di fatturazione anticipata, sia di pagamento del corrispettivo anteriore alla consegna, nella versione in vigore dal 1° gennaio, il comma 2 dell’art. 39 elimina, quale fatto generatore dell’imposta anticipato, l’eventuale pagamento (totale o parziale) del corrispettivo. Resta invece efficace l’eventuale emissione anticipata della fattura rispetto alla data di consegna o spedizione.
Altra rilevante novità è contenuta nell’art. 39, comma 3 del DL 331/93, e si riferisce agli acquisti e cessioni intracomunitarie effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese, nel qual caso le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese solare. In tale fattispecie, rientrano tipicamente i contratti di somministrazione di beni, caratterizzati da consegne continuative conformemente agli accordi sottoscritti tra le parti.
Limite massimo di differimento di un anno da consegna o spedizione
Infine, anche dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità, restano confermate alcune disposizioni già presenti, ed in particolare il differimento del momento di effettuazione dell’operazione in presenza di clausole che differiscono il trasferimento della proprietà, ovvero in presenza di contratti estimatori, per i quali l’effettuazione coincide con la rivendita a terzi dei beni o con il loro prelievo da parte del ricevente.
Resta in ogni caso fermo il limite massimo temporale di differimento di un anno dalla consegna o spedizione, e l’osservanza dell’obbligo di annotazione dei beni trasferiti in apposito registro di carico e scarico, di cui all’art. 50 del DL 331/93.
 / Sandro CERATO fonte:eutekne

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