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giovedì 20 dicembre 2012

«Ravvedimento sprint» fino al 31 dicembre per l’IMU

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«Ravvedimento sprint» fino al 31 dicembre per l’IMU

Sono previste sanzioni ridotte per coloro che non hanno versato l’imposta e di loro iniziativa intendono sanare la propria posizione

/ Mercoledì 19 dicembre 2012
Fino al 31 dicembre 2012 è possibile pagare l’IMU che non è ancora stata versata entro il 17 dicembre (data prevista per il saldo) ricorrendo al c.d. “ravvedimento sprint”.
Le violazioni attinenti agli obblighi di versamento dei tributi (le disposizioni in esame non riguardano, ad esempio, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi INAIL, del diritto annuale alle Camere di Commercio) comportano, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (così come modificato dall’art. 23 comma 31 del DL 6 luglio 2011 n. 98, conv. L. 15 luglio 2011 n. 111), in generale, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione del 30% è però ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
In relazione a quest’ultimo aspetto, la sanzione “ordinaria” contemplata dall’art. 13 del DLgs. n. 471/97, pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 2% giornaliero.
Pertanto, come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011 n. 41 (§ 10), “la riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino, ovviamente, ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30 per cento (30 x 15/15)”.
Così, ad esempio, la sanzione ridotta per effetto del c.d. “ravvedimento sprint” sarà pari allo 0,2% per 1 giorno di ritardo, 0,4% per 2 giorni di ritardo, 0,6% per 3 giorni di ritardo, 0,8% per 4 giorni di ritardo, 1% per 5 giorni di ritardo, 1,2% per 6 giorni di ritardo, 1,4% per 7 giorni di ritardo, 1,6% per 8 giorni di ritardo, 1,8% per 9 giorni di ritardo, 2% per 10 giorni di ritardo, 2,2% per 11 giorni di ritardo, 2,4% per 12 giorni di ritardo,  2,6% per 13 giorni di ritardo, 2,8% per 14 giorni di ritardo.
Dal 15° giorno di ritardo al 30° è applicabile il c.d. “ravvedimento breve” e la sanzione sarà pari al 3%.
Dal 31° giorno di ritardo sino al termine ultimo entro cui è possibile eseguire il c.d. “ravvedimento lungo” la sanzione sarà invece del 3,75% (si veda la tabella in calce all’articolo).
Ravvedimento possibile se non sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche
L’art. 13 del DLgs. n. 472/97, si ricorda, disciplina l’istituto del “ravvedimento operoso”, che consente all’autore (e ai soggetti solidalmente obbligati) di omissioni o di irregolarità, commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie, di rimediarvi spontaneamente, fruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative.
L’istituto è applicabile anche in riferimento ai tributi locali (quindi anche all’ICI e all’IMU) per effetto dell’art. 16 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 473.
Affinché il ravvedimento operoso esplichi effetti di regolarizzazione della violazione, il contribuente deve:
- effettuare il versamento delle imposte dovute, delle sanzioni previste per la specifica violazione nonché dei relativi interessi legali;
- presentare la dichiarazione omessa;
- inviare una eventuale dichiarazione sostitutiva di quella precedentemente presentata.
La condizione per fruire del ravvedimento consiste nel fatto che questo avvenga entro determinati limiti temporali, e che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica.
 / Arianna ZENI FONTE:EUTEKNE

Riepilogo delle scadenze IMU e dei termini entro cui è possibile ravvedersi
RATARAVVEDIMENTOSANZIONI

Acconto 2012 (scad. 18.6.2012, in quanto il 16 era sabato)
dal 19.6.2012 al 2.7.2012 (c.d. “ravvedimento sprint”)dallo 0,2% al 2,8%
dal 3.7.2012 al 18.7.2012 (ravvedimento breve)3%
dal 19.7.2012 al 18.6.2013 (ravvedimento lungo)3,75%

Seconda rata 2012 (scad. 17.9.2012, in quanto il 16 era domenica) (solo per l’abitazione principale e le relative pertinenze da parte di coloro che hanno optato per il versamento in tre rate, anziché in due)
dal 18.9.2012 all’1.10.2012 con il c.d. “ravvedimento sprint”dallo 0,2% al 2,8%
dal 2.10.2012 al 17.10.2012 con il ravvedimento breve3%
dal 18.10.2012 al 17.9.2013 con il ravvedimento lungo3,75%
Saldo 2012 (scad. 17.12.2012, in quanto il 16 era domenica)dal 18.12.2012 al 31.12.2012 con il c.d. “ravvedimento sprint”dallo 0,2% al 2,8%
dall’1.1.2013 al 16.1.2013 con il ravvedimento breve3%
dal 17.1.2013 al 17.12.2013 con il ravvedimento lungo3,75%

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