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sabato 29 dicembre 2012

Partecipazioni Nella cessione di partecipazioni immobilizzate, utili sempre «straordinari»


Partecipazioni

Nella cessione di partecipazioni immobilizzate, utili sempre «straordinari»

La bozza dell’OIC 21 precisa come devono essere rilevati gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni e le spese di cessione

/ Giovedì 27 dicembre 2012
Tra i principi contabili revisionati dall’OIC, quello dedicato alle partecipazioni costituisce senza dubbio quello su cui sono state apportate le modifiche di maggior rilievo.
In merito, occorre sottolineare che, per effetto del progetto di aggiornamento, il trattamento contabile dei titoli e delle partecipazioni, attualmente disciplinato dal documento OIC 20, è stato inserito, per quanto riguarda i titoli di debito, nell’OIC 20 (pubblicato la scorsa primavera) e, per quanto riguarda le partecipazioni, nell’OIC 21 (pubblicato in consultazione il 6 dicembre 2012).
Peraltro, la bozza del nuovo OIC 21 non disciplina più (a differenza dell’attuale) il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426 comma 1 n. 4 c.c., che sarà invece trattato in uno specifico principio contabile, di cui non è ancora stata definita la numerazione.
Venendo, poi, al contenuto del nuovo principio contabile 21, l’OIC ha in primo luogo riformulato la disciplina relativa ai cambiamenti di destinazione, con l’obiettivo di coordinare meglio le disposizioni ivi contenute con il dettato codicistico e di salvaguardare la coerenza interna del documento.
Mentre l’attuale OIC 20 stabilisce che la valutazione debba essere effettuata secondo il criterio previsto per il portafoglio di destinazione, secondo la bozza del nuovo OIC 21, il trasferimento delle partecipazioni è rilevato in base al valore risultante dall’applicazione dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza.
In merito al trasferimento delle partecipazioni immobilizzate alle attività circolanti (che va quindi rilevato in base al costo, eventualmente rettificato per le perdite durevoli di valore), il documento precisa però che il valore così determinato è oggetto di confronto con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, in quanto la partecipazione è destinata alla negoziazione.
Altro punto modificato è quello che attiene alla cessione delle partecipazioni.
Secondo il nuovo OIC 21, gli utili/perdite che derivano dalla negoziazione di partecipazioni immobilizzate devono necessariamente essere considerati componenti straordinari di reddito, da rilevare nelle voci E.20 o E.21 del Conto economico. Tale indicazione pare attribuibile al fatto che il realizzo di titoli o partecipazioni immobilizzati costituisce un evento estraneo all’attività ordinaria dell’impresa, in quanto gli stessi sono normalmente detenuti ai fini dell’investimento duraturo.
Per contro, l’attuale principio contabile 20 prevede la possibilità di rilevare i componenti di reddito in esame, oltre che nel gruppo E – Proventi e oneri straordinari, anche nel gruppo C – Proventi e oneri finanziari del Conto economico, nell’ipotesi in cui gli stessi siano attribuibili alla gestione ordinaria dell’impresa.
La bozza dell’OIC 21 prevede poi che, ai fini del computo della plus/minusvalenza da realizzo, non si deve tener conto delle spese di cessione (le quali si rilevano autonomamente a Conto economico). Tale approccio dovrebbe dare migliore attuazione al principio civilistico che prevede il divieto di compensare tra loro componenti economiche di diversa natura (compenso di partite).
Altri chiarimenti riguardano i criteri per la determinazione del costo degli strumenti finanziari immobilizzati. Come noto, le partecipazioni immobilizzate sono valutate attribuendo a ciascuno strumento il costo specificamente sostenuto per le stesse (costo specifico). Tuttavia, il nuovo OIC ammette, considerate le difficoltà che possono derivare dall’applicazione di tale criterio, il ricorso ai metodi previsti dall’art. 2426 comma 1 n. 10 c.c. (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).
Infine, il nuovo OIC 21 modifica il trattamento contabile dei diritti di opzione, eliminando l’obbligo di procedere ad una svalutazione della partecipazione nel caso in cui tali diritti non siano esercitati, e introduce una disciplina specifica per la contabilizzazione dei dividendi attribuiti sotto forma di azioni proprie della partecipata derivanti da un aumento gratuito di capitale, prevedendo che tale operazione non comporta, in capo alla partecipante, la rilevazione di un provento. Su questo aspetto in particolare, l’OIC richiama l’attenzione degli operatori, invitandoli a fornire commenti.
Da ultimo, le disposizioni che richiamano gli obblighi di informativa sono state riformulate per garantire meglio il coordinamento con il dettato dell’art. 2427-bis c.c., ai sensi del quale, per le immobilizzazioni finanziarie (diverse dalle partecipazioni in società controllate e collegate e in joint venture) iscritte in bilancio a un valore superiore al loro fair value, occorre indicare nella Nota integrativa il valore contabile e il fair value delle singole partecipazioni, nonché i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto.
 / Silvia LATORRACA fonte:eutekne

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