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sabato 29 dicembre 2012

Per i voli dei passeggeri di aerotaxi, imposta fuori dalla base imponibile IVA

IVA

Per i voli dei passeggeri di aerotaxi, imposta fuori dalla base imponibile IVA

Con la risoluzione 111, l’Agenzia ha chiarito che l’imposta è a carico del passeggero, nonostante venga versata dal vettore

/ Venerdì 28 dicembre 2012
La somma pagata a titolo di imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi è a carico del passeggero, nonostante sia versata dal vettore, e, di conseguenza, non concorre alla determinazione della base imponibile IVA delle prestazioni di trasporto passeggeri di aerotaxi. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la ris. 111, emanata ieri, in risposta ad una società che ha chiesto di sapere se l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui all’art. 16, comma 10-bis del DL 6 dicembre 2011 n. 201, concorra a determinare la base imponibile delle prestazioni di trasporto passeggeri effettuate e, pertanto, debba essere assoggettata ad IVA.
Con riferimento alla citata imposta, il provvedimento Agenzia Entrate 28 giugno 2012 n. 97718 ha precisato che, per voli di aerotaxi, si intendono, ai fini dell’imposta erariale, i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti di noleggio, per l’intera capacità dell’aeromobile. Tale imposta è dovuta da ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, nella misura di 100 euro, in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri, e di 200 euro, in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri (si veda “Passeggeri di aerotaxi e aeromobili privati: definite le modalità di pagamento” del 29 giugno).
Il citato provvedimento dispone, altresì, che l’imposta deve essere corrisposta dal passeggero al vettore in relazione a ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale, dove per “tratta” si intende il tragitto dal luogo di partenza al diverso luogo di destinazione, a prescindere dagli scali tecnici.
Tanto premesso, l’art. 13, comma 1, del DPR n. 633/1972 dispone che “la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”. In altri termini, la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto a tal fine, corrispettivo che costituisce un valore soggettivo, esprimibile in denaro, e che si trova in rapporto diretto con la fornitura o la prestazione.
La risoluzione in commento precisa che l’art. 13 del DPR 633/72 trova fondamento nell’art. 73 della Direttiva 2006/112/CE, relativa alla determinazione della base imponibile IVA, secondo cui “Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni”.
Tale disposizione “comunitaria” costituisce l’espressione di un principio fondamentale del sistema comune dell’IVA, secondo cui la base imponibile per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio è costituita, come anticipato, dal corrispettivo realmente ricevuto a tal fine, corrispettivo che costituisce un valore soggettivo, esprimibile in denaro, e che si trova in rapporto diretto con la fornitura o la prestazione.
Il vettore è mero collettore dell’imposta dovuta dal passeggero
Con riferimento alla fattispecie in esame, l’art. 16, comma 10-bis del DL n. 201/2011, dispone che l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi “... è a carico del passeggero ed è versata dal vettore”. In tal senso si è poi espresso anche il provvedimento Agenzia Entrate 28 giugno 2012 n. 97718.
Stando al tenore letterale della predetta disposizione, il documento di prassi in esame sottolinea che il debitore della predetta imposta è il passeggero, soggetto inciso dal tributo. Il vettore, invece, è mero collettore dell’imposta, dovuta dal passeggero.
Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate, la somma pagata dal passeggero a titolo di imposta non è relativa alla prestazione resa dal vettore e, pertanto, non concorre alla determinazione della base imponibile IVA delle prestazioni di trasporto passeggeri “c.d. aerotaxi” effettuate dalla società interpellante.
 / Pamela ALBERTI fonte:eutekne

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