Fuori dalla Tobin tax il trasferimento di quote di srl
Come anticipato ieri su Eutekne.info (si
veda “Depositato ieri l’emendamento governativo sulla Tobin tax”),
l’emendamento del Governo al Ddl. di stabilità apporta significative modifiche all’imposta sulle transazioni finanziarie.
La nuova versione del provvedimento, salvo la presentazione di subemendamenti, prevede che la tassazione dei derivati, in misura fissa modulata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore del contratto, riguardi tutti gli strumenti (warrant, swap, option, ecc.) su azioni (titoli o indici), mentre l’imposta non troverà applicazione per i contratti derivati che vengono utilizzati dalle imprese essenzialmente per la copertura dei rischi finanziari conseguenti alla stipula di contratti commerciali.
La scelta, pertanto, è stata quella di non porre sullo stesso piano i soggetti che svolgono un’attività imprenditoriale e tutelano il proprio business tramite la stipula di contratti derivati di copertura dalla fluttuazione della quotazione di materie prime ovvero di valute, nonché di tassi di interesse e soggetti che tendono soprattutto a ottenere profitti speculativi. Restano indenni dall’imposta, ad esempio, i soggetti che operano con l’estero in qualità di esportatori e cercano esclusivamente di coprire il correlato e sottostante rischio di cambio.
La tassazione riguarda, più in generale, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi così come individuati dall’art. 2346 c.c. emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché i titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (ADR-American Depository Receipt). L’imposta non trova applicazione per il trasferimento di quote di srl.
L’emendamento, inoltre, differenzia le aliquote dell’imposta in funzione del grado di organizzazione del mercato in cui ha luogo l’operazione, prevedendo un’aliquota raddoppiata per le transazioni fuori mercato (OTC) rispetto a quella ordinaria prevista per i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Tale impostazione, peraltro, risponde agli auspici, rappresentati al G-20 di Pittsburgh nel 2009, di canalizzare le operazioni dai mercati OTC verso forme di mercato più sicure e trasparenti.La norma prevede una serie di esenzioni, soggettive e oggettive, dall’applicazione dell’imposta. Risultano, infatti, escluse dall’imposta le operazioni di trasferimento temporaneo di titoli con finalità di finanziamento (ad esempio il prestito titoli e i pronti contro termine), nonché il trasferimento di proprietà che avvenga a seguito di successione o donazione.
È inoltre stabilita un’esenzione per coloro che concludono le operazioni di trasferimento di azioni e contratti derivati nell’ambito della propria attività di supporto agli scambi (cosiddetti market maker). Ciò in considerazione del fatto che l’attività di supporto agli scambi svolge un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati e l’applicazione dell’imposta potrebbe rappresentare un freno nei confronti di tale funzione. L’esenzione dal pagamento dell’imposta è concessa all’attività di market making e non alla totalità delle attività dei soggetti in questione; l’esenzione non si applica, quindi, all’attività di proprietary trading.
L’esenzione soggettiva viene inoltre estesa agli enti di previdenza obbligatoria nonché ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal DLgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in ragione delle funzioni sociali ad essi affidate e dell’evidente mancanza di ogni intento speculativo.
Sulla falsariga di quanto previsto dalla norma francese, sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta le transazioni e le operazioni tra società tra le quali sussista il rapporto di controllo, anche indiretto, previsto dall’art. 2359 c.c., eccetto che per le transazioni tra società legate da un controllo contrattuale (che non richiede l’esistenza di alcuna partecipazione). Infine, sono escluse – sempre analogamente a quanto stabilito in Francia – le transazioni relative ad operazioni di riorganizzazione aziendale laddove sussistano le condizioni che saranno stabilite nel decreto di attuazione della norma.
E l’influenza della disciplina francese è rinvenibile anche nella scelta di escludere da tassazione le azioni emesse da società con capitalizzazione di Borsa fino a 500 milioni di euro nonché nel fissare il valore della transazione cui applicare l’imposta al saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e riguardanti lo stesso strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo stesso soggetto (esenzione delle c.d. operazioni intraday).
L’imposta sulle azioni è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (acquirente), mentre quella sui derivati è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni.
La nuova versione del provvedimento, salvo la presentazione di subemendamenti, prevede che la tassazione dei derivati, in misura fissa modulata in relazione alla tipologia di strumento ed al valore del contratto, riguardi tutti gli strumenti (warrant, swap, option, ecc.) su azioni (titoli o indici), mentre l’imposta non troverà applicazione per i contratti derivati che vengono utilizzati dalle imprese essenzialmente per la copertura dei rischi finanziari conseguenti alla stipula di contratti commerciali.
La scelta, pertanto, è stata quella di non porre sullo stesso piano i soggetti che svolgono un’attività imprenditoriale e tutelano il proprio business tramite la stipula di contratti derivati di copertura dalla fluttuazione della quotazione di materie prime ovvero di valute, nonché di tassi di interesse e soggetti che tendono soprattutto a ottenere profitti speculativi. Restano indenni dall’imposta, ad esempio, i soggetti che operano con l’estero in qualità di esportatori e cercano esclusivamente di coprire il correlato e sottostante rischio di cambio.
La tassazione riguarda, più in generale, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi così come individuati dall’art. 2346 c.c. emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché i titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (ADR-American Depository Receipt). L’imposta non trova applicazione per il trasferimento di quote di srl.
L’emendamento, inoltre, differenzia le aliquote dell’imposta in funzione del grado di organizzazione del mercato in cui ha luogo l’operazione, prevedendo un’aliquota raddoppiata per le transazioni fuori mercato (OTC) rispetto a quella ordinaria prevista per i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Tale impostazione, peraltro, risponde agli auspici, rappresentati al G-20 di Pittsburgh nel 2009, di canalizzare le operazioni dai mercati OTC verso forme di mercato più sicure e trasparenti.La norma prevede una serie di esenzioni, soggettive e oggettive, dall’applicazione dell’imposta. Risultano, infatti, escluse dall’imposta le operazioni di trasferimento temporaneo di titoli con finalità di finanziamento (ad esempio il prestito titoli e i pronti contro termine), nonché il trasferimento di proprietà che avvenga a seguito di successione o donazione.
È inoltre stabilita un’esenzione per coloro che concludono le operazioni di trasferimento di azioni e contratti derivati nell’ambito della propria attività di supporto agli scambi (cosiddetti market maker). Ciò in considerazione del fatto che l’attività di supporto agli scambi svolge un ruolo fondamentale nel fornire liquidità ai mercati e l’applicazione dell’imposta potrebbe rappresentare un freno nei confronti di tale funzione. L’esenzione dal pagamento dell’imposta è concessa all’attività di market making e non alla totalità delle attività dei soggetti in questione; l’esenzione non si applica, quindi, all’attività di proprietary trading.
L’esenzione soggettiva viene inoltre estesa agli enti di previdenza obbligatoria nonché ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal DLgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in ragione delle funzioni sociali ad essi affidate e dell’evidente mancanza di ogni intento speculativo.
Sulla falsariga di quanto previsto dalla norma francese, sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta le transazioni e le operazioni tra società tra le quali sussista il rapporto di controllo, anche indiretto, previsto dall’art. 2359 c.c., eccetto che per le transazioni tra società legate da un controllo contrattuale (che non richiede l’esistenza di alcuna partecipazione). Infine, sono escluse – sempre analogamente a quanto stabilito in Francia – le transazioni relative ad operazioni di riorganizzazione aziendale laddove sussistano le condizioni che saranno stabilite nel decreto di attuazione della norma.
E l’influenza della disciplina francese è rinvenibile anche nella scelta di escludere da tassazione le azioni emesse da società con capitalizzazione di Borsa fino a 500 milioni di euro nonché nel fissare il valore della transazione cui applicare l’imposta al saldo netto delle transazioni regolate giornalmente e riguardanti lo stesso strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo stesso soggetto (esenzione delle c.d. operazioni intraday).
L’imposta sulle azioni è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (acquirente), mentre quella sui derivati è dovuta da ciascuna delle controparti delle operazioni.
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