società agricole
Attività marginali «compatibili» con l’esercizio delle attività agricole
È una delle precisazioni contenute nel «Decreto crescita 2.0»
Il comma 8 dell’art. 36 del DL n.
179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 (“Decreto crescita 2.0”)
introduce una modifica al DLgs. n. 99/2004 che definisce la figura della
società agricola professionale.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 99/2004 sono società agricole quelle che:
- hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c.;
- contengono nella propria ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”.
Si ricorda che le attività di cui all’art. 2135 c.c. sono quelle il cui esercizio connota e definisce la figura dell’imprenditore agricolo. Ai sensi del primo comma della citata disposizione, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.
Ai sensi dell’art. 2135 comma 2 c.c., per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Quanto alle attività connesse, l’art. 2135 comma 3 c.c. definisce come connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che siano dirette:
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (a titolo esemplificativo, vi rientra l’attività agrituristica, definita dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96 e dalla legislazione regionale).
L’art. 36 comma 8 del DL n. 179/2012 statuisce che le attività di carattere occasionale o marginale, ancorché di natura economica, siano compatibili con l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. da parte delle società agricole.
Con la modifica normativa in oggetto, viene stabilito, quindi, che sono compatibili con l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’art. 2135 c.c., la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo; terreni; fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., a condizione che i ricavi derivanti dalle suddette attività siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata.
Per essere “marginali” i ricavi non devono superare il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi e rimangono assoggettati alla tassazione in base alle regole sul reddito d’impresa di cui al TUIR.
Pertanto, la qualifica di società agricola non viene persa quando vengono esercitate marginalmente le attività summenzionate.
Per completezza, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, già con la circolare 1° ottobre 2010 n. 50 (par. 2), aveva precisato che l’esclusività dell’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c. non era pregiudicato dallo svolgimento di attività che risultassero strumentali a quelle agricole, quali l’acquisto o l’affitto di terreni o fondi rustici effettuati per ampliare l’attività agricola, la sottoscrizione di finanziamenti per acquistare macchinari (ad esempio, trattori) necessari per la coltivazione del fondo.
/ Arianna ZENI
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del DLgs. n. 99/2004 sono società agricole quelle che:
- hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c.c.;
- contengono nella propria ragione o denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”.
Si ricorda che le attività di cui all’art. 2135 c.c. sono quelle il cui esercizio connota e definisce la figura dell’imprenditore agricolo. Ai sensi del primo comma della citata disposizione, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo;
- selvicoltura;
- allevamento di animali;
- attività connesse.
Ai sensi dell’art. 2135 comma 2 c.c., per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Quanto alle attività connesse, l’art. 2135 comma 3 c.c. definisce come connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che siano dirette:
- alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
- alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (a titolo esemplificativo, vi rientra l’attività agrituristica, definita dalla L. 20 febbraio 2006 n. 96 e dalla legislazione regionale).
La qualifica di società agricola, quindi, non viene persa
In
sostanza, il riferimento all’esercizio “esclusivo delle attività di cui
all’art. 2135 c.c.” è stato definito in modo più puntuale.L’art. 36 comma 8 del DL n. 179/2012 statuisce che le attività di carattere occasionale o marginale, ancorché di natura economica, siano compatibili con l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. da parte delle società agricole.
Con la modifica normativa in oggetto, viene stabilito, quindi, che sono compatibili con l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’art. 2135 c.c., la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso abitativo; terreni; fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., a condizione che i ricavi derivanti dalle suddette attività siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’esercizio dell’attività agricola esercitata.
Per essere “marginali” i ricavi non devono superare il 10% dell’ammontare dei ricavi complessivi e rimangono assoggettati alla tassazione in base alle regole sul reddito d’impresa di cui al TUIR.
Pertanto, la qualifica di società agricola non viene persa quando vengono esercitate marginalmente le attività summenzionate.
Per completezza, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, già con la circolare 1° ottobre 2010 n. 50 (par. 2), aveva precisato che l’esclusività dell’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 c.c. non era pregiudicato dallo svolgimento di attività che risultassero strumentali a quelle agricole, quali l’acquisto o l’affitto di terreni o fondi rustici effettuati per ampliare l’attività agricola, la sottoscrizione di finanziamenti per acquistare macchinari (ad esempio, trattori) necessari per la coltivazione del fondo.
/ Arianna ZENI
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