Contenzioso
Ufficiale il reclamo per gli atti di competenza del «vecchio» Territorio
Lo precisa la circolare 49 dell’Agenzia:
l’istituto non opera negli avvisi di classamento, poiché si tratta di
provvedimenti con valore indeterminabile
Confermata la linea di Eutekne.info sull’assoggettabilità a reclamo degli atti contenenti una pretesa a titolo di maggiore imposta sino a 20.000 euro, anche se inerenti a materie che, prima di dicembre 2012, erano di competenza dell’Agenzia del Territorio (si veda “Reclamo necessario anche per gli atti del «vecchio» Territorio” del 7 dicembre 2012).
Si rammenta che il DL 95/2012 ha disposto, con decorrenza dallo scorso 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate.
Tale incorporazione, nella maggior parte dei casi, non ha alcun effetto, siccome l’Agenzia delle Entrate, per espressa disposizione normativa, subentra automaticamente nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali che facevano capo all’Agenzia del Territorio.
Però, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 49 pubblicata ieri, occorre tenere nella dovuta considerazione l’art. 17-bis del DLgs. 546/1992, introdotto dal decreto 98 del 2011: in base alla suddetta norma, per tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore sino a 20.000 euro, il contribuente deve, pena l’inammissibilità del ricorso, notificare l’atto di reclamo e, di conseguenza, tentare di definire la vertenza in via stragiudiziale.
Adesso gli atti che erano di competenza degli uffici del Territorio sono di competenza delle Entrate, pertanto, se con essi viene avanzata una maggiore imposta del valore sino a 20.000 euro, il reclamo è necessario: se non lo si propone, il contribuente rischia l’inammissibilità del ricorso, che in diritto tributario è sinonimo di perdita del diritto di azione.
Il reclamo non è necessario, tuttavia, per i provvedimenti di valore indeterminabile, quali possono essere gli avvisi di classamento: in tal caso, infatti, non vi è nessuna pretesa impositiva, che, semmai, potrà esservi quando e se, sulla base della rendita attribuita ora dall’Agenzia delle Entrate, verranno quantificate le imposte sui redditi o l’IMU.
Per ciò che riguarda la fase transitoria, nella circolare si specifica che per gli atti emessi sino al 30 novembre 2012 non trova applicazione il reclamo, ancorché la notifica sia stata disposta in una data successiva.
Invece, per gli atti emessi dal 1° dicembre 2012, il reclamo trova applicazione.
Se, invece, si verte in ipotesi di silenzio-rifiuto, il reclamo è necessario se alla data del 1° dicembre 2012 non fossero ancora decorsi i novanta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92, il silenzio-rifiuto si intende formato.
/ Alfio CISSELLO fonte:eutekne
Si rammenta che il DL 95/2012 ha disposto, con decorrenza dallo scorso 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate.
Tale incorporazione, nella maggior parte dei casi, non ha alcun effetto, siccome l’Agenzia delle Entrate, per espressa disposizione normativa, subentra automaticamente nei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali che facevano capo all’Agenzia del Territorio.
Però, come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 49 pubblicata ieri, occorre tenere nella dovuta considerazione l’art. 17-bis del DLgs. 546/1992, introdotto dal decreto 98 del 2011: in base alla suddetta norma, per tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore sino a 20.000 euro, il contribuente deve, pena l’inammissibilità del ricorso, notificare l’atto di reclamo e, di conseguenza, tentare di definire la vertenza in via stragiudiziale.
Adesso gli atti che erano di competenza degli uffici del Territorio sono di competenza delle Entrate, pertanto, se con essi viene avanzata una maggiore imposta del valore sino a 20.000 euro, il reclamo è necessario: se non lo si propone, il contribuente rischia l’inammissibilità del ricorso, che in diritto tributario è sinonimo di perdita del diritto di azione.
Il reclamo non è necessario, tuttavia, per i provvedimenti di valore indeterminabile, quali possono essere gli avvisi di classamento: in tal caso, infatti, non vi è nessuna pretesa impositiva, che, semmai, potrà esservi quando e se, sulla base della rendita attribuita ora dall’Agenzia delle Entrate, verranno quantificate le imposte sui redditi o l’IMU.
Mediazione obbligatoria per gli atti emessi dallo scorso 1° dicembre
La
preventiva fase di mediazione è obbligatoria, però, nella fattispecie
in cui l’atto, oltre alla rendita, contenga altesì un tributo, come nel
caso del ricorso avverso il provvedimento di attribuzione della rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10 del DL 78/2010.Per ciò che riguarda la fase transitoria, nella circolare si specifica che per gli atti emessi sino al 30 novembre 2012 non trova applicazione il reclamo, ancorché la notifica sia stata disposta in una data successiva.
Invece, per gli atti emessi dal 1° dicembre 2012, il reclamo trova applicazione.
Se, invece, si verte in ipotesi di silenzio-rifiuto, il reclamo è necessario se alla data del 1° dicembre 2012 non fossero ancora decorsi i novanta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. 546/92, il silenzio-rifiuto si intende formato.
/ Alfio CISSELLO fonte:eutekne
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