iva
Fino a 100 euro, fattura solo con codice fiscale o partita IVA
Dal 1° gennaio, in vigore le nuove regole per la fatturazione semplificata in caso di operazioni che non superano tale cifra
Tra gli interventi introdotti dalla legge
di stabilità per l’adeguamento a principi comunitari della disciplina
IVA nazionale, se ne deve segnalare una che dovrebbe costituire una
interessante semplificazione per molti operatori: di seguito all’art. 21
del DPR 633/72, recante le regole per la fatturazione (peraltro anche questo pesantemente modificato), è stato introdotto un nuovo art. 21-bis, dedicato alla cosiddetta “fattura semplificata”.
È esperienza comune la perdita di tempo che si deve subire in molti esercizi al momento della richiesta della fattura, a causa della necessità di consegnare i propri dati per la compilazione della fattura. Dal 2013, questa operazione si risolverà nella maggior parte delle situazioni comunicando il semplice codice fiscale o la partita IVA. Il che andrà ad accelerare non di poco l’operazione riguardante l’emissione del documento fiscale, soprattutto quando l’esercente si avvale di un registratore di cassa o altro strumento equiparato.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2013, entrano in vigore le nuove regole per la fatturazione semplificata che il cedente o prestatore potrà emettere in caso di operazioni (o storno di operazioni tramite emissione di nota di credito) di ammontare non superiore a 100 euro. Si tratta peraltro di un limite che, a norma del comma 3 dello stesso art. 21-bis, può essere anche derogato tramite apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze: detto limite potrà essere innalzato sino a 400 euro, ovvero ancora potrà essere disposto che per alcuni settori e per alcuni soggetti per i quali l’emissione della fattura risulta essere adempimento particolarmente gravoso, tale semplificazione possa essere introdotta senza alcun limite di importo.
L’utilizzo della fattura semplificata riguarderà la generalità delle operazioni con alcune esclusioni; tale opportunità è infatti negata:
- per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle aventi carattere finanziario, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.
La fattura semplificata presenta un contenuto minimo analogo a quello previsto già dall’art. 21 del DPR 633/72 per la fattura “ordinaria”; sono comunque previste due semplificazioni che si intende mettere in risalto.
Come segnalato in apertura, la prima semplificazione da ricordare è il fatto che, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente), è necessario soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo, mentre, qualora il cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.
/ Fabio GARRINI FONTE EUTEKNE
È esperienza comune la perdita di tempo che si deve subire in molti esercizi al momento della richiesta della fattura, a causa della necessità di consegnare i propri dati per la compilazione della fattura. Dal 2013, questa operazione si risolverà nella maggior parte delle situazioni comunicando il semplice codice fiscale o la partita IVA. Il che andrà ad accelerare non di poco l’operazione riguardante l’emissione del documento fiscale, soprattutto quando l’esercente si avvale di un registratore di cassa o altro strumento equiparato.
Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2013, entrano in vigore le nuove regole per la fatturazione semplificata che il cedente o prestatore potrà emettere in caso di operazioni (o storno di operazioni tramite emissione di nota di credito) di ammontare non superiore a 100 euro. Si tratta peraltro di un limite che, a norma del comma 3 dello stesso art. 21-bis, può essere anche derogato tramite apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze: detto limite potrà essere innalzato sino a 400 euro, ovvero ancora potrà essere disposto che per alcuni settori e per alcuni soggetti per i quali l’emissione della fattura risulta essere adempimento particolarmente gravoso, tale semplificazione possa essere introdotta senza alcun limite di importo.
L’utilizzo della fattura semplificata riguarderà la generalità delle operazioni con alcune esclusioni; tale opportunità è infatti negata:
- per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993;
- per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle aventi carattere finanziario, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea.
La fattura semplificata presenta un contenuto minimo analogo a quello previsto già dall’art. 21 del DPR 633/72 per la fattura “ordinaria”; sono comunque previste due semplificazioni che si intende mettere in risalto.
Come segnalato in apertura, la prima semplificazione da ricordare è il fatto che, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente), è necessario soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA del medesimo, mentre, qualora il cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, è possibile indicare soltanto il numero di identificazione IVA attribuito da detto Stato membro.
Basta indicare il corrispettivo complessivo e l’imposta in esso compresa
La seconda semplificazione riguarda la struttura della
fattura. Non è infatti necessario indicare la base imponibile
dell’operazione e la relativa imposta; per adempiere all’obbligo
dell’individuazione dei valori da contabilizzare, è infatti sufficiente
l’indicazione del corrispettivo complessivo e dell’imposta in esso compresa, ovvero dei dati necessari per calcolarla. Pertanto, pare possibile indicare il corrispettivo lordo della transazione (quindi IVA compresa) e l’aliquota dell’IVA applicabile (necessaria per lo scorporo a posteriori)./ Fabio GARRINI FONTE EUTEKNE
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