agricoltura
Contratti agricoli da adeguare entro fine anno
Urge, però, chiarezza sui termini di pagamento del corrispettivo
Si avvicina la scadenza per la sistemazione dei contratti di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari. Scade, infatti, il 31 dicembre 2012 il termine per adeguare i contratti agroalimentari, già in essere alla
data del 24 ottobre 2012, alla nuova disciplina di cui all’art. 62 del
DL n. 1/2012 (conv. L. n. 27/2012). Vanno invece adeguati entro la
prossima campagna agricola i contratti stipulati in presenza di norme
comunitarie, da cui discendono termini per la stipula dei contratti
stessi, precedenti all’entrata in vigore della nuova disciplina (24
ottobre 2012).
Tuttavia, in questo momento la preoccupazione delle associazioni di categoria e degli operatori agroalimentari è un’altra e ben più profonda. Si tratta dei termini di pagamento del corrispettivo che per l’art. 62 del DL n. 1/2012 sono chiari e definiti, mentre per l’art. 1 del DLgs. n. 192/2012 possono essere oggetto di accordo per stabilire una scadenza superiore. La possibilità di derogare ai termini fissati dalla nuova disciplina dei contratti agroalimentari è stata la scintilla che ha fatto riaccendere, all’interno della filiera, il dibattito sulla bontà della formulazione del citato art. 62.
Il comma 3 di tale art. ha stabilito espressamente che per i contratti (in forma scritta) che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale (persona fisica che acquista i prodotti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
- entro il termine di 30 giorni, per le merci deteriorabili (carne congelata, latte);
- entro il termine di 60 giorni, per tutte le altre merci o derrate (animali vivi, piantine di pesco).
In entrambi i casi – così la medesima previsione – il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi (il cui saggio è maggiorato di due punti percentuali) decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Al riguardo si ricorda che l’art. 5 del DM n. 199/2012 (Regolamento di attuazione della nuova disciplina) ha stabilito fra l’altro che, per determinare gli interessi dovuti al creditore in caso di ritardato pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo in caso di consegna della fattura a mano, di spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza della data di ricevimento della fattura, si assume come data quella di consegna dei prodotti, salvo prova contraria.
Con il DLgs. n. 192/2012 il Governo, in ossequio alla direttiva 2011/7/UE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) e nel modificare, fra l’altro, il DLgs. n. 231/2002 (recante attuazione della direttiva 2000/35/CE), ha disposto la decorrenza automatica degli interessi di mora per le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 e la prova scritta di ogni patto derogatorio. In particolare, in base all’art. 1 del DLgs. n. 192/2012, gli interessi di mora decorrono, senza che sia necessaria alcuna costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e, ai fini della decorrenza, si applicano i seguenti termini:
- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o di un documento equivalente oppure tale data è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o il documento equivalente in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra esposto. Termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, vanno pattuiti espressamente. In ogni caso, la clausola relativa al termine va approvata per iscritto. Sicché la direttiva UE, recepita dal DLgs. n. 192/2012, ha previsto sì gli stessi termini stabiliti dall’art. 62 del DL n. 1/2012, ma ha concesso alle parti la possibilità di fissare un termine più lungo. Da qui l’alzata degli scudi da parte delle associazioni di categoria, secondo cui l’art. 62 del DL n. 1/2012 rappresenta un motivo di distorsione all’interno della filiera, con pesanti riflessi sugli operatori.
Urge quindi uno specifico intervento legislativo che renda più flessibile la nuova disciplina dei contratti agroalimentari e che stabilisca i termini di pagamento ricalcando la normativa europea, che sembra più equilibrata poiché dà una mano a tutti quei soggetti che hanno poca forza negoziale come, ad esempio, le piccole e medie imprese agricole.
/ Antonio PICCOLO FONTE:EUTEKNE
Tuttavia, in questo momento la preoccupazione delle associazioni di categoria e degli operatori agroalimentari è un’altra e ben più profonda. Si tratta dei termini di pagamento del corrispettivo che per l’art. 62 del DL n. 1/2012 sono chiari e definiti, mentre per l’art. 1 del DLgs. n. 192/2012 possono essere oggetto di accordo per stabilire una scadenza superiore. La possibilità di derogare ai termini fissati dalla nuova disciplina dei contratti agroalimentari è stata la scintilla che ha fatto riaccendere, all’interno della filiera, il dibattito sulla bontà della formulazione del citato art. 62.
Il comma 3 di tale art. ha stabilito espressamente che per i contratti (in forma scritta) che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale (persona fisica che acquista i prodotti per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta), il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
- entro il termine di 30 giorni, per le merci deteriorabili (carne congelata, latte);
- entro il termine di 60 giorni, per tutte le altre merci o derrate (animali vivi, piantine di pesco).
In entrambi i casi – così la medesima previsione – il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, mentre gli interessi (il cui saggio è maggiorato di due punti percentuali) decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Al riguardo si ricorda che l’art. 5 del DM n. 199/2012 (Regolamento di attuazione della nuova disciplina) ha stabilito fra l’altro che, per determinare gli interessi dovuti al creditore in caso di ritardato pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo in caso di consegna della fattura a mano, di spedizione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza della data di ricevimento della fattura, si assume come data quella di consegna dei prodotti, salvo prova contraria.
Con il DLgs. n. 192/2012 il Governo, in ossequio alla direttiva 2011/7/UE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) e nel modificare, fra l’altro, il DLgs. n. 231/2002 (recante attuazione della direttiva 2000/35/CE), ha disposto la decorrenza automatica degli interessi di mora per le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 e la prova scritta di ogni patto derogatorio. In particolare, in base all’art. 1 del DLgs. n. 192/2012, gli interessi di mora decorrono, senza che sia necessaria alcuna costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e, ai fini della decorrenza, si applicano i seguenti termini:
- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o di un documento equivalente oppure tale data è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o il documento equivalente in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra esposto. Termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, vanno pattuiti espressamente. In ogni caso, la clausola relativa al termine va approvata per iscritto. Sicché la direttiva UE, recepita dal DLgs. n. 192/2012, ha previsto sì gli stessi termini stabiliti dall’art. 62 del DL n. 1/2012, ma ha concesso alle parti la possibilità di fissare un termine più lungo. Da qui l’alzata degli scudi da parte delle associazioni di categoria, secondo cui l’art. 62 del DL n. 1/2012 rappresenta un motivo di distorsione all’interno della filiera, con pesanti riflessi sugli operatori.
Urge quindi uno specifico intervento legislativo che renda più flessibile la nuova disciplina dei contratti agroalimentari e che stabilisca i termini di pagamento ricalcando la normativa europea, che sembra più equilibrata poiché dà una mano a tutti quei soggetti che hanno poca forza negoziale come, ad esempio, le piccole e medie imprese agricole.
/ Antonio PICCOLO FONTE:EUTEKNE
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