ilcasodelgiorno
L’accertamento «sprint» può aggravare i vizi di quello anticipato
A rischio di invalidità maggiorata gli accertamenti da PVC notificati a dicembre
L’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000
(Statuto dei diritti del contribuente) dispone che, anteriormente allo
spirare del termine di 60 giorni
dal rilascio della copia del processo verbale, un avviso di
accertamento non è pacificamente notificabile e, con recente sentenza
(Cass. 5 ottobre 2012 n. 16999), la Corte di Cassazione ha sancito la
nullità di un accertamento emesso prima di sessanta giorni della consegna del PVC,
ancorché tale emissione fosse avvenuta dopo la presentazione di
osservazioni da parte del contribuente, poiché tale comportamento
dell’Ufficio, secondo gli Ermellini, viola comunque il termine
sospensivo di sessanta giorni dalla consegna del PVC.
Nonostante, quindi, la disposizione dello Statuto non rechi alcuna sanzione di nullità espressa dell’avviso di accertamento “anticipato”, ampia parte della giurisprudenza si è espressa per l’illegittimità di atti che non rispettano l’anzidetta sospensione temporale, ancorché si ritrovino plurimi pronunciamenti che, al contrario, propendono per la loro validità (cfr. Cass. 19875/2008, n. 3988 e 21103 del 2011).
Sollecitata sul punto, la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 244 del 2009) ritiene, invece, che l’atto anticipato sia nullo solo, però, esso se non reca le argomentazioni in ordine ai requisiti previsti dalla disposizione statutaria citata, ovvero la “particolare e motivata urgenza” che ha determinato l’adozione del provvedimento antecedentemente allo spirare del termine sospensivo stabilito dallo Statuto, individuando, quindi, nel difetto di motivazione, previsto e disciplinato in via generale per gli atti amministrativi dall’articolo 21-septies della L. 241/1990 e più specificamente in materia tributaria dagli articoli 42 del DPR 600/1973 e 56 del DPR 633/1972.
Innestandosi nel filone interpretativo indicato nella pronuncia della Consulta, la Cassazione si è ad essa ripetutamente conformata, stabilendo, con alcune successive pronunce, la nullità dell’avviso di accertamento anticipato (n. 22320/2010, 10381/2011 e 18966/2011).
Sia la giurisprudenza che la dottrina si sono, quindi, divise, fornendo risposte diverse all’interrogativo se sia nullo, o meno, un avviso che comprime le possibilità del confronto endoprocedimentale. Della questione sono state anche investite le Sezioni Unite della Cassazione, a cui è stata demandata la vexata quaestio (Cass. n. 7318/2012), al fine di porre un punto fisso ad una dibattuta questione che, peraltro, propone anche un altro specifico profilo problematico nei casi in cui un avviso di accertamento derivante da PVC non sia solo anticipato, ma anche talmente precoce e prematuro da interferire con le opportunità di definizione agevolata del contesto tributario e sanzionatorio.
Ora, quindi, nell’ipotesi in cui un verbale di constatazione, relativo al periodo di imposta 2007, fosse stato notificato in questi giorni, ovvero a partire dai primi giorni del mese di dicembre, l’Agenzia delle Entrate, per non incorrere nella decadenza afferente l’imminenza dello spirare dei termini di decadenza dei poteri di accertamento su tale anno (che scadrebbero il 31 dicembre 2012, ex art. 43, del DPR 600/73), dovrebbe contrarre per “particolare e motivata urgenza” non solo il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto, ma dovrebbe limitare, con la notifica di un atto “sprint”, anche i termini di 30 giorni previsti per l’eventuale accesso alla predetta procedura di definizione agevolata. Ora, quindi, al di là dei già noti eventuali profili di illegittimità del sacrificio dei termini statutari, su cui si pronunceranno le SS.UU., tanto più evidente potrebbe rivelarsi la lesione del diritto di difesa del contribuente quando esso dovesse subire non solo un avviso “anticipato”, ma, addirittura, un atto talmente precoce e prematuro da non consentire neanche l’accesso alla procedura di definizione agevolata del PVC.
/ Antonio ZAPPI
FONTE:EUTEKNE
Nonostante, quindi, la disposizione dello Statuto non rechi alcuna sanzione di nullità espressa dell’avviso di accertamento “anticipato”, ampia parte della giurisprudenza si è espressa per l’illegittimità di atti che non rispettano l’anzidetta sospensione temporale, ancorché si ritrovino plurimi pronunciamenti che, al contrario, propendono per la loro validità (cfr. Cass. 19875/2008, n. 3988 e 21103 del 2011).
Sollecitata sul punto, la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 244 del 2009) ritiene, invece, che l’atto anticipato sia nullo solo, però, esso se non reca le argomentazioni in ordine ai requisiti previsti dalla disposizione statutaria citata, ovvero la “particolare e motivata urgenza” che ha determinato l’adozione del provvedimento antecedentemente allo spirare del termine sospensivo stabilito dallo Statuto, individuando, quindi, nel difetto di motivazione, previsto e disciplinato in via generale per gli atti amministrativi dall’articolo 21-septies della L. 241/1990 e più specificamente in materia tributaria dagli articoli 42 del DPR 600/1973 e 56 del DPR 633/1972.
Innestandosi nel filone interpretativo indicato nella pronuncia della Consulta, la Cassazione si è ad essa ripetutamente conformata, stabilendo, con alcune successive pronunce, la nullità dell’avviso di accertamento anticipato (n. 22320/2010, 10381/2011 e 18966/2011).
Sia la giurisprudenza che la dottrina si sono, quindi, divise, fornendo risposte diverse all’interrogativo se sia nullo, o meno, un avviso che comprime le possibilità del confronto endoprocedimentale. Della questione sono state anche investite le Sezioni Unite della Cassazione, a cui è stata demandata la vexata quaestio (Cass. n. 7318/2012), al fine di porre un punto fisso ad una dibattuta questione che, peraltro, propone anche un altro specifico profilo problematico nei casi in cui un avviso di accertamento derivante da PVC non sia solo anticipato, ma anche talmente precoce e prematuro da interferire con le opportunità di definizione agevolata del contesto tributario e sanzionatorio.
Definizione integrale dei PVC
L’art. 83, comma 18, del DL 112/08 ha introdotto, nel DLgs. 19 giugno 1997, n. 218, l’art. 5-bis,
rubricato “adesione ai verbali di constatazione”. A differenza
dell’ordinario accertamento con adesione, la disposizione non prevede alcun contraddittorio
tra Ufficio e contribuente sui rilievi contenuti nel verbale di
constatazione e tale adesione speciale deve avere ad oggetto il
contenuto integrale del verbale di constatazione. Il vantaggio per il
contribuente che decida di aderire al verbale di constatazione consiste
nella riduzione delle sanzioni
applicabili alla metà della misura stabilita dall’art. 2, comma 5, del
citato decreto, per l’ordinario accertamento con adesione e, in
sostanza, le sanzioni si riducono ad un sesto del minimo previsto dalla legge. I commi 2 e 3, del predetto art. 5-bis precisano,
invece, che l’adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi
alla data della consegna del verbale, mediante comunicazione al
competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e all’organo che ha
redatto il verbale.Ora, quindi, nell’ipotesi in cui un verbale di constatazione, relativo al periodo di imposta 2007, fosse stato notificato in questi giorni, ovvero a partire dai primi giorni del mese di dicembre, l’Agenzia delle Entrate, per non incorrere nella decadenza afferente l’imminenza dello spirare dei termini di decadenza dei poteri di accertamento su tale anno (che scadrebbero il 31 dicembre 2012, ex art. 43, del DPR 600/73), dovrebbe contrarre per “particolare e motivata urgenza” non solo il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto, ma dovrebbe limitare, con la notifica di un atto “sprint”, anche i termini di 30 giorni previsti per l’eventuale accesso alla predetta procedura di definizione agevolata. Ora, quindi, al di là dei già noti eventuali profili di illegittimità del sacrificio dei termini statutari, su cui si pronunceranno le SS.UU., tanto più evidente potrebbe rivelarsi la lesione del diritto di difesa del contribuente quando esso dovesse subire non solo un avviso “anticipato”, ma, addirittura, un atto talmente precoce e prematuro da non consentire neanche l’accesso alla procedura di definizione agevolata del PVC.
/ Antonio ZAPPI
FONTE:EUTEKNE
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