imposte sostitutive
Per la permanenza nei minimi, «vecchi» requisiti da verificare
A differenza dei requisiti «aggiunti» dal
DL 98/2011, quelli già previsti per i vecchi minimi non riguardano solo
il dato storico del contribuente
In un precedente intervento, si sono analizzati i requisiti (“aggiunti”) di accesso al regime dei minimi per le persone fisiche,
previsti dall’art. 27, comma 2, del DL n. 98/2011, ai quali si devono
affiancare, come ricordato anche dall’Agenzia nella circ. n. 17/2012,
quelli già indicati all’art. 1, commi 96 e 99, della L. n. 244/2007,
ossia quelli previsti nel regime dei “vecchi” minimi (si veda “Minimi accessibili anche agli ex co.co.co. e lavoratori a tempo determinato” del 13 dicembre).
Tali ultimi requisiti, a differenza di quelli aggiunti dall’art. 27, comma 2, del predetto DL 98/2011, non attengono solamente al dato “storico” del contribuente, bensì in molti casi devono essere verificati al fine di permanere nel regime dei minimi. A tale proposito, l’art. 1, comma 111, della L. n. 244/2007 stabilisce che il regime fiscale cessa di aver efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi 96 e 99, o già nell’anno stesso qualora venga superato per più del 50% il limite massimo dei ricavi.
Per quanto concerne i requisiti indicati nel comma 96, è opportuno ricordare, senza pretesa di esaustività, quanto segue:
- il limite massimo di 30.000 euro di ricavi annui (da verificarsi anche nell’anno precedente a quello di entrata), in caso di inizio attività tale limite deve essere ragguagliato, ed in ogni caso non si tiene conto dell’eventuale adeguamento alle risultanze degli studi di settore o parametri (circ. n. 73/2007);
- il divieto di effettuare operazioni con l’estero è riferito alle esportazioni, alle operazioni assimilate, ai servizi internazionali, nonché alle cessioni con San Marino e con lo Stato del Vaticano (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR 633/72), e non anche alle cessioni intracomunitarie o alle prestazioni di servizi effettuate con controparti non residenti, le quali restano assorbite nel regime in questione. A tale proposito, si ricorda che la circ. n. 36/2010 ha precisato che i minimi non effettuano cessioni intracomunitarie in senso tecnico (sono infatti carenti della soggettività IVA), fermo restando che per gli acquisti devono procedere all’integrazione della fattura del fornitore UE, nonché alla compilazione degli elenchi Intra, ed a tal fine devono procedere anche all’iscrizione al Vies (circ. n. 39/2011);
- il contribuente non deve aver acquistato, anche mediante appalto o locazione, nei tre anni antecedenti all’entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. Per i beni strumentali ad uso “promiscuo” (si pensi, ad esempio, alle autovetture di cui all’art. 164, lett. b), del TUIR), si tiene conto del 50% del costo sostenuto (anche dopo le modifiche apportate al predetto art. 164, lett. b), ad opera della L. n. 92/2012), e ciò a prescindere dall’attività esercitata dal contribuente minimo. A tal fine, infatti, la circ. n. 7/2008, ha precisato che la percentuale del 50% si applica anche ai contribuenti minimi che svolgono attività di agenti di commercio (per i quali, come noto, ordinariamente i costi relativi ai veicoli si deducono nella misura dell’80%).
Su tale aspetto, è bene ricordare, in primo luogo, che la ratio di tale esclusione, come precisato dalla ris. n. 146/2009, è di impedire che due redditi, conseguiti nel medesimo periodo d’imposta, scontino due regimi di tassazione differenti (uno ordinario e l’altro sostitutivo).
Tuttavia, si segnalano due fattispecie in cui tale “incompatibilità” non si rende applicabile:
- il collaboratore familiare che svolge anche attività individuale come contribuente minimo, poiché il comma 99 citato in precedenza fa riferimento alla partecipazione in società ed associazioni (circ. n. 7/2008);
- il socio di società semplice che nel contempo svolge attività di consulenza con partita IVA individuale nel regime dei minimi, poiché il reddito derivante dalla partecipazione nella società non rientra nell’ambito del reddito d’impresa (ris. 7 marzo 2011 n. 27).
/ Sandro CERATO FONTE:EUTEKNE
Tali ultimi requisiti, a differenza di quelli aggiunti dall’art. 27, comma 2, del predetto DL 98/2011, non attengono solamente al dato “storico” del contribuente, bensì in molti casi devono essere verificati al fine di permanere nel regime dei minimi. A tale proposito, l’art. 1, comma 111, della L. n. 244/2007 stabilisce che il regime fiscale cessa di aver efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi 96 e 99, o già nell’anno stesso qualora venga superato per più del 50% il limite massimo dei ricavi.
Per quanto concerne i requisiti indicati nel comma 96, è opportuno ricordare, senza pretesa di esaustività, quanto segue:
- il limite massimo di 30.000 euro di ricavi annui (da verificarsi anche nell’anno precedente a quello di entrata), in caso di inizio attività tale limite deve essere ragguagliato, ed in ogni caso non si tiene conto dell’eventuale adeguamento alle risultanze degli studi di settore o parametri (circ. n. 73/2007);
- il divieto di effettuare operazioni con l’estero è riferito alle esportazioni, alle operazioni assimilate, ai servizi internazionali, nonché alle cessioni con San Marino e con lo Stato del Vaticano (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del DPR 633/72), e non anche alle cessioni intracomunitarie o alle prestazioni di servizi effettuate con controparti non residenti, le quali restano assorbite nel regime in questione. A tale proposito, si ricorda che la circ. n. 36/2010 ha precisato che i minimi non effettuano cessioni intracomunitarie in senso tecnico (sono infatti carenti della soggettività IVA), fermo restando che per gli acquisti devono procedere all’integrazione della fattura del fornitore UE, nonché alla compilazione degli elenchi Intra, ed a tal fine devono procedere anche all’iscrizione al Vies (circ. n. 39/2011);
- il contribuente non deve aver acquistato, anche mediante appalto o locazione, nei tre anni antecedenti all’entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. Per i beni strumentali ad uso “promiscuo” (si pensi, ad esempio, alle autovetture di cui all’art. 164, lett. b), del TUIR), si tiene conto del 50% del costo sostenuto (anche dopo le modifiche apportate al predetto art. 164, lett. b), ad opera della L. n. 92/2012), e ciò a prescindere dall’attività esercitata dal contribuente minimo. A tal fine, infatti, la circ. n. 7/2008, ha precisato che la percentuale del 50% si applica anche ai contribuenti minimi che svolgono attività di agenti di commercio (per i quali, come noto, ordinariamente i costi relativi ai veicoli si deducono nella misura dell’80%).
Preclusione per chi si avvale di regimi speciali IVA
Relativamente ai requisiti di cui al comma 99, oltre a ricordare la preclusione all’utilizzo del regime dei minimi per coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA,
è bene evidenziare che il regime in questione non è compatibile con la
contestuale partecipazione in società o associazioni di cui all’art. 5
del TUIR (eventuali partecipazioni detenute in anni precedenti e cedute
prima dell’entrata nel regime non rilevano).Su tale aspetto, è bene ricordare, in primo luogo, che la ratio di tale esclusione, come precisato dalla ris. n. 146/2009, è di impedire che due redditi, conseguiti nel medesimo periodo d’imposta, scontino due regimi di tassazione differenti (uno ordinario e l’altro sostitutivo).
Tuttavia, si segnalano due fattispecie in cui tale “incompatibilità” non si rende applicabile:
- il collaboratore familiare che svolge anche attività individuale come contribuente minimo, poiché il comma 99 citato in precedenza fa riferimento alla partecipazione in società ed associazioni (circ. n. 7/2008);
- il socio di società semplice che nel contempo svolge attività di consulenza con partita IVA individuale nel regime dei minimi, poiché il reddito derivante dalla partecipazione nella società non rientra nell’ambito del reddito d’impresa (ris. 7 marzo 2011 n. 27).
/ Sandro CERATO FONTE:EUTEKNE
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