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lunedì 17 dicembre 2012

IVA detraibile per gli omaggi sotto i 25,82 euro

Operazioni particolari

IVA detraibile per gli omaggi sotto i 25,82 euro

Per i beni di valore unitario superiore alla soglia, l’IVA è indetraibile e costituisce costo rilevante ai fini della soglia di deducibilità integrale

/ Sabato 15 dicembre 2012
Ai fini IVA, occorre distinguere il trattamento fiscale degli omaggi in base al fatto che il bene ceduto gratuitamente sia riconducibile o meno all’attività propria d’impresa.
Con riferimento ai beni acquistati da terzi, in base alla C.M. 188/E/98, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
L’art. 19-bis1, comma 1, lett. h) del DPR 633/72, tuttavia, prevede l’indetraibilità dell’IVA relativa “alle spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sul reddito”, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro.
Pertanto, posto che la nozione di spese di rappresentanza prevista dal DM 19 novembre 2008, attuativo dell’art. 108, comma 2 del TUIR, ha efficacia anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’IVA sostenuta per l’acquisto di beni e servizi qualificati come “di rappresentanza” è indetraibile, in caso di beni di valore unitario superiore a 25,83 euro, a prescindere dalla deducibilità dei relativi costi dal reddito d’impresa.
Al riguardo, si osserva che, a causa del mancato allineamento delle soglie previste ai fini delle imposte sui redditi (50 euro) e ai fini IVA (25,82 euro), l’indetraibilità dell’IVA fa sì che la stessa, come si è già avuto modo di approfondire in un precedente intervento, diventi un costo in sede di determinazione del reddito (si veda “Omaggi integralmente deducibili sotto i 50 euro” del 30 novembre 2012).
Riepilogando, l’IVA “a monte” relativa all’acquisto di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa, concessi a titolo di omaggio, è:
- detraibile, se il costo (o valore) unitario del bene non è superiore a 25,82 euro;
- indetraibile, se il costo (o valore) unitario del bene è superiore a 25,82 euro.
In base al combinato disposto dell’art. 2, comma 2, n. 4 e dell’art. 19-bis1, comma, 1 lett. h) del DPR 633/72 si ha che, per i beni non rientranti nell’attività propria dell’impresa (non essendo di propria produzione o commercio), la cessione gratuita è sempre esclusa da IVA.
Si osserva, altresì, che la detraibilità, per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro, vale anche nel caso in cui gli omaggi siano costituiti da alimenti e bevande (ad esempio, bottiglie di vino), tant’è che gli stessi, rientrando tra le spese di rappresentanza, sono assoggettati alla disciplina prevista dal citato art. 19-bis1, comma, 1 lett. h), con la conseguente detraibilità dell’imposta per i beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro; quindi, nonostante la lett. f) dell’art. 19-bis1 preveda l’indetraibilità oggettiva dell’imposta relativa all’acquisto di alimenti e bevande.
Inoltre, se l’omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ai fini dell’individuazione del regime IVA applicabile, occorre avere riguardo al costo dell’intera confezione, anziché al costo dei singoli beni.
Si osserva, inoltre, che i beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti non sono inerenti all’attività d’impresa e non possono nemmeno essere qualificati come spese di rappresentanza. Di conseguenza, la relativa IVA è indetraibile, mentre la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72.
IVA detraibile per i beni oggetto dell’attività
Per quanto riguarda gli omaggi realizzati con beni oggetto dell’attività d’impresa, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza (C.M. 188/E/98).
Pertanto, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lettera h), del DPR 633/1972.
Sotto il profilo della “cessione”, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del DPR 633/1972, la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo (o valore) unitario dei beni (inferiore, pari o superiore a 25,82 euro). In tal caso, la base imponibile è costituita, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera c), del DPR n. 633/1972, dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
Se gli omaggi rappresentati da beni oggetto dell’attività d’impresa sono destinati ai dipendenti, spetta la detrazione dell’imposta, mentre la cessione gratuita è imponibile ex art. 2 comma 2 n. 4.
 / Pamela ALBERTI FONTE EUTEKNE

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