1 gennaio 2013, nuova fatturazione UE ed Extra UE
L’approvazione
della legge di stabilità 2013, porterà delle novità in materia di
fatturazione, già contenute nell’art. 1 del DL 216/2012.
Tra le novità quelle previste sul
versante delle operazioni attive, e più nello specifico per le
prestazioni di servizi, per le quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21
del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della
fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del
presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR
633/72.
Si ricorda che già dal 1° gennaio 2010, a
seguito delle novità introdotte dal DLgs. n. 18/2010, sussiste
l’obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi,
fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, rese a
soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE.
Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:
- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura: inversione contabile;
- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura: operazione non soggetta.
Quindi a differenza di quanto
previstofino al 31 dicembre 2012, in cui l’obbligo di fatturazione è
circoscritto ai soli servizi generici di cui all’art. 7-ter, resi a
soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, dal prossimo 1° gennaio
2013 l’obbligo di fatturazione è esteso a tutte le prestazioni di
servizi, pertanto anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater
e 7-quinquies del DPR 633/72. Si evidenzia che tuttavia molti operatori
già, facoltativamente, per suddette prestazioni emettevano fattura, in
maniera volontaria, non essendo previsto fino a fine 2012 alcun obbligo.
Bisognerà fare attenzione infatti è
previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle
prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali
l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui
lo stesso è stabilito.
Quindi non è solamente l’esclusione da
IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì
richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo
Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è
sempre del tutto agevole.
In questo quadro quindi il servizio di
consulenza legale reso da avvocato italiano nei confronti di una società
francese, essendo una prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art.
7-ter del DPR 633/72; l' imposta è dovuta in Francia ad opera del
committente con inversione contabile;
Per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.
AT
Per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.
AT
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