Giustificabili le anomalie su studi di settore per il periodo d’imposta 2011
4 novembre 2012
Con comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito, il software “Segnalazioni 2012”, procedura che consente ai contribuenti la possibilità di segnalare eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento alle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, tenendo conto anche dei correttivi di crisi.
Il canale telematico per l’invio delle segnalazioni sarà aperto dal 27 novembre 2012 al 28 febbraio 2013, tenendo presente che, per utilizzare la procedura, è necessario possedere il Pincode (codice personale) oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo tramite registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia.
Va tenuto presente che già nel 2009 e nel 2010 i contribuenti hanno avuto l’opportunità di segnalare quanto suddetto. In pratica, questa procedura, che si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle “Note aggiuntive” di GE.RI.CO., permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze in merito a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Si ricorda che, dal periodo d’imposta 2011, il contribuente che omette di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ovvero indica cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti, è sottoposto ad accertamento induttivo. Tale metodo di accertamento è applicabile anche nel caso di infedele compilazione del modello, qualora l’infedeltà comporti una differenza superiore al 15%, o in ogni caso superiore a 50 mila euro, tra i ricavi o i compensi stimati da GE.RI.CO. sulla base dei dati corretti e quelli dichiarati.
Va ricordato, altresì, che il decreto 26 aprile 2012 ha individuato dieci nuovi indicatori di coerenza economica, che hanno lo scopo di contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli in argomento. Tra questi, in particolare, si evidenziano l’indicatore “Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” e l’indicatore “Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”. I contribuenti che si trovano incoerenti, non solo a questi indicatori, ma anche agli altri nuovi indicatori, sono oggetto di analisi e di selezione delle posizioni da parte dell’Agenzia. È chiaro, quindi, che è consigliabile comunicare, per mezzo del software “Segnalazioni 2012”, l’eventuale giustificazione a detta incoerenza, al fine di evitare un possibile controllo.Quanto alla normalità economica, il citato decreto ha individuato un nuovo indicatore di normalità economica applicabile a 145 studi di settore, che prevedono la variabile “Valore dei beni strumentali” e che richiedono informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività. La condizione di non normalità, legata a questo indicatore, si manifesta quando sussiste la presenza di “Beni strumentali” tra i dati strutturali, mentre, tra i dati contabili, non viene indicato importo alcuno nel rigo “Valore dei beni strumentali”. È necessario, quindi, correggere questa “anomalia”, segnalando possibili errori commessi in sede di compilazione del modello concernente gli studi di settore.
Comunque, preme sottolineare che la “non normalità” può derivare anche da altri indicatori come, per esempio, quello relativo alla “durata delle scorte”. In questo caso, un possibile elemento giustificativo da segnalare potrebbe individuarsi nei consistenti approvvigionamenti, debitamente documentati, di beni di magazzino eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato.
Plaudendo, infine, all’iniziativa di collaborazione concessa dall’Amministrazione finanziaria, si spera che le segnalazioni vengano valutate attentamente, al fine di evitare quel possibile inserimento del contribuente nelle liste di controllo.
Il canale telematico per l’invio delle segnalazioni sarà aperto dal 27 novembre 2012 al 28 febbraio 2013, tenendo presente che, per utilizzare la procedura, è necessario possedere il Pincode (codice personale) oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo tramite registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia.
Va tenuto presente che già nel 2009 e nel 2010 i contribuenti hanno avuto l’opportunità di segnalare quanto suddetto. In pratica, questa procedura, che si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle “Note aggiuntive” di GE.RI.CO., permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze in merito a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Si ricorda che, dal periodo d’imposta 2011, il contribuente che omette di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ovvero indica cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti, è sottoposto ad accertamento induttivo. Tale metodo di accertamento è applicabile anche nel caso di infedele compilazione del modello, qualora l’infedeltà comporti una differenza superiore al 15%, o in ogni caso superiore a 50 mila euro, tra i ricavi o i compensi stimati da GE.RI.CO. sulla base dei dati corretti e quelli dichiarati.
Va ricordato, altresì, che il decreto 26 aprile 2012 ha individuato dieci nuovi indicatori di coerenza economica, che hanno lo scopo di contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati previsti dai modelli in argomento. Tra questi, in particolare, si evidenziano l’indicatore “Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” e l’indicatore “Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso”. I contribuenti che si trovano incoerenti, non solo a questi indicatori, ma anche agli altri nuovi indicatori, sono oggetto di analisi e di selezione delle posizioni da parte dell’Agenzia. È chiaro, quindi, che è consigliabile comunicare, per mezzo del software “Segnalazioni 2012”, l’eventuale giustificazione a detta incoerenza, al fine di evitare un possibile controllo.Quanto alla normalità economica, il citato decreto ha individuato un nuovo indicatore di normalità economica applicabile a 145 studi di settore, che prevedono la variabile “Valore dei beni strumentali” e che richiedono informazioni riconducibili ai beni strumentali utilizzati per lo svolgimento delle attività. La condizione di non normalità, legata a questo indicatore, si manifesta quando sussiste la presenza di “Beni strumentali” tra i dati strutturali, mentre, tra i dati contabili, non viene indicato importo alcuno nel rigo “Valore dei beni strumentali”. È necessario, quindi, correggere questa “anomalia”, segnalando possibili errori commessi in sede di compilazione del modello concernente gli studi di settore.
Comunque, preme sottolineare che la “non normalità” può derivare anche da altri indicatori come, per esempio, quello relativo alla “durata delle scorte”. In questo caso, un possibile elemento giustificativo da segnalare potrebbe individuarsi nei consistenti approvvigionamenti, debitamente documentati, di beni di magazzino eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato.
Plaudendo, infine, all’iniziativa di collaborazione concessa dall’Amministrazione finanziaria, si spera che le segnalazioni vengano valutate attentamente, al fine di evitare quel possibile inserimento del contribuente nelle liste di controllo.
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