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sabato 10 novembre 2012

Imposta di registro - Cessione d’azienda

Imposta di registro

Cessione d’azienda «mascherata» anche se l’attività non può proseguire subito

La Cassazione ricorda che la cessione di beni strumentali può essere riqualificata in cessione d’azienda, con riflessi sull’imposizione indiretta

/ Sabato 10 novembre 2012
Non è sufficiente ad escludere la configurabilità di una cessione d’azienda “mascherata” da cessione di singoli beni aziendali il fatto che non vi sia l’immediata possibilità di continuazione dell’attività svolta dal cedente ad opera del cessionario. Questo è, in breve, il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 9 novembre 2012 n. 19544.
Nel caso di specie, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato in atto di cessione d’azienda l’atto con il quale erano stati ceduti beni aziendali.
Tuttavia, a seguito di ricorso dei contribuenti, la C.T.C. ne aveva accolto le ragioni, sostenendo che l’atto presentato per la registrazione andasse qualificato come cessione di singoli beni e non già come cessione di azienda. In particolare, la Commissione aveva ritenuto infondata la pretesa fiscale per il fatto che, nel caso di specie, era impossibile che l’attività svolta dal cedente venisse continuata dal cessionario, in quanto la cessione si collocava nell’ambito di una complessa operazione che prevedeva il successivo conferimento dei beni ad un consorzio.
Secondo la Corte di Cassazione (che condivide in tutto la relazione dei ricorrenti), però, la motivazione addotta dalla Commissione Centrale non è sufficiente: il giudice ha omesso di indicare le ragioni del proprio convincimento e ha fornito solo motivazioni generiche, inadeguate a giustificare la conclusione accolta, non avendo indicato, in concreto, gli elementi che, nel caso di specie, consentissero di qualificare la cessione come “mera cessione di beni”.
Nello specifico, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva rilevato che l’attività che il Consorzio (cui i beni aziendali dovevano, poi, essere ceduti) sarebbe andata ad esercitare era la stessa esercitata dal cedente. Pertanto, non era condivisibile l’affermazione della Commissione Centrale, secondo cui era da escludere la continuazione dell’attività in capo al cessionario.
Inoltre – ricorda la Corte – è principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. 25 gennaio 2002 n. 897) quello secondo cui, in presenza di una cessione di beni strumentali atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio dell’impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro; invece, la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad IVA. Inoltre, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro non è necessario che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali.
Così, sulla base delle illustrate argomentazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rimettendo la causa alla C.T. Reg. perché la riesamini facendo applicazione dei principi sopra enunciati.
Non è necessaria la potenzialità produttiva attuale
L’ordinanza in commento, pur non fornendo una motivazione molto ricca di spunti, configura, però, un’occasione per ricordare che la qualificazione del complesso di beni trasferito quale azienda (o ramo di azienda) è di importanza decisiva nell’ambito dell’imposizione indiretta. Qualora, infatti, i beni trasferiti non abbiano quell’unità funzionale che caratterizza l’azienda, la cessione sconterebbe l’IVA in luogo dell’imposta di registro.
In breve, l’errata qualificazione della fattispecie può condurre alle seguenti conseguenze:
- se un complesso che ha le caratteristiche di azienda è stato qualificato come mero insieme di beni, gli uffici potrebbero accertare il mancato assoggettamento dell’atto a registrazione e si aprirebbero, nel contempo, problematiche per l’IVA non dovuta addebitata al cessionario e da questi detratta;
- se, al contrario, un mero compendio di beni è stato qualificato come azienda, possono essere irrogate le sanzioni per omessa fatturazione e per le violazioni a valle (registrazione, versamento e obblighi dichiarativi).
 / Anita MAURO
fonte:eutekne

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