Contenzioso
La definizione delle liti non blocca la riscossione
Per la Corte di Cassazione, tale effetto
non trova nessun riscontro normativo ed è incompatibile con la ratio
della legge sul condono
La Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 19861 depositata il 14 novembre 2012, si è espressa su un aspetto
molto importante relativo alla definizione delle liti pendenti: l’effetto che la domanda del contribuente comporta sulla riscossione delle somme.
È bene premettere che quanto affermato nella sentenza vale altresì per la definizione del 2011. Infatti, l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011 ha introdotto una sanatoria delle liti pendenti al 31 dicembre 2011 (circoscritta alle cause ove è parte l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro) che rinvia, per quasi tutti gli aspetti, all’art. 16 della L. 289/2002.
Riepilogando, per quel che ci interessa, l’iter di adesione alla definizione, si profila opportuno evidenziare che occorreva versare gli importi da condono entro lo scorso 2 aprile e, sempre entro la medesima data, inviare la domanda di definizione all’Agenzia delle Entrate.
Il perfezionamento della definizione presupponeva quindi entrambi gli adempimenti, eseguiti tempestivamente.
Considerato che molte liti riguardano cartelle di pagamento da controllo automatico e/o formale, è palese l’importanza di sapere quali siano i nessi tra definizione e riscossione.
I giudici hanno stabilito che la domanda di definizione non ha alcun effetto sulla prosecuzione della riscossione, in quanto l’art. 16 richiamato, per poter fruire della sanatoria della causa, richiedeva che il potere di accertamento fosse stato esercitato, che la sua legittimità fosse stata contestata e che la lite fosse pendente.
Per questo motivo, l’iscrizione a ruolo antecedente alla presentazione della domanda di definizione non può ritenersi affetta da illegittimità sopravvenuta, in quanto configura, “almeno in astratto, il presupposto di applicazione del condono, giacché essa, contenendo la pretesa erariale di pagamento del tributo, dà luogo, in caso d’impugnazione, alla lite pendente definibile in base alla legge del 2002”.
Il discorso è ancor più valido per l’IVA (nonostante a nostro avviso valga per tutte le imposte), siccome contemplare l’inefficacia sopravvenuta della riscossione significherebbe rinunciare alla stessa, il che porrebbe problemi di compatibilità con il diritto comunitario.
Sia l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011 sia l’art. 16 della L. 289/2002 hanno contemplato la sospensione dei processi e dei termini processuali, ma non delle attività di riscossione.
Preso atto di ciò, è quindi da accogliere con favore il costante orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso dapprima in occasione della definizione del 2002 e poi ribadito l’anno scorso.
Infatti, è stato chiarito che, “dopo aver riscontrato l’integrale pagamento di quanto dovuto, l’Ufficio, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, dispone subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite” (circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 48, § 9). Poi, a seguito del perfezionamento della definizione, quindi a seguito dell’inoltro della domanda, gli Uffici dispongono, dopo aver accertato la regolarità della sanatoria, lo sgravio.
L’unico problema che può emergere da tale procedura è l’eventuale e successivo diniego di condono, in seguito al quale “riemerge” l’attività di riscossione, con potenziali danni ai contribuenti che, confidando nel buon esito della sanatoria, hanno omesso di onorare le cartelle di pagamento.
/ Alfio CISSELLO
È bene premettere che quanto affermato nella sentenza vale altresì per la definizione del 2011. Infatti, l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011 ha introdotto una sanatoria delle liti pendenti al 31 dicembre 2011 (circoscritta alle cause ove è parte l’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro) che rinvia, per quasi tutti gli aspetti, all’art. 16 della L. 289/2002.
Riepilogando, per quel che ci interessa, l’iter di adesione alla definizione, si profila opportuno evidenziare che occorreva versare gli importi da condono entro lo scorso 2 aprile e, sempre entro la medesima data, inviare la domanda di definizione all’Agenzia delle Entrate.
Il perfezionamento della definizione presupponeva quindi entrambi gli adempimenti, eseguiti tempestivamente.
Considerato che molte liti riguardano cartelle di pagamento da controllo automatico e/o formale, è palese l’importanza di sapere quali siano i nessi tra definizione e riscossione.
I giudici hanno stabilito che la domanda di definizione non ha alcun effetto sulla prosecuzione della riscossione, in quanto l’art. 16 richiamato, per poter fruire della sanatoria della causa, richiedeva che il potere di accertamento fosse stato esercitato, che la sua legittimità fosse stata contestata e che la lite fosse pendente.
Per questo motivo, l’iscrizione a ruolo antecedente alla presentazione della domanda di definizione non può ritenersi affetta da illegittimità sopravvenuta, in quanto configura, “almeno in astratto, il presupposto di applicazione del condono, giacché essa, contenendo la pretesa erariale di pagamento del tributo, dà luogo, in caso d’impugnazione, alla lite pendente definibile in base alla legge del 2002”.
Il discorso è ancor più valido per l’IVA (nonostante a nostro avviso valga per tutte le imposte), siccome contemplare l’inefficacia sopravvenuta della riscossione significherebbe rinunciare alla stessa, il che porrebbe problemi di compatibilità con il diritto comunitario.
Principio applicabile alla sanatoria del 2011
A
sostegno dell’assunto della Cassazione, nessuna norma prevede, nemmeno
indirettamente, la sospensione della riscossione e, a maggior ragione,
la sua inefficacia sopravvenuta.Sia l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011 sia l’art. 16 della L. 289/2002 hanno contemplato la sospensione dei processi e dei termini processuali, ma non delle attività di riscossione.
Preso atto di ciò, è quindi da accogliere con favore il costante orientamento dell’Agenzia delle Entrate, espresso dapprima in occasione della definizione del 2002 e poi ribadito l’anno scorso.
Infatti, è stato chiarito che, “dopo aver riscontrato l’integrale pagamento di quanto dovuto, l’Ufficio, sulla base di un sommario controllo della definibilità della lite, dispone subito, senza necessità di specifica istanza, la sospensione della riscossione dei ruoli il cui obbligo di pagamento verrà meno per effetto della definizione della lite” (circ. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2011 n. 48, § 9). Poi, a seguito del perfezionamento della definizione, quindi a seguito dell’inoltro della domanda, gli Uffici dispongono, dopo aver accertato la regolarità della sanatoria, lo sgravio.
L’unico problema che può emergere da tale procedura è l’eventuale e successivo diniego di condono, in seguito al quale “riemerge” l’attività di riscossione, con potenziali danni ai contribuenti che, confidando nel buon esito della sanatoria, hanno omesso di onorare le cartelle di pagamento.
/ Alfio CISSELLO
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