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lunedì 5 novembre 2012

Si dimezzano i tempi per la certificazione dei crediti verso la P.A.

riscossione

Si dimezzano i tempi per la certificazione dei crediti verso la P.A.

Il DM 24 settembre 2012, pubblicato ieri in Gazzetta, dispone che la certificazione debba avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
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/ Sabato 03 novembre 2012
Tempi più brevi per la certificazione dei crediti verso la P.A., procedimento con il quale è possibile attestare che il credito rispetta i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 di ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia 24 settembre 2012, che modifica il precedente DM 22 maggio 2012, contenente le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Innanzitutto, intervenendo sull’art. 2, comma 2 del DM 22 maggio 2012, il decreto 24 settembre 2012 dispone che l’amministrazione o ente debitore deve certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile, o deve rilevarne l’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, non più entro 60, bensì nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.
Inoltre, per i crediti d’importo superiore a 10.000 euro, l’amministrazione o ente debitore procede alla verifica prescritta dall’art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di accertata inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.
Dove previsto, poi, il versamento di cui all’art. 28-quater del DPR 602/73 va effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.
Il DM 24 settembre 2012 dispone ancora che, nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell’amministrazione debitrice, ma che tra i debiti non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010 convertito.
In più, se l’importo certificato viene in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010, l’importo del credito da utilizzare in compensazione va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione e il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall’attestazione di avvenuta compensazione.
Sostituendo gli artt. 4 e 5 del DM 22 maggio 2012, il decreto 24 settembre 2012 stabilisce, rispettivamente, che, decorso il termine di 30 giorni senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, rispettivamente:
- utilizzando l’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore;
- mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore.
Infine, il DM 24 settembre 2012 dispone che l’impresa creditrice possa delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato a una banca a un intermediario finanziario, quest’ultimo trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validità di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l’amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario che informa il titolare del credito.
FONTE:EUTEKNE

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