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mercoledì 21 novembre 2012

Comunicazioni tardive fino al 31 dicembre 2012

Comunicazioni tardive fino al 31 dicembre 2012

Entro la fine dell’anno è possibile inviare le omesse comunicazioni quali, ad esempio, l’opzione per il consolidato fiscale o l’opzione IRAP

/ Lunedì 19 novembre 2012
Entro il 31 dicembre 2012, sarà possibile porre rimedio alle omissioni relative a comunicazioni o adempimenti che rischiano di precludere al contribuente di poter fruire di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi opzionali.
Come già evidenziato su questo quotidiano (si veda, da ultimo, “Sanabile l’omessa presentazione della comunicazione per il 36%” del 14 novembre 2012), l’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di inviare la comunicazione di opzione o di adempiere alle formalità, subordinatamente alle quali è possibile fruire di benefici di natura fiscale o accedere a regimi fiscali opzionali, successivamente alla scadenza ordinaria pagando, contemporaneamente, una sanzione di 258 euro (remissione in bonis).
Si tratta, cioè, della possibilità di sanare quei casi in cui l’obbligo di comunicazione o l’adempimento formale devono essere previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime opzionale.
Non rientrano pertanto nella sanatoria dell’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 quelle comunicazioni o quegli adempimenti formali la cui non tempestiva esecuzione assuma natura di mera irregolarità e dal cui mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione della sanzione.
La Relazione illustrativa al decreto e la circ. dell’Agenzia delle Entrate 28 settembre 2012 n. 38 hanno individuato, a titolo esemplificativo, alcuni casi di applicazione della remissione in bonis introdotta dal DL 16/2012, e in particolare:
- l’omessa opzione per il regime di trasparenza previsto per le società di capitali partecipate da altre società di capitale  e per le srl a ristretta base proprietaria;
- l’omessa opzione per il consolidato fiscale;
- l’omesso invio del modello EAS, la comunicazione cioè dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato, previsto per gli enti associativi, di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del DPR 633/72;
- l’omessa presentazione del modello IVA 26 recante l’opzione per la procedura dell’IVA di gruppo;
- l’omessa opzione delle società di persone e degli imprenditori individuali in contabilità ordinaria per la determinazione dell’IRAP secondo le medesime regole previste per le società di capitali (principio di derivazione dal bilancio);
- l’omessa opzione per la determinazione forfetaria del reddito delle navi che presentano i requisiti di cui all’art. 155 comma 1 e 2 del TUIR, cosi come integrato dall’art. 6 comma 1 del DM 23 giugno 2006, la tonnage tax.
Oltre ai casi sopra elencati, in dottrina si è ipotizzata la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis anche ad altre fattispecie quali, a titolo esemplificativo, l’omesso invio della raccomandata al conduttore in caso di opzione per la cedolare secca o l’omessa preventiva comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% relativa all’annualità 2010 e precedenti e, secondo parte della dottrina, anche nel caso di omessa richiesta di iscrizione nell’archivio VIES dei soggetti che intendano effettuare cessioni e acquisti intracomunitari.
L’eventuale omissione degli adempimenti sopra descritti, secondo l’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, può essere sanata effettuando la comunicazione o eseguendo l’adempimento richiesto entro il termine della prima dichiarazione utile e cioè entro la prima dichiarazione il cui termine di presentazione scada successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione oppure eseguire l’adempimento stesso.
Con particolare riferimento, però, alla prima applicazione della norma, è possibile sanare le omissioni di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale entro il 31 dicembre 2012.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui una società non abbia esercitato l’opzione per il regime di tassazione consolidata per il biennio 2012-2014 entro il 16 giugno 2012, può prendere in considerazione l’opportunità di inviare la comunicazione entro la fine dell’anno, pagando la sanzione di 258 euro, sempre che i requisiti sostanziali richiesti dall’art. 117 e seguenti del TUIR fossero già esistenti alla data originaria di scadenza, che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società sia venuta a conoscenza e sempre che l’opzione esercitata in ritardo non produca danni all’Erario.
Analogamente, proseguendo con gli esempi, anche una società di persone o un imprenditore individuale in contabilità ordinaria può valutare entro il 31 dicembre 2012 di optare (ai sensi dell’art. 5-bis comma 2 del DLgs. 446/97) per determinare la base imponibile IRAP secondo le medesime regole previste per le società di capitali in luogo del regime naturale fondato sulle disposizioni del TUIR, qualora non vi abbia provveduto entro lo scorso 29 febbraio 2012.
 / Elena SPAGNOL fonte eutekne

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