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mercoledì 21 novembre 2012

Società estere mai residenti in Italia se la direzione effettiva è all’estero

Società estere mai residenti in Italia se la direzione effettiva è all’estero

 Venerdì 16 novembre 2012



Società estere mai residenti in Italia se la direzione effettiva è all’estero.
Secondo la C.T. Prov. Treviso, rileva il luogo dove sono prese le decisioni e non quello dove materialmente risiedono gli amministratori.
Con la sentenza n. 91/02/12, depositata lo scorso 16 ottobre 2012, la C.T. Prov. di Treviso ha ritenuto insussistente la residenza fiscale in Italia di una società di diritto slovacco controllata da una società italiana, ma la cui sede di direzione effettiva è stata individuata nello Stato estero.
La sentenza presenta un certo interesse sia per il contesto, che non è difficile ritenere particolarmente diffuso, in cui una società italiana controlla una società estera, ha in comune con questa parte dell’organo amministrativo e utilizza prestazioni della controllata (nel caso considerato, mediante contratti di appalto) per lo svolgimento della propria attività, sia perché esamina in modo contestuale la presunzione di esterovestizione e le regole ordinarie (interne e convenzionali) che consentono di stabilire la residenza fiscale italiana di un soggetto di diritto estero.

La Commissione ha, dapprima, correttamente escluso la sussistenza della presunzione di esterovestizione della società slovacca ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del TUIR. La norma, infatti, considera residenti in Italia (salvo, naturalmente, prova contraria) le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali italiani se, in alternativa:
- sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia;
- sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.
 / Gianluca ODETTO, eutekne

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