Società estere mai residenti in Italia se la direzione effettiva è all’estero
Venerdì 16 novembre 2012
Società estere mai residenti in Italia se la direzione effettiva è all’estero.
Secondo la C.T. Prov. Treviso, rileva il
luogo dove sono prese le decisioni e non quello dove materialmente
risiedono gli amministratori.
Con la sentenza n. 91/02/12, depositata lo scorso 16 ottobre 2012, la C.T. Prov. di Treviso ha ritenuto insussistente la residenza fiscale in
Italia di una società di diritto slovacco controllata da una società
italiana, ma la cui sede di direzione effettiva è stata individuata
nello Stato estero.
La sentenza presenta un certo interesse sia per il contesto,
che non è difficile ritenere particolarmente diffuso, in cui una
società italiana controlla una società estera, ha in comune con questa
parte dell’organo amministrativo e utilizza prestazioni della
controllata (nel caso considerato, mediante contratti di appalto) per lo
svolgimento della propria attività, sia perché esamina in modo
contestuale la presunzione di esterovestizione e
le regole ordinarie (interne e convenzionali) che consentono di
stabilire la residenza fiscale italiana di un soggetto di diritto
estero.
La Commissione ha, dapprima, correttamente escluso la
sussistenza della presunzione di esterovestizione della società slovacca
ai sensi dell’art. 73, comma 5-bis, del
TUIR. La norma, infatti, considera residenti in Italia (salvo,
naturalmente, prova contraria) le società estere che detengono partecipazioni di controllo in società di capitali o enti commerciali italiani se, in alternativa:
- sono controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia;
- sono amministrate da
un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di
gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti in Italia.
/ Gianluca ODETTO, eutekne
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