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mercoledì 28 novembre 2012

Per gli enti non commerciali, esenzione IMU condizionata

immobili

Per gli enti non commerciali, esenzione IMU condizionata

Il DM 19 novembre 2012 n. 200 definisce le caratteristiche che devono avere gli enti non commerciali per godere dell’esenzione
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/ Martedì 27 novembre 2012
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs. 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8 del DLgs. 23/2011, sono esenti da IMU gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della L. 222/85.
Mentre il comma 2 dell’art. 91-bis del DL 1/2012 esamina l’ipotesi di utilizzo misto in cui l’attività di natura non commerciale sia svolta in una determinata porzione dell’unità immobiliare, il successivo comma 3 dispone che, nel caso di utilizzazione mista ove non sia possibile identificare gli immobili o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all’attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, occorre applicare l’esenzione in misura proporzionale all’utilizzazione non commerciale dell’immobile come risulta da apposita dichiarazione.
La definizione delle modalità e delle procedure per l’applicazione proporzionale dell’esenzione dall’IMU per quest’ultime unità immobiliari (quelle disciplinate dal comma 3), sono stabilite dal DM 19 novembre 2012 n. 200, che è stato pubblicato nella G.U. n. 274 dello scorso 23 novembre (si veda “In Gazzetta il decreto IMU sugli enti non commerciali” del 24 novembre).
Anzitutto, l’art. 3 del DM n. 200/2012 definisce i requisiti generali che devono avere le attività istituzionali svolte con modalità non commerciali. Infatti, l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale deve prevedere:
- il divieto di distribuire utili a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge oppure sia effettuata a favore di enti con le stesse finalità;
- l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività solidaristiche;
- l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Entro il 31 dicembre 2012 gli enti non commerciali dovranno predisporre o adeguare il proprio statuto ai sopraelencati principi generali.
Inoltre, in relazione alla tipologia di attività esercitata, sono richiesti dall’art. 4 del DM n. 200/2012 altri requisiti speciali. In particolare, è previsto che si considerano effettuate con modalità non commerciali:
- per le attività assistenziali e sanitarie: quelle che, in caso di accreditamento o convenzione con l’ente pubblico, sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell’utenza (alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale) servizi gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale. Se non accreditate o convenzionate, invece, si considerano tali quelle svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali;
- per le attività didattiche: l’attività deve essere paritaria rispetto a quella statale, la scuola non deve discriminare l’accesso degli alunni, deve accogliere i portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente, nonché svolgere gratuitamente l’attività, oppure dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio;
- per le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive: sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivo di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.
Il rapporto proporzionale tra l’utilizzo non commerciale e commerciale dell’immobile è determinato con riferimento alla superficie, al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte e ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per tali attività. Le percentuali determinate in seguito all’applicazione delle disposizioni contenute nel DM n. 200/2012 dovranno essere indicate per ciascun immobile nella dichiarazione IMU approvata dal DM 30 ottobre 2012.
Il nuovo regolamento sull’IMU, che è stato pubblicato in G.U. lo scorso venerdì, è già sotto la lente di Bruxelles, che dovrà verificarne la compatibilità con le norme UE e valutare se chiudere la procedura d’infrazione aperta contro l’Italia per le agevolazioni fiscali previste finora per gli enti non commerciali.
  Arianna ZENI FONTE:EUTEKNE

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