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martedì 6 novembre 2012

l’imposta provinciale di trascrizione

tributi locali

Raffica di chiarimenti per l’imposta provinciale di trascrizione

In attesa che la norma sia definitiva e si delineino alcuni emendamenti sui veicoli in leasing, il Dipartimento delle Finanze fornisce le prime indicazioni

/ Martedì 06 novembre 2012
Con nota prot. n. 23970 del 31 ottobre 2012, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione a quesiti posti da Assilea, Aniasa e ACI in merito alla nuova disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) introdotta dall’art. 9, comma 2, del DL 10 ottobre 2012, n. 174 (attualmente in fase di conversione in legge), che ha inserito il comma 1-bis e ha modificato il comma 4 dell’articolo 56 del DLgs. n. 446/1997.
Occorre premettere che la norma in esame consente di eseguire le formalità relative all’IPT su tutto il territorio nazionale, con destinazione del gettito dell’imposta alla Provincia ove ha la sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.
In particolare, per quanto riguarda le persone giuridiche con sede legale all’estero, il Dipartimento, al fine di dirimere le incertezze, ritiene che la Provincia destinataria dell’IPT sia quella dove ha la sede secondaria la società estera; nel caso di più sedi secondarie in Italia, la società stessa ha la facoltà di individuare la sede e conseguentemente la Provincia destinataria del gettito del tributo.
Nel quesito viene, inoltre, domandato se l’ITP debba essere calcolata secondo le tariffe previste dalla Provincia in cui ha la sede legale il soggetto passivo d’imposta oppure sulla base di quelle stabilite dalla Provincia ove è situata la sede secondaria della persona giuridica. Al riguardo, il Dipartimento chiarisce che, nel caso in cui il soggetto passivo d’imposta sia persona giuridica, il criterio di calcolo dell’IPT è quello relativo alla Provincia dove si ha sede legale; non è, infatti, rispondente al dettato normativo l’ipotesi di consentire ad un soggetto passivo che non abbia la sede legale nel territorio della Provincia che per legge è individuata quale destinataria del gettito dell’IPT, di usufruire della tariffa stabilita da un’altra Provincia.
Quanto alla Provincia destinataria del gettito in caso di iscrizione di ipoteca, a prescindere dalla nazionalità dell’avente causa, si deve calcolare e versare l’IPT in base alla residenza/sede legale del soggetto passivo debitore ipotecario; la norma individua il soggetto passivo nell’avente causa (proprietario-acquirente) o nell’intestatario del veicolo (il locatario nel caso di locazione finanziaria, il titolare del diritto di godimento nel caso di usufrutto, il cessionario nel caso di compravendita con patto di riservato dominio); pertanto, non è possibile far discendere la soggettività passiva in capo al creditore ipotecario.
Nei casi in cui il veicolo sia stato oggetto di un contratto di locazione finanziaria, la Provincia destinataria del gettito dell’imposta deve essere individuata in quella ove è situata la sede legale o la residenza del locatario a titolo di locazione finanziaria e non quella della società di leasing. Ciò in quanto l’articolo 91 del DLgs. n. 285/1992 dispone, al comma 1, che “I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.”.
Riguardo ai lavori in corso, tuttavia, è opportuno monitorare gli esiti delle votazioni, attualmente in corso presso le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, degli emendamenti all’art. 9 del Ddl. di conversione del DL 174 (tra i quali anche quello riguardante l’esonero dal pagamento dell’IPT al momento del riscatto in caso di veicolo in leasing).
 / Lelio CACCIAPAGLIA e Patrizia MARRA
FONTE:EUTEKNE

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