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mercoledì 28 novembre 2012

Piena retroattività per la notifica incostituzionale della cartella

Riscossione

Piena retroattività per la notifica incostituzionale della cartella

In tal caso, non può valere il limite dei rapporti giuridici «esauriti», ovvero quelli «consumati» dalla decadenza

/ Lunedì 26 novembre 2012
In un recente articolo (si veda “Incostituzionale la notifica della cartella di pagamento all’irreperibile” del 23 novembre 2012), è stata segnalata la sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 2012, ove l’art. 26 del DPR 602/73 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede che, in ogni ipotesi di irreperibilità del contribuente (quindi sia in quella relativa che in quella assoluta), si sarebbe dovuto applicare l’art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/73, ovvero la semplice affissione dell’atto presso la casa comunale, e non l’art. 140 c.p.c., che impone, prima del menzionato deposito, l’affissione dell’atto alla porta dell’abitazione del contribuente e l’invio della raccomandata a/r.
Come regola generale, le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva, con il limite dei “rapporti giuridici esauriti”, quindi ha rilievo la formazione della decadenza.
Esemplificando, si ipotizzi che la Consulta dichiari l’incostituzionalità dell’art. 42 del DPR 600/73 nella parte in cui non prevede che un determinato vizio cagioni la nullità dell’accertamento. In questa ipotesi, se la questione relativa al vizio oggetto della pronuncia della Consulta è stata censurata nel ricorso introduttivo, la sentenza può essere fatta valere anche dieci anni dopo il ricorso, ad esempio in Cassazione e salvo la formazione di giudicati “interni”.
Ma se il contribuente avesse lasciato decorrere i sessanta giorni per il ricorso, il tutto sarebbe “esaurito” e l’effetto della pronuncia della Consulta non potrebbe andare a beneficio del contribuente.
Vale quanto detto nel caso della sentenza 258/2012? A nostro avviso, la risposta è no. Applicando l’art. 26 del DPR 602/73, così come formulato prima del “ritocco” della Consulta, accadeva che il messo notificatore, non rinvenendo il contribuente presso la propria abitazione in quanto temporaneamente irreperibile (essendo magari al lavoro), depositava semplicemente l’atto presso il Comune, senza notiziare in maniera minima il notificatario.
Poi arrivavano i fermi, le ipoteche e quant’altro, allora il difensore si recava presso Equitalia, che come di solito avviene è assolutamente “impossibilitata” a rilasciare “nuovamente” la cartella e che, per questo motivo, fa una copia dell’estratto di ruolo, facendo presente che, siccome ai suoi occhi la notifica è legittima, sono imminenti gli atti esecutivi.
Magari sono passati un paio di anni, e la decadenza, dal perfezionamento “legale” della notifica della cartella, è ben formata.
Il contribuente non ha mai visto la cartella
Il contribuente deve impugnare l’estratto di ruolo, o il fermo o la comunicazione di ipoteca (del resto non c’è altra scelta, anche perché la cartella non viene più rilasciata).
Se ammettessimo che si applichi il principio dei “rapporti giuridici esauriti”, si verificherebbe un’enorme deviazione di giustizia, che comprimerebbe a dismisura il normale effetto retroattivo delle sentenze del Giudice delle Leggi. Più semplicemente, il contribuente subirebbe gli effetti di una decadenza dovuta proprio alla formulazione della legge che, per questo motivo, è stata poi dichiarata incostituzionale.
Torna applicabile un principio affermato dalla stessa Corte Costituzionale, nella sua ratio: il limite del “rapporto giuridico esaurito” non opera ove si controverta proprio sulla decadenza.
Allora, il limite della sentenza è individuabile non nel decorso dei sessanta giorni da quando “legalmente” la notifica della cartella si è perfezionata, ma dal decorso di sessanta giorni dalla notifica dell’atto con cui il contribuente è stato reso edotto della previa notifica della cartella, quindi dalla consegna dell’estratto di ruolo, dal preavviso di fermo o dalla comunicazione di ipoteca.
 / Alfio CISSELLO FONTE:EUTEKNE

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